Covid-19 - Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere, attive sul territorio Usl Umbria 2

Usl Umbria 2

Indicazioni per le Aziende Non Sanitarie e Attività Produttive in genere, attive sul territorio della Azienda Usl Umbria 2, ai fini dell’adozione di misure per il contenimento dell’infezione da Coronavirus, elaborate dallo PSAL Aziendale a seguito di numerose richieste di consulenza e chiarimenti da parte delle stesse

OBIETTIVI
Premesso che le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro della malattia COVID-19 (acronimo di Corona Virus Disease e 19 anno di identificazione del virus), sono simili a quelle adottate nei confronti della popolazione generale, obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è quello di fornire indicazioni da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità.
In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro è quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione.
Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda.
Non rientra negli obiettivi del presente documento la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché l’emanazione di raccomandazioni specifiche per il personale sanitario.

PREMESSA
1. Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio regionale;
2. considerate l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria 04 marzo 2020, n. 3;
3. considerato il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 02 marzo 2020, del’08/03/2020 così come modificato dal DPCM del 09/03/2020;
4. ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”;
5. ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio della ASL Umbria 2 finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell’emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento;
6. considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela:
tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori, tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);
si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e mutuate da indicazioni già emanate da altre Regioni ed associazioni datoriali.
Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il numero nazionale di pubblica utilità del Ministero della Salute (1500), il numero verde regionale (800 63 63 63), i numeri dei Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 2 (aree territoriali di Terni, Foligno, Narni- Amelia, Spoleto, Orvieto, Valnerina): 0744.204338 - 0744.204369 - 0763.307429 0742.339527 - 0742.339665 - 0743.210729 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Sabato dalle 9.30 alle 12.30). Il Numero unico di emergenza (112 oppure 118 soltanto se strettamente necessario).

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI)
Misure generali:
- Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (cfr. allegato 1);
- Consegnare ai lavoratori via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro, un’informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale;
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo al 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.
In particolare per quanto riguarda l’utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax, si rimanda a quanto previsto, per analogia, nel DPCM 08/03/2020 aggiornato DPCM 09/03/2020. Previlegiare, dove possibile, l’uso di “cestini di pasti freddi” preparati nelle mense, ove presenti, o il consumo di cibo personale nelle proprie postazioni di lavoro rispettando tutte le norme igieniche.
Le nuove limitazioni imposte dal citato DPCM, non determinano al momento il blocco delle merci. Pertanto il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle varie aree nazionali o internazionali e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione; prevedere la pulizia e disinfezione dell’abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell’attività svolta ed almeno una volta al giorno;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone.
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.
Informazione/Formazione:
Le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM dell’08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata a meno di non operare con modalità a distanza. Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza.

Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie:
le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di COVID-19.
Ad oggi, non è previsto l’uso di detti DPI per altri operatori sanitari e non sono raccomandati come protezione personale per la popolazione generale/lavoratori.

INDICAZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE
Sorveglianza Sanitaria:
per l’emergenza COVID-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
Per le visite periodiche ed esami strumentali: si ritiene possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata. I lavoratori devono essere portati a conoscenza del rinvio delle visite periodiche al fine di consentire l’eventuale richiesta di visite straordinarie (ad esempio, per informare il Medico Competente di un sopraggiunto stato di salute che renda il lavoratore più suscettibile a malattie infettive), ovviamente da svolgersi previa valutazione del medico competente.
Le visite preassuntive/preventive, per cambio mansione, al rientro dopo 60 giorni di malattia e le visite straordinarie su richiesta del lavoratore, possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate.
Per il medico Competente e per il lavoratore, si ritiene che gli spostamenti per effettuare le visite mediche sopra elencate rientrino tra le “comprovate esigenze lavorative” definite dal DPCM 08/03/2020 e s.m.i.

Allegato 1 DPCM 08/03/2020 - Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.


Il Commissario Straordinario
Dott. Massimo De Fino


Fonte: uslumbria2.it