Tipologia: CCNL
Data firma: 15 gennaio 2020
Validità: 15.01.2020 - 14.01.2022
Parti: Uninpresa e Confail, Fialc-Confail
Settori: Commercio-Turismo (Uninpresa-Confail)
Fonte: cnel
Sommario:
Premessa |
Art. 126 - Trattamenti salariali integrativi |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio.
Il giorno 15 Gennaio 2020 in Roma presso la sede di Unimpresa sita in via Pietro Cavallini 24, a conclusione delle trattative avviate il 18 Luglio 2019 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa - Federazione Nazionale Commercio e Turismo - con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24, […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], Fialc - Confail - Federazione Italiana Autonoma lavoratori Commercio, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38, […], è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, composto da 20 titoli, 210 articoli, 2 note esplicative e 3 allegati.
L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.
Titolo I Sfera di applicazione - Decorrenza e durata - Contrattazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle imprese e delle reti d’impresa nei settori:
1. Resort, Relais, Residence, villaggi turistici, alberghi, pensioni, ostelli, affittacamere e "B&B";
2. attività di agriturismo;
3. Complessi turisti co-ricettivi all'aria aperta, campeggi, parchi divertimenti, Acqua park,
4. Centri termali, SPA e centri benessere, imprese ricettive;
5. Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni, fiere e congressi;
6. Pubblici esercizi;
7. Stabilimenti balneari;
8. Agenzie di viaggi e turismo;
9. Tour operator;
10. Travel agent;
11. Information point;
12. Turismo culturale e spettacolo;
13. Agenzie di animazione;
14. Turismo creativo;
15. Incoming e outgoing;
16. Ristorazione e intrattenimento;
17. Porti ed approdi turistici;
18. Rifugi alpine;
19. Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico.
Art. 4 - Livelli di contrattazione - Rinnovo
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli:
- contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore;
- contrattazione di 2° livello rappresentata dal contratto territoriale o contratto aziendale.
Contrattazione di 1° livello
La contrattazione collettiva di 1° livello riconosce il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.
[…]
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
1. funzionamento della Commissione Paritetica nazionale di Conciliazione;
2. funzionamento della Commissione Paritetica nazionale della certificazione dei contratti di lavoro;
3. OPN Organismo paritetico nazionale
4. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
5. apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015;
6. attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
7. le linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
8. costituzione delle RSU dei dipendenti;
9. disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196.
Contrattazione di 2° livello
Livello regionale, provinciale e aziendale.
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA o RSU - laddove costituite - e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA/RSU con semplice comunicazione scritta alla controparte. In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA/RSU potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione di 2° livello riguarderà istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
[…]
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie:
a) Territoriale:
1. rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
2. determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
3. articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multi periodali;
4. approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 92 del 18/7/2012 e dal T.U. apprendistato;
5. programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
[…]
10. la sottoscrizione dei "contratti di prossimità", potranno essere formalizzati a livello regionale, provinciale e aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
b) Aziendale
1. definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. contratti a termine;
5. gestione delle crisi aziendali;
6. organizzazione delle ferie;
7. innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
8. individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente contratto;
9. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
12. Formazione 4.0.
13. Contratti di solidarietà espansiva e difensiva, così come previsto dal D.Lgs 148/2015 - Jobs Act;
14. Assegnazioni a mansioni inferiori, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali.
Titolo II Bilateralità- Fondo previdenza complementare - Fondo sanitario
Art. 6 - Ente Bilaterale nazionale
Le Parti stipulanti hanno costituito l'Ente Bilaterale nazionale EBIN. PMI ed ha le seguenti finalità:
[…]
e) emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
f) esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
g) promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali;
[…]
j) seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
k) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
[…]
In merito all’apprendistato sarà rimessa all’Ente Bilaterale l’eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l’Ente Bilaterale provvedere a rilasciare apposito parere di conformità.
Titolo IV Il nuovo mercato del lavoro - Gli istituti
Art. 15 - Soglie numeriche lavoratori somministrati
I lavoratori somministrati dalle Agenzie di somministrazione ad un'impresa aderente al presente CCNL non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
(Lavoratori dipendenti) (Contratti flessibili)
Da 0 a 5 n° 4
Da 6 a 10 n° 7
Da 11 a 20 n° 11
Da 21 a 35 n° 11
Da 21 a 35 n° 16
Da 35 a 50 n° 26
Per ogni scaglione di 100 ulteriori 15
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti articoli, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fin le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto dell’attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 18 - Limiti quantitativi
[…]
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui al presente articolo sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:
base di computo n. lavoratori
0-4 4
5-9 6
10-25 9
26-35 20
36-50 25
oltre 50 30%
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.
Art. 20 - Sostituzione e affiancamento
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
• lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
• lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
• lavoratori impegnati in attività formative;
• lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
Art. 25 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
[...]
In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui alle lettere a), b), d), e] del comma 1, sarà contenuto entro il 15% per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le imprese di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
[…]
Titolo V - Appalto di servizi
Art. 27 - Appalto di servizi
L'impresa, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
1. attività che vengono conferite in appalto;
2. lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
4. esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
[…]
Titolo VI Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 28 - Assunzione e documentazione
[…] Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del personale sanitario di fiducia dell'impresa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente a norma del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 31 - Orario normale settimanale
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati, ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 32 - Durata massima dell’orario di lavoro
Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
Art. 33 - Riposo giornaliero
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
Art. 34 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto dal presente Contratto.
Art. 35 - Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto dal presente Contratto. In ogni impresa dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Art. 36 - Flessibilità
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle imprese potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dai precedenti articoli e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dei precedenti articoli non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU/RSA o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
[…]
Art. 37 - Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, le parti convengono che le imprese o i gruppi di imprese che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera impresa o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale dì riferimento di cui ai precedenti articoli, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'impresa e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Art. 38 - Orario di lavoro dei minori
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l’interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni.
Art. 39 - Riposo dei minori
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
Art. 40 - Recuperi
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.
Art. 42 - Lavoro notturno
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto dal presente Contratto.
Art. 43 - Lavoratori notturni e straordinario
Il periodo di lavoro notturno, è quello specificato per ciascun comparto dal presente Contratto. L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere.
I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli articoli predisposti dal presente contratto.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al decreto legislativo n. 532 del 1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione istituita dalle Parti firmatarie il presente CCNL.
I contratti di 2° livello possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le imprese provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 532 del 1999.
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro.
[…]
Art. 44 - Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Art. 45 - Modalità di godimento del riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:
• l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle imprese che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
• la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.
Titolo VIII - Festività- Ferie -Permessi
Art. 49 - Modalità di fruizione
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[…]
Titolo X Norme di comportamento
Art. 57 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
f) non ritornare o trattenersi nei locali dell'impresa al di fuori dell’orario di lavoro prestabilito, eccetto che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della impresa stessa. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali;
[…]
i) rispettare le altre disposizioni regolamentari interne rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro, in quanto connesse alla organizzazione aziendale, nonché ogni altra disposizione emanata dall'impresa per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 58 - Sanzioni disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di lavoro effettivo;
e) licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze dì ragione di legge.
[…]
Art. 59 - Comportamenti sanzionabili
In via esemplificativa e non esaustiva, incorre nei provvedimenti disciplinari dell'ammonizione verbale, dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[…]
d) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
e) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle imprese;
f) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
[…]
i) non osservi le disposizioni di legge e le misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposte dall'impresa, quando la mancanza non cagioni danni alle persone;
[…]
k) esegua lavori per proprio conto nei locali aziendali fuori dell'orario di lavoro;
l) dimostri lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
m) ponga in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
n) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti, non gravi, che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell'impresa;
[…]
p) si presenti al lavoro in stato di alterazione, dovuto all'assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti, che non determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
[…]
L'ammonizione verbale e l'ammonizione scritta sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Di norma, l'ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la multa e la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla multa ed alla sospensione anche in assenza di recidiva.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare e per giusta causa si applica per le seguenti mancanze:
[…]
c) grave insubordinazione verso i superiori;
d) grave danneggiamento al materiale aziendale;
e) inosservanza al divieto di fumare ove ciò possa comportare pregiudizio alla incolumità, alla salute ed alla sicurezza degli impianti;
[…]
h) risse o diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
j) danneggiamento volontario, o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici o di video sorveglianza aziendale;
k) esecuzione di lavori all'interno dell'impresa per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
p) gravi atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, posti in essere per ledere la libertà e la dignità delle persone che li subiscono, compresi i comportamenti persecutori e vessatori;
q) presentarsi al lavoro in grave stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti; o essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell'impresa o, per il personale viaggiante, stradale;
r) gravi e reiterate violazioni (compresa la recidiva) punibili con sanzioni conservative, degli obblighi previsti dalle norme disciplinari;
s) abbandono del posto di lavoro da parte del personale, nei casi in cui ciò possa implicare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
t) reiterato rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento;
u) gravi negligenze nello svolgimento dei compiti e delle mansioni affidate;
[…]
x) manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
y) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti gravi, che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'impresa.
[…]
Titolo XII Gravidanza e puerperio
Articolo 75 - Congedo di maternità e di paternità.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio a titolo di "congedo di maternità" la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 151/2001, e fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
2. Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 87 - Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge.
Il lavoratore infortunato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro su qualsiasi infortunio, anche per gli infortuni di lieve entità.
[…]
Titolo XIV Pubblici esercizi
Capo IV - Orario di lavoro
Art. 97 - Distribuzione dell’orario di lavoro
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza. Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Art. 98 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Capo VII - Pulizia dei locali
Art. 118 - Pulizia dei locali e del posto di lavoro
Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Titolo XV Strutture alberghiere
Capo IV - Stagiaires
Art. 135 - Disciplina applicabile agli stagiaires
Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle strutture alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
Nota congiunta - ALLEGATI
Nella sfera di applicazione del presente contratto rientrano gli accordi sindacali sottoscritti dalle parti in materia di:
1. Allegato A - Accordo interconfederale apprendistato;
2. Allegato B - Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata);
3. Allegato C - Collaborazioni Coordinate e Continuative.
4. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 17/10/2019;
5. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 23/10/2019;
6. Accordo interconfederale sulle relazioni sindacali;
7. Accordo interconfederale in materia di apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015;
8. Accordo interconfederale per l'attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
9. Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
10. Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti;
11. Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196;
12. Accordo interconfederale per la disciplina dei minimi contrattuali conglobati nelle tabelle economiche dei CCNL già sottoscritti da Unimpresa e Confail;
13. Accordo interconfederale per la disciplina dei contributi per il finanziamento degli Enti Bilaterali Nazionale costituiti da Unimpresa e Confail;
14. Accordo interconfederale per l'individuazione degli istituti contrattuali per l'erogazione dei premi di produttività nei CCNL sottoscritti da Unimpresa e Confail;
Accordo interconfederale per la disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale "Lavoro agile" ai sensi del capo II art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017;