Regione Marche
Ordinanza 21 marzo 2020, n. 13

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020,4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 e 12/2020;
Visto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti. Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);
Vista la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'istituto Superiore della Sanità;
Considerata la situazione di grave emergenza causata dalla diffusione del corona virus;
Che si rende necessario in particolare, adottare misure di gestione dei rifiuti urbani generati da utenze domestiche con persone affette da patologia Covid-19 in assistenza domiciliare disposta dal servizio sanitario e, garantire, in uno con la tutela della salute pubblica, anche la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
Considerata quindi la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, di dare supporto ai cittadini risultati positivi alla Covid-19 nonché ai soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, che effettuano nei comuni delle Marche quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;
Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all’impianto, possa costituire una forma di trattamento che garantisce maggiore precauzione a tutela della salute pubblica;
Tenuto conto di dovere garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
Ritenuto necessario adottare le disposizioni tecnico-gestionali di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta domiciliare, al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;
Ritenuto altresì necessario, in relazione alla presenza di soggetti affetti da Covid-19 asintomatici, minimizzare i trattamenti della parte dei rifiuti che residua dalla raccolta differenziata;
Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - alla pianificazione vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
Sentite le Autorità territoriali d’ambito rifiuti, le Province e l’ANCI;
Acquisiti i parere di ARPAM quale organo tecnico e del GORES quale organo tecnico¬-sanitario presso il servizio Sanità della Regione Marche;
 

ORDINA

Articolo 1

I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 left, c) del DPCM 8 marzo 2020 sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
I rifiuti di cui sopra, in deroga alle vigenti autorizzazioni, sono destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare. In caso di indisponibilità di impianti per il trattamento termico sono destinati e direttamente conferiti entro “big bags” a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero. I gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare, quali sono gli impianti di destinazione individuati; il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti sarà comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti di smaltimento, alle autorità d’ambito territorialmente competenti.
I rifiuti sopra indicati, anche in deroga alle vigenti autorizzazioni, nell’ambito delle operazioni di raccolta, possono essere oggetto di temporaneo raggruppamento in appositi cassoni scarrabili collocati all’interno di aree in disponibilità dei gestori
affidatari del servizio, che dovranno essere recintate, adeguatamente attrezzate e presidiate; le aree a tal fine individuate dovranno essere comunicate alla Provincia e alla Autorità di Ambito territorialmente competenti, all’ASUR, all’ARPAM, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere della Regione Marche, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare.
Ad eccezione dei rifiuti di cui ai precedenti paragrafi, tutti i rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR), continuano ad essere raccolti nei comuni della regione secondo le ordinarie modalità e, in deroga alle vigenti autorizzazioni, sono destinati e direttamente conferiti a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero.
I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lett. i) del GDPR 2016/679.
L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.
 

Articolo 2

Sono integralmente richiamate nella presente ordinanza le linee guida adottate dall ’IS S nel rapporto n. 3/2020 citato nelle premesse ed è fatto obbligo a chiunque di osservarle, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti.
 

Articolo 3

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 marzo 2020 e ha durata pari a 3 (tre) mesi e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
 

Articolo 4

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive; sarà notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alle Autorità territoriali d’ambito dei rifiuti ed a Confservizi.

Ancona, 21 marzo 2020
 

Il Presidente
Luca Ceriscioli
 

Allegato 1

Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di emergenza sanitaria da Covid-2019
 

Le presenti disposizioni si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;
Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell’ordinanza con cui vengono approvate.

Individuazione dei locali e luoghi in cui verranno attivate le procedure oggetto delle presenti disposizioni
L’Asur segnala il caso al Comune interessato.
Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC indicando:
• Nominativo/i assistito/i
• Indirizzo e piano
• Numero di telefono
• Durata dell’esigenza
I dati dei soggetti segnalati dall’Asur ai Comuni nell’ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Fase di conferimento e raccolta
Il Gestore del Servizio rifiuti provvede alla consegna di KIT per il ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare.
Esegue la raccolta dei rifiuti ogni 3/5 gg ritirando l’apposito contenitore. All’arrivo al domicilio:
• contatta telefonicamente l’assistito invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore con i rifiuti;
• gli incaricati indossano i DPI e, arrivati alla porta del destinatario, prelevano il contenitore e depositano un nuovo KIT per il successivo ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e appositi contenitori a perdere) suonano il campanello e si allontanano prima dell’apertura della porta;
• i rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata;
• il posizionamento del contenitore contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.

Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti
I rifiuti oggetto del presente atto vengono classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01). Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.
Tutti i rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati potranno essere:
- trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediato trattamento termico senza alcun trattamento preliminare presso l’impianto di termovalorizzazione di Rimini;
- in caso di indisponibilità di impianti di trattamento termico, trasportati e direttamente conferiti entro “big bags” a smaltimento presso le discariche utilizzate per il conferimento dei rifiuti urbani, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero, in deroga all’art. 6 e art. 11 comma 3 del d.lgs. 36/2003 e s.m.i., ricoperti nel tempo più breve possibile senza compattazione;
- è data altresì la possibilità, preliminarmente alla destinazione finale, anche in deroga alle vigenti autorizzazioni, nell’ambito delle operazioni di raccolta, di effettuare il temporaneo raggruppamento dei rifiuti in appositi cassoni scarrabili collocati all’interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori affidatari del servizio, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate.
In adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, il soggetto gestore provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.