INL
Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso

 

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

e p.c.

alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
alla Provincia Autonoma di Trento
alla Provincia Autonoma di Bolzano
all' Assessorato del Lavoro Regione Sicilia

 

Oggetto: Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - attività indifferibili nei procedimenti ad istanza di parte.

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento al sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse con l'emergenza Epidemiologica del Covid - 19", ha introdotto alcune misure - sulle quali si fa riserva di trasmettere una nota riepilogativa attualmente al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che incidono sulle attività di competenza dell'INL.
L'art. 103, comma 1, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, non considera il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 ai “fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
In considerazione del fatto che il medesimo articolo 103 dispone altresì che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati” e che l'art. 87, comma 1, del medesimo decreto n. 18 dispone che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”, si ritiene necessario individuare i procedimenti amministrativi ad istanza di parte che per loro natura sono da considerare indifferibili in relazione ai quali si forniscono indicazioni sulla prosecuzione o attivazione della loro istruttoria da remoto.
A tal fine, si tiene conto delle ulteriori misure di contenimento introdotte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 (GU n. 76 del 22 marzo 2020) che comportano fino al prossimo 3 aprile 2020 la chiusura di tutte le attività produttive ad eccezione dei settori individuati analiticamente nell'elenco allegato al medesimo D.C.P.M. (allegato 1).
Ciò premesso, si riportano di seguito i procedimenti che restano esclusi dal campo di applicazione dell'art. 103, del D.L. Cura Italia, e che pertanto non sono da considerare sospesi:

1) Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato ai sensi art. 1 del D.L. n. 87/2018 (conv. da L. n. 96/2018)
Con riferimento alle c.d. deroghe assistite, la previsione contenuta nell'art. 103 che ne dispone la sospensione sino al 15 aprile, trova un'evidente eccezione, soprattutto in quei casi in cui l'esigenza di proroga sia connessa proprio all'attuale periodo emergenziale.
L'istanza, che evidentemente a decorrere dal 22 marzo 2020 non potrà che riguardare le sole attività individuate dal D.P.C.M., dovrà essere inoltrata esclusivamente per PEC o per email agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio (link indirizzi).
L'istruttoria in base alle indicazioni già fornite dallo scrivente con nota prot. n. 8120 del 17.09.2019 riguarderà la verifica:
1. della presenza di una causale senza alcuna verifica in ordine al merito della stessa;
2. della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;
3. del rispetto dei periodi di cd. “stop & go”, previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015.
Con riferimento ai punti 1 e 3 si procederà alla verifica documentale, anche attraverso l'accesso alle banche dati in uso agli uffici, in particolare per la verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 21, comma 2 (c.d.“stop & go”).
La verifica della genuinità del consenso prestato dal lavoratore sarà effettuata, invece, a distanza, così come già chiarito in relazione alla attività di convalida delle dimissioni, anche attraverso una autodichiarazione del lavoratore che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e la sua intenzione di accettare la richiesta della azienda di ulteriore prosecuzione.
Una volta definita l'istruttoria, si restituirà il modello (allegato 2) al datore di lavoro mediante PEC unitamente al contratto. Sul modello dovrà essere apposta una numerazione progressiva da riportare in apposito registro informatico (file excel). La trasmissione via PEC da effettuare contestualmente all'apposizione della firma da parte del funzionario o del Dirigente (anche nella preferibile modalità digitale) fa fede in ordine alla data di decorrenza del provvedimento.
In considerazione del fatto che la verifica di cui ai punti 1 e 3 presuppone l'accesso a banche dati in uso al personale ispettivo, nell'attuale fase di emergenza detto personale potrà essere impegnato nelle attività istruttorie delle istanze in questione o comunque assicurerà il necessario supporto ai funzionari del Processo servizi all'Utenza.

2) Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. - art. 17, comma 2, lett. b) e c)
I procedimenti in questione sono connessi all'esigenza di tutela della salute della lavoratrice madre e come tali indifferibili. Peraltro, proprio il possibile contagio Covid-19, ha fatto registrare un incremento delle richieste di interdizione ante o post partum, spesso sulla base di una semplice dichiarazione del medico competente che ne conferma la necessità proprio a causa della pericolosità del rischio biologico da contagio Covid-19, ed in assenza di un formale aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro.
Al riguardo, va considerato che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede che "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che il provvedimento di interdizione anticipata, in relazione alle sole attività di cui all'elenco allegato al D.P.C.M. 22 marzo 2020 (atteso che per le altre è prescritta la chiusura) e fermo restando l'effettivo pericolo di contagio (la lavoratrice in smart working non può evidentemente considerarsi soggetto effettivamente in “pericolo”), può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR sulla base di quanto previsto all'art. 5 del richiamato D.P.R. e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale.
L'istanza dovrà essere inoltrata all'Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC.
Il provvedimento di interdizione andrà rilasciato con modalità analoghe a quelle sopra descritte e trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore tramite e-mail o PEC. Ai provvedimenti verrà assegnato un numero progressivo di rilascio.
La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro da effettuare contestualmente all'apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce data di rilascio del provvedimento.
 

3) Richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri on-line ex art. 55 D.Lgs. 151/2001
Con riferimento a tale procedura si rinvia alla nota prot. n. 2181 del 12 marzo u.s., con la quale, a seguito delle misure di contenimento del contagio CODIV-2019 (Coronavirus) introdotte con D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con D.P.C.M. 9 marzo 2020, nonché in ottemperanza alle disposizioni fornite, secondo cui “...in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo "protetto" potranno essere convalidate anche “a distanza” qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l'identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni”, la scrivente Direzione centrale ha fornito apposita modulistica, utilizzabile e disponibile on-line solo per la durata del periodo emergenziale.
Come precisato nella suddetta nota, “in tale periodo, il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà, pertanto, sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale. Il modello (compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto) dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata”.
Il provvedimento di convalida andrà rilasciato secondo le modalità descritte per il provvedimento di interdizione specie in ordine all'invio tramite PEC al datore di lavoro del provvedimento di convalida da effettuare contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento.
Le unità di presidio organizzate presso ciascun ufficio potranno provvedere alla protocollazione in uscita dei provvedimenti di cui sopra ma soltanto ove possano farlo tempestivamente in rapporto alla natura indifferibile dell'atto, ferma restando, in ogni caso, la compatibilità della presenza in Ufficio con le eventuali ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della L. n. 833/1978 da parte delle Autorità locali d'intesa o sentito il Prefetto.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

 

Allegati:
- Elenco attività produttive Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020;
- Modello deroga assistita (art. 19, comma 3).