Tipologia: Protocollo
Data firma: 24 marzo 2020
Parti: Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Ania
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 marzo 2020

L'Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca

Premesso che
• L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale, nonché i provvedimenti normativi recanti “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-2019”, classificata dall'OMS come pandemia, impongono un impegno comune alle Parti Sociali, anche per la funzione che il settore assicurativo riveste nel tessuto economico nazionale, nei territori, tra i cittadini e le famiglie italiane, al fine di garantire la sicurezza, la salute, la tenuta economica delle lavoratrici e dei lavoratori.
• tali provvedimenti (e nello specifico il DPCM 11 marzo 2020) prevedono, tra l'altro, l'osservanza di misure restrittive su tutto il territorio nazionale e, in relazione ai luoghi di lavoro, si raccomanda alle imprese:
- di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- di incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- di incentivare le ferie i congedi retribuiti, per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- di sottoscrivere - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive- intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
• inoltre, il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
• il DPCM 22 marzo 2020 ha successivamente stabilito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, tra cui rientrano espressamente le attività assicurative.
Considerato che
• L'Ania, le Compagnie di assicurazione e le Società di assicurazione/assistenza hanno, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, fin dal primo momento dell'affacciarsi dell'emergenza, operato nella direzione auspicata dagli organi istituzionali, attenendosi alle prescrizioni e indicazioni contenute nei suddetti provvedimenti, adottando le seguenti misure precauzionali di distanziamento sociale:
- favorire al massimo, in tutti casi possibili, lo svolgimento in modalità smart working, o da remoto, della propria attività lavorativa;
- far fronte al problema della chiusura delle scuole dando anche permessi retribuiti ai propri dipendenti;
- mettere in campo sistemi di flessibilità di accesso sui luoghi di lavoro estremamente favorevoli all'organizzazione familiare, fortemente modificata dall'emergenza;
- facilitare l'utilizzo del proprio mezzo per evitare assembramenti sui mezzi pubblici;
- fare investimenti per cercare di rendere da remoto attività lavorative complesse, legate a sistemi informatici centrali;
- sensibilizzare con ogni mezzo i propri lavoratori sull'importanza di adottare comportamenti responsabili, fornendo costantemente informazioni sulle misure igienico-sanitarie da adottare ai fini della prevenzione del contagio.
• L'Ania, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale emergenza sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle Imprese.

Obiettivo
L'obiettivo delle Parti col presente Protocollo è quello di dare indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 fornite dal legislatore e dall'Autorità sanitaria alle imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza.
L'Ania informa che sta provvedendo con apposite “Linee Guida relative allo svolgimento della prestazione dei servizi assicurativi da parte della rete agenziale nel corso dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19”, a invitare le Imprese a raccomandare puntualmente alla rete agenziale l'adozione di modalità di comportamento utili alla prevenzione e al contrasto dell'epidemia.

1- Informazione
• L'impresa informa tutti i lavoratori, a chiunque entri in azienda e alla clientela circa le disposizioni delle Autorità anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale a personale dipendente.
• In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, o in alternativa presidi di protezione individuale previsti da provvedimenti emanati, che l'azienda si attiva per reperire sul mercato.
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, compilare il modello di autodichiarazione necessario per gli spostamenti e rinvenibile al seguente link (https://www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni), mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- le misure contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf).

2- Modalità di ingresso in azienda
• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
• il datore di lavoro informa preventivamente (con le modalità di cui sub 1) il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o si trovi in ogni altra situazione indicata sub 1);
• per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);
• in assenza delle misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, l'azienda deve fornire le dotazioni di protezione individuale (DPI) conformi alle previsioni dettate dall'autorità sanitaria.

3- Modalità di accesso dei fornitori esterni
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
• se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: per quanto possibile deve essere vietato l'accesso agli uffici; qualora ciò non fosse possibile i trasportatori dovranno indossare i propri DPI e dovranno essere adottate procedute atte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro dal personale della società. Analogamente per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza di un metro dal personale aziendale;
• per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare, ove possibile, servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente;
• va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2;
• ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

4- Pulizia e sanificazione in azienda
• L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, della relativa strumentazione, pc, touch screen, tastiere e stampanti nonché delle superfici verticali (porte, finestre, corrimano, ecc.) e delle aree comuni e di svago opportunamente contingentate;
• nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
• L'azienda garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli uffici.

5- Precauzioni igieniche sanitarie
• È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandata la frequente pulizia con idonei prodotti forniti dalle imprese;
• l'azienda mette a disposizione altri idonei detergenti per le mani (gel disinfettanti a base alcolica), oltre all'acqua e al sapone.

6- Dispositivi di protezione individuale
• L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, resta fermo l'impegno dell'azienda ad attivarsi sul mercato per rinvenire e fornire i medesimi DPI. Per questi motivi:
a) la principale misura di contenimento, come previsto dalla normativa introdotta è il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone nello svolgimento di ogni attività, anche nei casi di uffici caratterizzati da layout “open space”;
b) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS;
c) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia non corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
d) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf;);

7- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
• l'azienda provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori, che li utilizzano per necessità lavorative, luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico-sanitarie;
• l'azienda garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8- Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno - avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL per i dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza e favorendo, così, le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• predisporre all'interno dell'impresa, nei soli casi in cui è necessario assicurare la continuità del servizio assicurativo, un piano di turnazione dei dipendenti ad esso dedicati con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• favorire il più possibile la prestazione mediante il ricorso al lavoro agile, o comunque a distanza al fine di ridurre al massimo la presenza dei dipendenti nelle sedi;
• ricorrere a tutti gli istituti contrattuali indicati dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Aziendali quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché utilizzare l'istituto delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell'anno in corso;
• ricorrere alle misure in favore dei lavoratori introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ivi compreso il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà Ania secondo le modalità semplificate previste dal Decreto medesimo;
• ricorrere inoltre alle medesime prestazioni per tutte le tipologie di lavoratori (ad esempio venditori e/o produttori dipendenti) che stanno subendo un nocumento economico immediato;
• fornire informazioni utili agli interessati in merito alla possibilità di richiedere l'indennità attualmente prevista di € 600 per quelle tipologie di lavoratori autonomi di cui agli artt. 27 e 28 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che si trovano nelle condizioni di esserne destinatari e che stanno affrontando una contrazione dell'attività derivante dalla contingente situazione di emergenza sanitaria;
• sospendere e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9- Gestione entrata e uscita dei dipendenti
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
• dove è possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia dei locali;
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
• il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità), con l'impegno a riprendere l'attività formativa/aggiornamento non appena possibile.

11- Gestione di una persona sintomatica in azienda
• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e/o al servizio di Prevenzione e Protezione; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'azienda procederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
• l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

12- Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo), compatibilmente con la fruizione dell'istituto dello smart working, le limitazioni degli spostamenti e in ogni caso in base alle indicazioni del Medico Competente aziendale finalizzate alla minimizzazione dei rischi di diffusione del virus;
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
• il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

13- Osservatorio per l'emergenza Covid-19
Le Parti - nel riconoscere che a livello aziendale è già in atto un sistema di comunicazione e informazione sulle iniziative intraprese e/o da intraprendere, che coinvolge rappresentanze sindacali aziendali e RLS, anche attraverso la possibilità di costituire uno specifico osservatorio aziendale - a fronte del perdurare della situazione di emergenza si incontreranno nuovamente, nel quadro di un percorso di confronto più ampio, per verificare l'andamento dell'applicazione del Protocollo, tenendolo aggiornato sulla base dell'evoluzione della situazione di emergenza anche nel contesto del mercato assicurativo e dei provvedimenti - anche in materia di ammortizzatori sociali - tempo per tempo emanati.