Categoria: Cassazione penale
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Un Tribunale ha condannato il responsabile di una amministrazione, per avere esercitato attività estrattiva di cava di marmo omettendo la nomina di un direttore responsabile e la denuncia al Distretto Minerario ed al Comune - Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale la contravvenzione era estinta in via amministrativa dal momento che il S., pur versando tempestivamente la somma dovuta a titolo di oblazione, non si era attenuto alla prescrizione dell'organo di vigilanza - Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge - Rigetto.

La Corte afferma che: "Ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, l'organo di vigilanza deve impartire al contravventore quelle prescrizioni che, in rapporto alle singole e contingenti situazioni, sono idonee a fare cessare la situazioni antigiuridica perchè in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e igiene sul lavoro.
Entro la scadenza del termine fissato, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata con le modalità imposte; in caso positivo, e di pagamento della somma dovuta, l'illecito si estingue, a sensi dell'art. 24, in via amministrativa.
La procedura ha come scopo precipuo la tempestiva eliminazione di situazioni di pericolo sul luogo di lavoro sollecitando il contravventore a provvedervi in cambio di un trattamento premiale.
La finalità dell'istituto, in seguito alla novazione legislativa introdotta con il D.Lgs. n. 124 del 2004 non è più solo quella di interrompere la illegalità e di instaurare la sicurezza per i lavoratori dal momento che la procedura è ammissibile anche nelle ipotesi in cui la condotta antigiuridica si è esaurita o il trasgressore abbia provveduto allo adempimento imposto dalla legge; in tale contesto, è superata la giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto non applicabili il D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e ss. nella ipotesi di mancanza di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza.
Sotto tale profilo, non era di ostacolo alla attivazione della procedura la circostanza che i reati erano istantanei e, di conseguenza, già perfezionati ed il rilievo del contravventore secondo il quale non fosse stata impartita alcuna specifica prescrizione; tuttavia, tale prospettazione del ricorrente non è puntuale in fatto.
Sul punto, il Giudice ha rilevato che una prescrizione era stata impartita (quella di cessare l'attività estrattiva) e l'imputato non aveva ottemperato all'ordine di sospendere i lavori.

Come risulta dal testo del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, comma 1, le prescrizioni che l'organo di vigilanza deve dare sono, innanzi tutto, quelle che hanno lo "scopo di eliminare la contravvenzione accertata"; un tale tipo di prescrizioni non era stato impartito nel caso concreto.
L'organo di vigilanza aveva provveduto a sensi del comma 3 della citata norma che consenta la imposizione di "specifiche misure per fare cessare la situazione di pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori"; tali imposizioni hanno il fine di eliminare immediatamente, anche prima del termine utile per la completa regolarizzazione, una situazione non procrastinabile di pericolo. Tra queste prescrizioni, si può annoverare l'ordine di cessazione della attività che si sostituisce, oppure si aggiunge, alle precise direttive idonee a mettere in conformità alla normativa di riferimento il luogo di lavoro.
In altre parole, l'ordine di sospensione dei lavori può considerarsi una prescrizione nel senso indicato dall'art. 20 e l'inottemperanza a tale ordine ha il valore di un inadempimento cui consegue l'effetto preclusivo della estinzione della contravvenzione in sede amministrativa.
Si deve, pertanto, ritenere che la sequela procedimentale prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e ss. non si sia perfezionata dal momento che il puntuale e completo pagamento da parte dello imputato della somma stabilita dall'art. 21, comma 2 non è stato accompagnato dalla ottemperanza alla prescrizione."

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) S.V. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 22/05/2008 TRIBUNALE di TRAPANI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FattoDiritto

Con sentenza 22 maggio 2008, il Tribunale di Trapani ha ritenuto S.V. responsabile dei reati previsti e puniti dal D.P.R. n. 128 del 1959, art. 6, comma 1, art. 24, comma 1, art. 28, comma 1, art. 681 c.p. (per avere esercitato attività estrattiva di cava di marmo omettendo la nomina di un direttore responsabile e la denuncia al Distretto Minerario ed al Comune) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale la contravvenzione era estinta in via amministrativa dal momento che il S., pur versando tempestivamente la somma dovuta a titolo di oblazione, non si era attenuto alla prescrizione dell'organo di vigilanza.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge;
sostiene che nessuna prescrizione gli era stata imposta e che l'ammissione al pagamento da parte dell'organo di vigilanza dimostrava che non vi erano ulteriori adempimenti da effettuare;
quella che il Giudice aveva ritenuto una prescrizione (interrompere l'attività della cava), era inefficace perchè l'eventuale prosecuzione dei lavori costituisce un nuovo e diverso reato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, l'organo di vigilanza deve impartire al contravventore quelle prescrizioni che, in rapporto alle singole e contingenti situazioni, sono idonee a fare cessare la situazioni antigiuridica perchè in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e igiene sul lavoro.
Entro la scadenza del termine fissato, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata con le modalità imposte; in caso positivo, e di pagamento della somma dovuta, l'illecito si estingue, a sensi dell'art. 24, in via amministrativa.
La procedura ha come scopo precipuo la tempestiva eliminazione di situazioni di pericolo sul luogo di lavoro sollecitando il contravventore a provvedervi in cambio di un trattamento premiale.
La finalità dell'istituto, in seguito alla novazione legislativa introdotta con il D.Lgs. n. 124 del 2004 non è più solo quella di interrompere la illegalità e di instaurare la sicurezza per i lavoratori dal momento che la procedura è ammissibile anche nelle ipotesi in cui la condotta antigiuridica si è esaurita o il trasgressore abbia provveduto allo adempimento imposto dalla legge; in tale contesto, è superata la giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto non applicabili il D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e ss. nella ipotesi di mancanza di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza.
Sotto tale profilo, non era di ostacolo alla attivazione della procedura la circostanza che i reati erano istantanei e, di conseguenza, già perfezionati ed il rilievo del contravventore secondo il quale non fosse stata impartita alcuna specifica prescrizione; tuttavia, tale prospettazione del ricorrente non è puntuale in fatto.
Sul punto, il Giudice ha rilevato che una prescrizione era stata impartita (quella di cessare l'attività estrattiva) e l'imputato non aveva ottemperato all'ordine di sospendere i lavori.
Come risulta dal testo del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, comma 1, le prescrizioni che l'organo di vigilanza deve dare sono, innanzi tutto, quelle che hanno lo "scopo di eliminare la contravvenzione accertata"; un tale tipo di prescrizioni non era stato impartito nel caso concreto.
L'organo di vigilanza aveva provveduto a sensi del comma 3 della citata norma che consenta la imposizione di "specifiche misure per fare cessare la situazione di pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori"; tali imposizioni hanno il fine di eliminare immediatamente, anche prima del termine utile per la completa regolarizzazione, una situazione non procrastinabile di pericolo.
Tra queste prescrizioni, si può annoverare l'ordine di cessazione della attività che si sostituisce, oppure si aggiunge, alle precise direttive idonee a mettere in conformità alla normativa di riferimento il luogo di lavoro.
In altre parole, l'ordine di sospensione dei lavori può considerarsi una prescrizione nel senso indicato dall'art. 20 e l'inottemperanza a tale ordine ha il valore di un inadempimento cui consegue l'effetto preclusivo della estinzione della contravvenzione in sede amministrativa.
Si deve, pertanto, ritenere che la sequela procedimentale prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e ss. non si sia perfezionata dal momento che il puntuale e completo pagamento da parte dello imputato della somma stabilita dall'art. 21, comma 2 non è stato accompagnato dalla ottemperanza alla prescrizione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009