Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 2 giugno 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Federazione Gomma Plastica e Ugl
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Titolo I - Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
• B) a livello territoriale

Titolo ___ - Previdenza complementare
• Normativa generale
• Contribuzioni
• Permessi per i componenti dell'assemblea
• Dichiarazione delle parti.
Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
• A livello nazionale
Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

A livello nazionale
Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

Relazioni industriali a livello aziendale
Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
• Sezione ambiente e sicurezza.

Titolo V - Formazione
Titolo ___ - Assistenza sanitaria integrativa
 B) Assistenza sanitaria integrativa
Articolo 2.
• Paragrafo A - Apprendistato.

• Dichiarazioni delle parti stipulanti.
Articolo 2.
• Paragrafo __ - Contratto di inserimento.

Classificazioni.
Art. 8 - Orario di lavoro.
• Paragrafo E Norme dl attuazione del d.lgs. n. 66/03

Art. 10 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 12 -Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni: definizioni e maggiorazioni.
Art. 16 - Ferie.
Art. 17 - Trattamento economico minimo.
• Importo forfettario.
Art. 35 - Permessi e altre facilitazioni.
• Paragrafo A - Permessi di entrata e uscita.
• Paragrafo B - Congedi parentali e permessi per necessità diverse.
Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 42 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza.
• Paragrafo A.

Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
• Paragrafo A - Valori limite.

Art. 44 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti.
Importi dell'indennità sostitutiva del premio di risultato mensile applicabile, in alternativa al premio di risultato alle imprese di cui al comma 5, art. 25 del presente contratto

Addì 2 giugno 2004 in Roma tra Federazione Gomma Plastica, in rappresentanza di: Assogomma, Unionplast, Airp, Assorimap e Unione Generale del Lavoro (Ugl) è stato stipulato il presente Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 aprile 2000 da valere per i dipendenti delle aziende associate ad Assogomma, Unionplast, Airp e Assorimap

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

omissis
B) a livello territoriale,
omissis
2) Nelle aree provinciali o comprensoriali nelle quali le parti individuino una significativa concentrazione di aziende che esercitano produzioni omogenee, i cosiddetti distretti industriali, saranno esaminati, con riferimento all'area territoriale interessata, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, all'occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale.
Saranno inoltre esaminati le tematiche connesse alle dinamiche di insediamento, l'eventuale insorgenza di problematiche ambientali, le questioni connesse al reperimento di personale qualificato, anche in relazione alla possibilità di usufruire delle opportunità di formazione continua di cui al ___ del presente CCNL.

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
omissis
A livello nazionale,
omissis
- la presenza di lavoratori stranieri nel settore gomma/plastica, gli eventuali problemi posti per il loro inserimento lavorativo e per la loro integrazione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro livello di alfabetizzazione e di conoscenza della lingua italiana, da segnalare eventualmente all'Organismo bilaterale nazionale per la formazione continua, per quanto di sua competenza.

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

omissis
A livello nazionale,
omissis
- le tematiche inerenti molestie sessuali e mobbing al fine di definire eventuali linee guida in materia.

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

omissis
Relazioni industriali a livello aziendale
1) Gruppi industriali
omissis
2) Imprese con più di 130 dipendenti
Le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 130 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni territoriali competenti, forniranno alla Fulc un quadro aggiornato su:
omissis

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

omissis
Sezione ambiente e sicurezza.
Le parti, premesso quanto previsto dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, al fine di rendere compatibili la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro con lo sviluppo delle aziende, esamineranno congiuntamente:
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni. In particolare formeranno oggetto di esame congiunto l'aggiornamento e l'adeguamento delle procedure di volta in volta introdotte dalla evoluzione legislativa nazionale ed europea in materia di ambiente e sicurezza, procedure aventi comunque una rilevanza settoriale e contrattuale;
- le tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni preposte;
- la possibilità di costituire e tenere aggiornata un'anagrafe nazionale delle RLS, nel rispetto della legge n. 675/96;
- la possibilità di costituire una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli infortuni occorsi nel settore;
omissis

Titolo V - Formazione
Le parti, premesso quanto previsto dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscendo l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane, e allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nel settore gomma/plastica, decidono di costituire l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione continua del settore.

Compiti dell'Organismo bilaterale nazionale sono:
- tenere rapporti con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua - Fondimpresa - di cui all'art. 118, legge n. 388/00 e successive modifiche;
- individuare le linee generali dei bisogni formativi del settore, nell'ambito delle azioni che le parti sociali sono chiamate a svolgere per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, come previsto dal sistema paritetico introdotto dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successivi;
- elaborare piani di formazione continua settoriali da sottoporre alla approvazione di Fondimpresa per l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- elaborare linee guida per piani di formazione continua da proporre alle aziende nell'ambito delle opportunità di finanziamento riconosciute da Fondimpresa in base al punto 10, lett. a), Accordo interconfederale 18.1.02;
- collaborare con le strutture locali di Fondimpresa nella elaborazione, per gli aspetti d'interesse del settore gomma/plastica, di piani formativi territoriali e intersettoriali;
- determinare le modalità di erogazione e l'articolazione della formazione degli apprendisti;
- collaborare con gli Organismi paritetici territoriali preposti all'orientamento e alla promozione della formazione dei lavoratori e delle RLS in materia di sicurezza e di salute, sia con riferimento alla individuazione dei moduli di programma base sia con riguardo agli eventuali ulteriori momenti formativi collegati all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di rischi nuovi;
- determinare le modalità di definizione dei piani individuali dei contratti di inserimento;
- valutare le problematiche della formazione professionale eventualmente poste dall'inserimento lavorativo di stranieri;
- esaminare le possibilità d'intervento nei confronti delle istituzioni nazionali e regionali preposte alle tematiche della formazione professionale per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
- esaminare le problematiche della formazione professionale e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratrici madri in fase di reinserimento, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese;
- esaminare le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europea per il finanziamento dei processi formativi.

Articolo 2.
omissis
Paragrafo A - Apprendistato.
1) Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
[…]
6) Durante il rapporto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna all'azienda è quella disciplinata dal D.lgs. n. 276/03.
[…]
15) La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
16) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

Da inserire in calce all'art. 2.
Dichiarazioni delle parti stipulanti.
1) In relazione all'attuazione delle deleghe previste dai Dd.lgs. nn. 368/01 e 276/03 in materia di tipologie contrattuali diverse da quelle disciplinate dagli artt. 2 e 10 del presente contratto (apprendistato, contratto di inserimento e lavoro a tempo parziale), le Parti istituiscono una Commissione paritetica che, con riferimento al contratto a termine, al contratto di somministrazione e in materia di appalti, dovrà ultimare i lavori entro il 31.12.04.
2) Le parti convengono che, in attesa dell'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della disciplina dei contratti di somministrazione di cui al D.lgs. n. 276/03, continuino ad avere vigore le disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo c), CCNL 15.4.00, in tema di contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
[…]

Articolo 2.
omissis
Paragrafo __ - Contratto di inserimento.
25) Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 276/03 e dell'Accordo interconfederale 11.2.04.
[…]
28) Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
[…]
(b) la durata e le modalità della formazione.
[…]
31) Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[…]
35) La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di inserimento e la relativa tipologia.

Classificazioni.
Le parti convengono di costituire una Commissione paritetica con il compito di individuare, entro e non oltre la stesura definitiva del presente contratto, eventuali esemplificazioni di mansioni dell'"Area Produzione", con specifico riferimento alle peculiari professionalità presenti nelle Aziende dei seguenti comparti:
- manufatti in vetroresina
- laminati plastici
- componenti per calzature

Art. 8 - Orario di lavoro.
omissis
Paragrafo E Norme dl attuazione del d.lgs. n. 66/03
20) In attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 66/03, si conviene che la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. Tale disposizione non modifica l'attuale disciplina contrattuale in materia di effettuazione dello straordinario e di corresponsione delle relative maggiorazioni.
21) In attuazione di quanto stabilito dall'art. 8, D.lgs. n. 66/03, si conviene che la prescrizione di cui al comma 1 del suindicato articolo è assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.
22) In attuazione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 66/03, si conviene che la prescrizione di cui al comma 1° del suindicato articolo è assolta in quelle situazioni aziendali di attività lavorativa, già in atto e/o regolate da accordi aziendali, che garantiscano comunque un periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore e un riposo medio settimanale di 35 ore da realizzare in un arco temporale di 3 mesi.
23) In attuazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 66/03, si conviene che il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato dalla necessità di far fronte a situazioni di emergenza, di garantire l'incolumità delle persone, di mettere in sicurezza gli impianti, di assicurare la loro manutenzione e di evitare comunque il rischio di danni economici rilevanti quali ad esempio quelli che possono derivare dal mancato flusso energetico, dal mancato o irregolare approvvigionamento dei reparti di produzione o da interruzioni di lavorazioni in corso. Ulteriori specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali e sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente contratto. Considerata l'eccezionalità che deve caratterizzare la fattispecie disciplinata dal presente comma, l'Azienda informerà tempestivamente la RSU sui casi di anticipo di turno avvenuti e sulle relative motivazioni.
[…]
omissis

Art. 35 - Permessi e altre facilitazioni.
Paragrafo B - Congedi parentali e permessi per necessità diverse.

omissis
7) L'azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di 3 giorni per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo devono essere comprovati da specifiche certificazioni.
omissis

Art. 42 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza.
Paragrafo A.

1) In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'Accordo interconfederale 22.6.95, è stata definita la seguente disciplina sulla rappresentanza per la sicurezza (RLS).
2) In tutte le aziende ed unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1.000 dipendenti.
3) La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4) L'elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall'Accordo interconfederale 22.6.95, che s'intendono qui integralmente richiamate.
5) La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall'art. 19, D.lgs n. 626/94. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultata in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, nel corso della quale sono esaminati la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione.
6) La RLS inoltre partecipa a quei sopraluoghi specifici del medico competente eventualmente programmati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 19, lett. n), D.lgs. n. 626/94.
7) Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
8) Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
9) Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall'azienda, s'intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.
10) Le riunioni periodiche, previste dall'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 626/94 per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale, copia del quale è consegnato alla RLS per l'opportuna sensibilizzazione dei lavoratori sui problemi dell'ambiente e della sicurezza affrontati.
11) Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lett. b), c), d), g), i) ed l), ciascun componente la RLS ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
12) La RLS ha diritto a un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
13) Il programma base per la formazione della RLS - svolto in due moduli nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 - ha una durata di 32 ore e deve comprendere, così come previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.
14) In aggiunta alla formazione di base di cui al comma precedente, la RLS ha diritto ad aggiornamenti formativi relativi all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di rischi nuovi, secondo quanto previsto dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94.
omissis

Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Paragrafo A - Valori limite.

1) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti:
- dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle della ACGIH (TLV);
- per il carico termico, a quelli già proposti dal Comitato tecnico dell'Enpi.
2) I predetti valori sono allegati al presente contratto e verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati dai predetti enti, in modo da disporre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.
omissis