Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

 

Alle Prefetture
Loro sedi
Alle Regioni e Provincie autonome
Loro sedi
Alle Associazioni di Categoria
Loro sedi
Alla Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari
Sede
 

Oggetto: Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Si trasmette, in allegato, il documento concernente gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, predisposto dalle scriventi Direzioni generali della sanità animale e dei farmaci veterinari e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.
Il documento è stato valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 28 febbraio u.s che ha preso atto di talune indicazioni delle scriventi Direzioni (Allegato 1).
Si prega di assicurare adempimento e dare massima diffusione.

 

Il Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Il Direttore generale per l’igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione

F.to Silvio Borrello

F.to Gaetana Ferri

 

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA
Aspetti da considerare nella gestione dell’emergenza da Coronavirus per quanto attiene l’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.


Nella gestione dell’attuale situazione di crisi nelle regioni del nord Italia, si ritiene che debbano essere considerati i seguenti elementi nell’ambito delle attività dei Servizi veterinari a tutela degli allevatori, operatori e dei veterinari stessi anche per quanto attiene all’esigenza di garantire l’approvvigionamento di derrate alimentari, nonché la movimentazione degli animali nei territori sottoposti a restrizione SARS-CoV-2.

A. Trasmissione dagli animali all’uomo
Innanzitutto occorre ribadire che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all’uomo e attraverso gli alimenti.
La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate.

B. Disponibilità laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Talune Regioni hanno richiesto ad alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Enti del Servizio Sanitario Nazionale) la disponibilità per il supporto diagnostico in relazione all’emergenza COVID-19.
A tal proposito si rappresenta che attualmente si sono dichiarati disponibili alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di seguito II.ZZ.SS., dotati di strutture adeguate per contenimento biologico (BSL-3) e comprovata capacità analitica nell’impiego continuativo e significativo di tecniche diagnostiche applicabili, anche in situazioni di emergenza, per la diagnosi del SARS-CoV-2.
A tal riguardo si forniscono di seguito le informazioni relative alla disponibilità dei seguenti Istituti Zooprofilattici Sperimentali:
- IZS delle Venezie - Legnaro (PD) - riferimento: Dr.ssa Antonia Ricci, Direttore Generale f.f. - 049 8084242 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- IZS delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna - Brescia - riferimento Dr. Piero Frazzi, Direttore Generale 030 2290286 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- IZS delle Regioni Abruzzo e Molise - Teramo - riferimento Dr. Nicola D’Alterio, Direttore Generale 0861-332204 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ai sopracitati, dopo le opportune verifiche, potranno aggiungersi altri II.ZZ.SS..

C. Attività veterinaria, di sicurezza alimentare, produttiva e zootecnica nelle zone soggette a restrizione per SARS-Cov-2
Nelle zone soggette a restrizione (“zona rossa”) si prevedono:

1. Attività veterinarie che possono essere differite poiché intervengono su una situazione di rischio limitato
Nell’ambito di tali attività, considerato che le movimentazioni di personale di governo degli animali, di veterinari, di animali e di prodotti animali, farmaci e mangimi rappresentano una criticità rispetto alle restrizioni imposte nelle zone dell’area interessata da circolazione di SARS-Cov-2, si ritiene che possano essere differiti per un periodo fino a 30 giorni:
a. i controlli programmati per profilassi di stato e piani di sorveglianza;
b. le attività afferenti alle operazioni di affido degli animali da parte dei canili sanitari e dei rifugi salvo esigenze inderogabili legate al benessere degli animali;
c. attività di front-office se non strettamente connesse alle attività ritenute essenziali

2. Attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere animale
a. sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
b. controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana;
c. controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);
d. visite domiciliari degli animali morsicatoti. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell’animale nonché acquisire informazioni sull’eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia;
e. ispezioni veterinarie previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali d’urgenza.

3. Attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali
a. raccolta del latte
b. raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio
c. fornitura di alimenti per animali
d. fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’UE
e. raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale
f. fornitura di farmaci
g. ricevimento e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza nell’ambito delle aree sottoposte a restrizione di movimentazione
h. gestione dei reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento
i. gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate al loro stoccaggio
j. gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti deperibili
k. accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.

4. Movimentazioni da e verso le zone di restrizione SARS-CoV-2 di animali, ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’UE, che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali
a. spostamento degli animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale
b. movimentazione di pulcini dagli incubatoi
c. cattura dei cani vaganti e recupero di cani/gatti e altri animali feriti
d. macellazioni di animali, comprese quelle speciali d’urgenza
Per le attività di cui ai punti C2, C3 e C4 si deve prevedere l’attuazione di specifiche procedure validate dal Servizio veterinario contenenti le indicazioni per la movimentazione e la tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli automezzi e dei percorsi effettuati. Limitatamente alla fase emergenziale, la composizione delle squadre deve essere, per quanto possibile, composta da personale proveniente dalla zona sottoposta a restrizione.
Sono fatte salve le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati secondo le norme già vigenti in materia.

5. Attività connesse al corretto funzionamento delle strutture zootecniche/di ricovero ai fini della tutela del benessere animale
Al fine di consentire un‘efficace gestione delle attività che non possono essere differite, si ritiene necessario che la ASL territorialmente competente effettui:
a. censimento del personale dei Servizi veterinari autorizzato ad operare nell’area soggetta a restrizione per SARS-CoV-2 secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente.
b. censimento dei Veterinari liberi professionisti che operano negli allevamenti e nelle filiere, nelle aree soggette a restrizione per SARS-CoV-2, e che devono garantire la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’attività lavorativa.
Il personale addetto alle attività di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie previste, deve essere autorizzato a muoversi all’interno delle zone soggette a restrizione e/o alla entrata/uscita da tali zone e tenere registrazione delle movimentazioni.
Per quanto riguarda le movimentazioni che prevedono una frequenza periodica (ad es. scarico mangime, carico animali morti e altri sottoprodotti, ecc.) deve essere prevista la comunicazione da parte delle aziende al Servizio Veterinario del nominativo degli operatori impiegati, automezzi e percorsi al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’attività lavorativa. Gli operatori registrano, su base giornaliera, tutte le informazioni relative alle movimentazioni effettuate.

D. Informazioni a disposizione delle Forze dell’Ordine
Il Servizio veterinario mette a disposizione delle Forze dell’Ordine informazioni relative a:
a. censimento di tutte le aziende zootecniche distinte per specie, tipologia produttiva e numero animali presenti;
b. censimento degli impianti di macellazione, lavorazione prodotti di origine animale, sezionamento, ecc.
I responsabili delle aziende (allevamenti, impianti macellazione, autotrasporti, etc) mettono a disposizione delle ASL e delle Forze dell’ordine l’elenco del proprio personale.