Categoria: 2019
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 2019
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Fidap Imprese e Fisal Italia
Settori: Terzo settore
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa al CCNL
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Titolo I - Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 1 - Livelli di Contrattazione Nazionale
Art. 2 - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 3 - Distribuzione ed efficacia del CCNL
Art. 4 - Inscindibilità - Quote contrattuali - Ente Bilaterale Nazionale Enab Imprese
Art. 5 - Fondo di Formazione Continua Professionale
Art. 6 - Organismo di Mediazione e Conciliazione
Art. 7 - Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato
Art. 8 - Composizione delle Controversie individuali e collettive
Art. 9 - Patronati
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 10 - Assunzione
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Mutamento mansioni
Art. 13 - Mansioni superiori
Art. 14 - Telelavoro
Art. 15 - Lavoro a tempo determinato
Art. 16 - Lavoro a tempo parziale
Art. 17 - Attività a carattere stagionale
Art. 18 - Tirocinio o Stage Formativo e di Orientamento
Art. 19 - Apprendistato
Art. 20 - Lavoro somministrato
Art. 21 - Collaborazione coordinata e continuativa
Art. 22 - Lavoro intermittente
Art. 23 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
Art. 24 - Contratto di lavoro per extracomunitari e portatori di handicap
Art. 25 - Lavoratori studenti
Titolo III - Disciplina del personale
Art. 26 - Classificazione del Personale - Livelli e mansioni
Titolo IV - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 27 - Orario di lavoro

 

Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale e in turni - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 29 - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 30 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 31 - Lavoro a turni
Art. 32 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 33 - Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 34 - Aspettativa non retribuita
Art. 35 - Risarcimento danni
Art. 36 - Banca Ore individuale
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 38 - Distacco e trasferimento
Art. 39 - Trasferta
Art. 40 - Interruzione - Sospensione - Soste - Riduzione d’orario - Recuperi
Art. 41 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 42 - Volontariato
Art. 43 - Maternità
Art. 44 - Ferie
Art. 45 - Malattia e infortunio
Art. 46 - Sciopero e servizi essenziali
Art. 47 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 48 - Divieto di concorrenza
Art. 49 - Risarcimento danni
Art. 50 - Codice disciplinare
Titolo VI - Retribuzione
Art. 51 - Trattamento economico
Art. 52 - Mensilità supplementare
Art. 53 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII - Indennità e divise
Art. 55 - Indennità
Art. 56 - Divise e camici
Titolo VIII - Privacy, tutela e sicurezza sul lavoro
Art. 57 - Mobbing
Art. 58 - Tutela della privacy
Art. 59 - Sicurezza sui luoghi di lavoro


CCNL per i dipendenti delle associazioni e di altre organizzazioni del terzo settore

Fidap Imprese, Federazione Italiana Datoriali e Pensionati, Confederazione Nazionale delle PMI dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati - Associazione di Datori di Lavoro […], Fisal Italia, Federazione Italiana Sindacato Anziani e Lavoratori, Confederazione Nazionale dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati - Associazione dei Lavoratori dipendenti […], sottoscrivono il presente contratto

Campo di applicazione
1) Associazioni politiche, sindacali, di datori di lavoro, di categoria e dei lavoratori dipendenti e pensionati
2) Associazioni di promozione che svolgono indagini conoscitive sul territorio e sulle popolazioni, e di indagini di mercato
3) Associazioni create per la promozione del prodotto Italiano all'estero
4) Associazioni di promozione e ricerca tecnico/scientifica per imprenditori e professionisti
5) Associazioni di promozione turistica e di valorizzazione del territorio (Pro Loco)
6) Associazioni per la formazione ed aggiornamento
7) Associazioni per l'organizzazione di eventi culturali ed espositivi (fiere e manifestazioni per la presentazione di prodotti)
8) Associazioni per la gestione dei servizi postali in genere
9) Associazioni per la gestione dei servizi di assistenza degli automobilisti, alle famiglie, ai commercianti e al territorio
10) Associazioni di professionisti organizzati in reparti professionali e associazioni temporanee di impresa.
11) Associazioni ambientalistiche e di tutela del territorio
12) Associazioni sportive in genere e di gestione impianti sportivi
13) Associazioni culturali per la gestione di servizi ricreativi e culturali
14) Associazioni per la gestione delle risorse umane
15) Associazioni per l'assistenza domiciliare
16) Associazioni per l'assistenza sanitaria ospedaliera
17) Associazioni per il recupero risanamento ambientale, cittadino e territoriale
18) Associazioni per la formazione dell'infanzia e degli utenti, per l’utilizzo viario relativamente ai trasporti
19) Associazioni Nazionali Caritative e per l'assistenza ai diversamente abili
20) Associazioni per il recupero delle persone disagiate, dissociate e dei carcerati
21) Associazione per la protezione degli animali
22) Associazioni per il recupero abitativo dei diversamente abili
23) Associazione per la salvaguardia dei brevetti e dei marchi di qualità
24) Associazione caritativa rivolta alle opere missionarie del terzo mondo
25) Associazioni etniche nazionali ed internazionali
26) Associazioni filateliche e numismatiche
27) Associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni costituite fra cittadini privati, italiani, Comunitari ed Extracomunitari, operanti nel campo educativo, sociale ed assistenziale. Inoltre a tutte quelle attività similari che possono essere svolte tra associazioni di imprese o persone
28) Associazioni Antiraket e Antiusura e contro le Mafie in genere
29) Associazioni contro la violenza sulle Donne
30) Associazioni di aiuto alle ragazze madri e aiuto alle persone indigenti
31) Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.)
32) ONLUS
33) Fondazioni
34) Impresa sociale
35) Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.)

Titolo I - Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 1 - Livelli di Contrattazione Nazionale

(1) Le Parti concordano di disciplinare la presente Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro nel modo seguente:
a) Contrattazione di I Livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
b) Contrattazione di II Livello: Contratto Integrativo Territoriale, di Settore e/o di Organizzazione
(2) La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi, comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio Nazionale,
(3) Alla Contrattazione di II Livello, in via esemplificativa e non esaustiva, è demandato di introdurre impianti retributivi più avanzati.

Art. 2 - Diritti Sindacali e di Associazione
(1) Le Parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire, nel corso dell'anno, di permessi retribuiti nei limiti di 24 (ventiquattro) ore, per la partecipazione ad assemblee che saranno indette, previa comunicazioni, con richiesta al datore di lavoro per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
(2) Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro.
(3) L’assemblea si svolge in locali idonei, in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20/5/1970, n. 300.
(4) In applicazione della Legge 20/5/1970, n. 300, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto possono, in presenza di più di 15 (quindici) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) o più rappresentanti sindacali.
[…]

Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 14 - Telelavoro

(1) Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'Associazione.
(2) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa. pertanto, parte dell'organizzazione dell’Associazione, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei lavoratori comparabili che svolgono fattività nei locali dell'Associazione e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'Associazione medesima e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
(3) Ogni questione, in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità del telelavoratore, potrà essere definita con la Contrattazione di II livello prima dell'inizio del Contratto di telelavoro. In ogni caso l'Associazione si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
(4) L’Associazione è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(5) La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Art. 15 - Lavoro a tempo determinato
[…]
(3) 11 numero complessivo di Contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% sulla media annuale.
(4) Per le Associazioni che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti è sempre possibile stipulare un Contratto di lavoro a tempo determinato.
(5) Tuttavia il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, in ogni caso, va riconsiderato nei diversi limiti che possono essere previsti dal presente CCNL. La Contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
(6) Non rientrano nei limiti del contingentamento:
a) i Contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuovi Enti associativi;
b) i Contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento) o di stagionalità;
c) i Contratti a termine stipulati per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici, televisivi, teatrali, circoli ricreativi;
d) i Contratti a termine stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni;
e) i lavoratori in mobilità, ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, secondo quanto affermato dall’art. 10, comma 1, lettera c-ter del predetto Decreto Legislativo: ad essi non sono, minimamente, applicabili taluni clementi specifici come il periodo di intervallo tra un Contratto e l'altro, il diritto di. il numero "contingentato" delle proroghe, la sommatoria dei 36 (trentasei) mesi;
f) i richiamati in servizio appartenenti al servizio volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera c-bis. La piena legittimità della disposizione è stata riconosciuta, recentemente, da una sentenza della Corte Costituzionale;
g) i lavoratori con Contratto di somministrazione di lavoro (art. 10, comma 1, lettera c).
[…]

Art. 18 - Tirocinio o Stage Formativo e di Orientamento
(1) Le Parti firmatarie concordano che i tirocini o stages formativi e di orientamento, istituiti in riferimento alle leggi vigenti, pur consistendo in brevi esperienze di lavoro presso le Associazioni, agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
(2) Lo stage non ha origine in un Contratto stipulato tra Tirocinante e Associazione, ma in una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che viene sottoscritta da un Ente Promotore accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un Datore di lavoro Ospitante, alla quale dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento sottoscritto anche dal tirocinante.

Art. 19 - Apprendistato
(1) Con il presente articolato, le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art. 41 e succ. del D.Lgs. 81/2015.
[…]

Art. 20 - Lavoro somministrato
(1) Con il presente articolato, le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art. 30 e succ. del D.Lgs. 81/2015.

Art. 21 - Collaborazione coordinata e continuativa
(1) Con il presente articolato, le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 81/2015.

Art. 22 - Lavoro intermittente
(1) Con il presente articolato, le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dagli art. dal 13 al 18 del D.Lgs. 81/2015.
[…]
(5) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
• da parte delle Associazioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
[…]
(6) Il Contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
- eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in Contratto.
[…]

Art. 23 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
(1) I dipendenti genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio Sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
(2) I dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dall’ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 24 - Contratto di lavoro per extracomunitari e portatori di handicap
(1) Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
(2) Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo IV - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 27 - Orario di lavoro

(1) La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
(2) L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche del settore, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
(3) L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 173.
(4) I permessi per un massimo di 24 ore annuali saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.
(5) I permessi, di cui ai commi precedenti, matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 (quindici) giorni.

Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale e in turni - Flessibilità dell’orario di lavoro
(1) È considerato lavoro straordinario, ai soli tini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali. Viene fissato un limite massimo annuale di 250 ore per ciascun lavoratore.
(2) Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
(3) Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.
[…]
Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'Associazione o di parti di essa, la stessa potrà realizzare diversi regimi di orario, in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 300 ore nell'anno.
A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 (sei) mesi e comunque entro un limite massimo di 18 (diciotto) mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi, senza la corresponsione di nessuna maggiorazione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'Associazione e i lavoratori.
La presente normativa include prestazioni domenicali e festive.
Le Parti convengono che fra le materie oggetto di trattative di II Livello, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.

Art. 29 - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
(1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
(2) Il lavoratore, che nei casi consentiti dalla Legge, lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente Contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
[…]

Art. 30 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
(1) L'orario settimanale per i lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia, eventualmente definiti nella Contrattazione di II livello, è di 45 ore. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria e la relativa maggiorazione si divide la retribuzione mensile per 195.

Art. 31 - Lavoro a turni
(1) In caso di svolgimento del lavoro organizzato su turni, il personale che ha terminato la propria prestazione per un determinato turno di competenza dovrà attendere di essere avvicendato dal personale del turno successivo comunque entro il limite di 2 (due) ore.

Art. 32 - Personale non soggetto a limitazione d’orario
(1) Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
(2) A tale effetto si conferma che è da considerarsi Personale Direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 2 e 3 del R.D.L. n. 1955/1923).
(3) 1 lavoratori dipendenti, di cui sopra, hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% della Paga Base Nazionale.

Art. 36 - Banca Ore individuale
(1) Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per finterò ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'Associazione ed il lavoratore medesimo.
(2) Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore, limitatamente ai periodi di minore attività e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa tenendo conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
(3) Il lavoratore può usufruire del suddetto recupero sulla base delle esigenze e compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’Associazione, dando un preavviso di 5 (cinque) giorni.
(4) Trascorso il periodo dei 24 (ventiquattro) mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
(5) Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.

Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 41 - Intervallo per la consumazione dei pasti

(1) La durata del tempo per la consumazione dei pasti è di 1 ora.

Art. 43 - Maternità
(1) Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità (D.Lgs. n. 151/2001 modificato dal D.Lgs. 80/2015).
[…]
(3) Durante lo stato di gravidanza e puerperio, la dipendente non può essere adibita al lavoro:
a) per 2 (due) mesi precedenti la data presunta del parto, come quanto indicato nel certificato medico:
b) per 3 (tre) mesi dopo il parto, con decorrenza successiva al giorno del parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
(4) La dipendente, inoltre, ha facoltà di prolungare fino a 1 (un) mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 (quattro) mesi successivi al parto, a condizione che il Medico Specialista del SSN ed il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro.
(5) La dipendente, infine, ha facoltà di anticipare l'astensione con provvedimento della Direzione Territoriale del Lavoro Competente in caso di gravidanza "a rischio".
(6) Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto. In caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre stessa o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta a quest'ultimo l'astensione posi partimi per 3, 4 mesi o per la minore durata residua.
Congedo parentale
Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità (D.Lgs. n. 151/2001 modificato dal D.Lgs. n. 80/2015).
Spettanze durante il periodo di maternità […]
Malattia del bambino […]
Riposi orari per allattamento
Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità (D.Lgs. n.151/2001 modificato dal D.Lgs. n. 80/2015).
Politiche aziendali in materia di congedi parentali […]

Art. 45 - Malattia e infortunio
[…]
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'Associazione. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 50 - Codice disciplinare
Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve espletare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e, in particolare:
• osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o suo delegato ed adempiere a tutte le formalità che l'Associazione ha posto in essere per il controllo delle presenze;
• svolgere tutti i compiti che verranno lui assegnati dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme del presente CCNL e delle disposizioni di legge, con la massima diligenza e nel pieno rispetto del Codice Etico dell'Associazione;
[…]
• evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'Associazione e trattenersi oltre il normale orario di lavoro stabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'Associazione stessa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
• rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Associazione e dettate dai titolari e/o superiori gerarchici se non contrastanti con il presente CCNLe con le leggi vigenti;
[…]
• seguire scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Disposizioni disciplinari
I lavoratori che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
1. il rimprovero verbale;
2. il rimprovero scritto;
3. la multa non superiore all'importo di 4 ore del minimo tabellare;
4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
5. il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
• per recidiva, entro 2 (due) anni dell'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
• per ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro;
• per provata e non grave negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
• per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto;
• per comportamento non eccessivamente scorretto verso i propri superiori, i colleghi e la clientela;
[…]
• in genere per negligenza o inosservanza del Codice Etico dell’associazione, di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino grave pregiudizio agli interessi dell'Associazione.
Mancanze punibili con la sospensione da lavoro e retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni:
• per recidiva, entro 2 (due) armi, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
• per simulazione di malattia, d'infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di assolvere agli obblighi di lavoro;
• per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti dell'Associazione;
• per inosservanza del Codice Etico dell’associazione, delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
[…]
• per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per una volta in un anno;
[…]
• in genere, per ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino serio e grave pregiudizio agli interessi dell'Associazione (sempre che la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile).
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8 a 15 giorni:
• per gravità o recidiva, entro 2 (due) anni, dell'applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione non superiore a 7 (sette) giorni;
[…]
• per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
[…]
• per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro al massimo per una volta in un anno;
• in genere, per ripetuta e reiterata negligenza o inosservanza del Codice Etico dell’associazione, di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino serio e gravissimo pregiudizio agli interessi dell'Associazione o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempre che la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile).
Licenziamento con o senza preavviso:
• per particolare gravità o recidiva, entro 2 (due) anni, dell'applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione da 8 (otto) a 15 (dieci) giorni;
[…]
• per essere reiteratamente sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'Associazione o durante la guida;
• per furto o danneggiamento volontario del materiale dell'Associazione;
[…]
• per utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature dell'Associazione;
• per abbandono del posto di lavoro, per più di una volta in un anno, che implichi anche pregiudizio all’incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, nonché compimento di azioni che implichino gli stessi tipi di pregiudizi;
• per insubordinazione grave e/o reiterata verso i Superiori;
• per diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all'interno dell'Associazione;
• per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
[…]

Titolo VII - Indennità e divise
Art. 56 - Divise e camici

(1) […] È parimenti a carico dell’Associazione la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad indossare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
(2) Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta autorizzazione.

Titolo VIII - Privacy, tutela e sicurezza sul lavoro
Art. 57 - Mobbing

(1) Per le Parti è fondamentale avere in Associazione un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona, nonché alla correttezza nei rapporti interpersonali. Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Le Parti definiranno gli strumenti comuni per la repressione delle condotte di mobbing e molestie sessuali.

Art. 59 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
(1) La pratica di attuazione del D.Lgs. 81 e s.m.i., nel settore di applicazione del presente Contratto, è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di ambiente, salute e sicurezza, e che tale finalità, nell'ambito dell'attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
(2) Le Parti intendono interpretare integralmente i sistemi di sicurezza e protezione aziendale con il miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione, ed il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro.
(3) Il D.Lgs. 81/2008 nel recepire le Direttive Comunitarie intende diffondere la cultura della partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione.
(4) Il numero dei Rappresentanti per la sicurezza è riportato all'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La costituzione della Rappresentanza dei Lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori dell'Associazione.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.