Categoria: Documentazione sindacale
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CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione
Ruolo del Medico Competente nella prevenzione del contagio di COVID19 negli ambienti di lavoro - Alcune indicazioni di CIIP
 

Il nostro Paese è entrato ormai, in relazione all’epidemia di COVID19, in uno scenario di tipo 3, nel quale non vi sono più solo focolai sporadici ben identificabili, ma contagi diffusi su tutto il territorio nazionale. In questo tipo di scenario l’obiettivo degli interventi di sanità pubblica è quello di ridurre, ma soprattutto di rallentare la diffusione del contagio, per diminuire la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale.
Le informazioni in merito alla diffusione del COVID-19 e alle conseguenti misure da attuare per il contenimento dello stesso sono in continuo aggiornamento e devono essere ottenute dai siti delle fonti ufficiali quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, il Ministero della Salute e i siti delle Regioni, attenendosi alle raccomandazioni pubblicate.
All’interno dei luoghi di lavoro è importante garantire una corretta informazione, per la quale occorre consultare i siti ufficiali delle istituzioni.
Le misure di igiene e di prevenzione, pubblicate attraverso i principali siti istituzionali, sono valide per contrastare la diffusione dell’infezione in qualsiasi ambiente, sia di vita che di lavoro. Alcune Regioni hanno dato indicazioni più specifiche riguardo agli ambienti di lavoro in applicazione delle indicazioni del Ministero della Salute.
In ogni caso, le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare devono essere congruenti con quelle emanate dagli organi istituzionali in rapporto alla evoluzione del quadro nazionale.
In questa situazione il Medico Competente rappresenta il principale consulente del datore di lavoro, insieme al Servizio di Prevenzione e Protezione, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori, ed in particolare per declinare correttamente le indicazioni di carattere generale (rispetto della distanza interpersonale, igiene delle mani, pulizia delle superfici, lavoro a distanza, uso corretto dei DPI, accesso alle mense e agli spogliatoi per evitare affollamento, ecc.) secondo le caratteristiche specifiche dell’attività produttiva.
Per contro la sorveglianza sanitaria in senso stretto è rappresentata da visite mediche che non hanno quasi mai carattere di urgenza perché legate a scadenze di legge annuali o pluriennali. Nel contempo l’attività viene svolta a volte al di fuori di uno studio o ambulatorio medico (presso il luogo di lavoro, in un camper attrezzato, ecc.) in condizioni, quindi, in cui vi può essere una oggettiva difficoltà a garantire idonee misure per prevenire la diffusione del contagio.
Alla luce di queste considerazioni si ritiene che, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto e le necessità di spostamento, le visite mediche periodiche ed i relativi accertamenti diagnostici possano essere sospesi per tutto il tempo in cui saranno in vigore le attuali misure restrittive sulla mobilità e sull’affollamento dei locali di uso collettivo.
A tal fine, in attesa di un intervento ministeriale, peraltro da noi richiesto, si ricorda che l’art. 41, comma 1, lettera b) riserva al medico competente la facoltà di stabilire la periodicità delle visite mediche in funzione della valutazione del rischio.
Continuano ad effettuarsi le visite a carattere d’urgenza quali ad esempio preassuntive, da rientro dopo assenza di 60 giorni per motivi di salute, di rientro dopo periodo di quarantena, di cambio mansione e a richiesta. Di grande utilità la collaborazione del medico competente con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Nelle visite a richiesta ed in tutte le altre situazioni considerate urgenti il medico competente può valutare l’opportunità di eseguire la visita o posticiparla sulla base di un colloquio anamnestico telefonico con il lavoratore. Particolare attenzione deve essere riservata ai casi in cui la richiesta riguarda condizioni di ipersuscettibilità all’infezione COVID19.
Le visite mediche devono essere svolte presso uno studio medico o comunque un ambiente destinato ad uso sanitario, rispettando le indicazioni precauzionali previste per la prevenzione della diffusione delle infezioni delle vie respiratore, prendendo a riferimento le indicazioni della Circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute indirizzate ai MMG (evitare l’affollamento nella sala di attesa, dotarsi di DPI, disinfettare e sanificare gli ambienti e le superfici, ecc.)
Le persone che presentano sintomi di infezioni delle vie respiratorie anche in assenza di febbre, non devono recarsi al lavoro né alla visita del medico competente
Merita infine ricordare l’importanza strategica che può rivestire il medico competente nell’attività di informazione ai lavoratori su quanto sta accadendo e sui comportamenti da adottare sia sul lavoro che nella vita quotidiana, in questo momento in cui l’evoluzione dell’epidemia dipende in modo determinante dalla percezione del rischio e dai conseguenti modi di agire da parte di tutti noi.


Fonte: ciip-consulta.it
pubblicato 12 marzo 2020