Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 25 marzo 2020
Parti: Uneba e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat, Uiltucs
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali
Fonte: uneba.org


Accordo quadro

Il giorno 25 marzo 2020 in Roma e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in ordine all'emergenza COVID-19 si sono incontrati: […] l'Uneba […], le Organizzazioni Sindacali Cgil Fp […], Cisl Fp […], Uil Fpl […], Fisascat […], Uiltucs […]
In considerazione
a) della situazione emergenziale dovuta all'evento derivante dal corona virus (COVID-19) non imputabile agli Enti/Associazioni/Fondazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL Uneba 2017-2019, nè ai lavoratori
b) delle oggettive difficoltà che gli enti associati Uneba si possono trovare a fronteggiare delle mancate prestazioni da parte dei loro dipendenti, oggettivamente non dovute a volontà degli stessi, bensì a disposizioni di carattere generale emanate dalle Autorità competenti
c) della sospensione o riduzione dell'attività per effetto di disposizione normative e della situazione emergenziale non prevedibile, l'Ente a seguito del presente accordo è tenuto a comunicare preventivamente con riferimento all'art. 19 c. 2 del d.lgs 18/2020 alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dati relativi ai lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali
d) una volta espletato quanto di cui al punto c) utilizzando gli allegati al presente accordo si autorizza l'Ente a comunicare all'organo competente la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero e la tipologia dei/delle lavoratori/trici interessati
e) trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività degli Enti secondo le indicazioni dei provvedimenti noti alle parti
le Parti sopradescritte concordano quanto segue:
1) Le considerazioni sopra esposte fanno parte integrante del presente accordo
2) Agli Enti che applicano il CCNL Uneba e per i quali ricorrano i presupposti definiti dalle Autorità competenti e dalle normative di volta in volta vigenti nonché in coerenza con le modifiche normative conseguenti all'emergenza COVID-19, è possibile accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 148/2015 e dal D.lgs 18/2020 (FIS, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga).
3) Il presente accordo costituisce e definisce le modalità dell'esame congiunto fra le parti qui intervenute voluto dalla normativa vigente ed è da considerarsi quale accordo quadro da declinarsi in sede locale, a tutti gli effetti normativi, direttamente applicabile alle specifiche realtà che faranno ricorso a detti ammortizzatori sociali.
4) In base a quanto previsto al punto 3) si approvano e si concordano i modelli standard qui allegati (allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4) che gli Enti datori di lavoro potranno utilizzare ai fini dell'inoltro della pratica presso Regione/Inps ed a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale applicabile.
5) Il pagamento dell'assegno ordinario (FIS) sarà anticipato dall'Ente fatte salve situazioni documentate di dissesto/difficoltà economico finanziaria. In tal caso l'Ente produrrà informativa alle OO.SS./RSU/RSA e disporrà le dichiarazioni/certificazioni richieste dall'Inps per poter procedere con il pagamento diretto ai lavoratori/trici.
6) L'integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, risultanti in forza al 23.02.2020 (d.lgs 18.2020 art. 19 c. 8) e sarà soggetta a variazione a seconda sia richiesta un'astensione totale o parziale dalla prestazione lavorativa.
7) Gli Enti, in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali richiesti a fronte di causale COVID-19, non sono obbligati al versamento del contributo addizionale.
8) Per il personale sospeso dal 23.02.2020 a seguito di provvedimenti di legge e/o ordinanze, a fronte di eventuale anticipazione della retribuzione ed a seguito dell'attivazione della CIG in Deroga le parti si incontreranno in sede aziendale per definire le modalità di recupero di dette anticipazioni.
9) Gli Enti osserveranno le disposizioni di incompatibilità previste nel caso di ricorso agli
ammortizzatori sociali e contemporaneamente ad altre forme ed interventi previsti dalle norme in materia di contrasto al COVID-19 e sostegno al lavoro ed all'imprenditorialità.
10) I contratti a tempo determinato che ai sensi del d.lgs 81/2015 sono in scadenza nel periodo interessato dall'emergenza COVID-19 rientrano a tutti gli effetti nelle causali giustificatrici del superamento del periodo a-causale in quanto trattasi di emergenza organizzativa e di necessità di garanzia del servizio socio-assistenziale e socio-sanitario. Tali contratti assumeranno le caratteristiche di contratti sostitutivi e potranno anche essere considerati sostitutivi di più lavoratori in successione. La nuova scadenza di tali contratti si intende legata alla risoluzione dell'emergenza da COVID-19. Ai lavoratori del presente punto verrà data priorità nel caso di nuove assunzioni.
Allo scopo altresì di concordare misure straordinarie e temporanee atte a fronteggiare, sui luoghi di lavoro, i problemi connessi alla diffusione del virus COVID19.
Dopo ampio esame e discussione sulle varie situazioni locali e nazionali, nonché sui provvedimenti legislativi emanati in materia,
le Parti concordano altresì quanto segue:
1. Adempimenti: gli Enti associati ad Uneba osserveranno tutti gli adempimenti sanitari ed economici, generali o territoriali specifici, emanati dai competenti organi dello Stato.
2. Assemblee sui luoghi di lavoro (art. 10 CCNL): verranno effettuate solo in locali idonei e tali da consentire adeguati spazi individuati di sicurezza. In casi eccezionali, laddove detti locali non fossero disponibili, si dovrà procedere al rinvio dell'assemblea a tempi più compatibili;
3. Percentuali di ammissibilità (art. 20 CCNL): per tutta la durata dell'epidemia, saranno sospesi i limiti massimi di utilizzo per consentire la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
4. Lavoro straordinario (art. 52 CCNL): per la durata di cui al precedente punto 3), il lavoro straordinario, finalizzato alla continuità assistenziale, con l'espresso consenso del lavoratore sarà effettuato senza limitazioni, salvo pause atte a garantire la sicurezza psico-fisica dei lavoratori. Dovrà essere favorita la rotazione tra i lavoratori interessati;
5. Ferie (art. 55 CCNL): il godimento delle ferie programmate e/o programmabili potrà essere limitato/procrastinato/sospeso per tutta la durata dell'emergenza.
6. Smart Working: Laddove possibile e necessario, gli Enti potranno far ricorso al lavoro agile, lavoro a distanza e videocalling.
Nota a verbale 1
Il presente accordo rimarrà in vigore sino alla chiusura, decretata dalle competenti Autorità, della situazione emergenziale dovuta all'evento derivante dal corona virus (COVID-19).
Le parti concordano di incontrarsi periodicamente e/o su richiesta delle parti al fine di monitorare l'applicazione degli ammortizzatori sociali richiamati nel presente verbale, con particolare riferimento agli Enti/Associazioni/Fondazioni che hanno provveduto all'attivazione.
Nota a verbale 2
Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si riservano di apportare integrazioni e/o modifiche che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione e validità.
Con riferimento a quanto sarà previsto dalle modifiche legislative in sede di conversione del decreto 18/2020, le singole norme del presente accordo sono cedevoli, per cui sono automaticamente e per comune accordo modificate in funzione della loro applicabilità.
Nota a verbale 3
Le parti si impegnano inoltre ad attivare azioni comuni in riferimento al tempestivo pagamento degli emolumenti a carico dell'Inps ai fini della continuità retributiva del personale coinvolto dall'attivazione degli ammortizzatori sociali.
Impegno congiunto
Per dar corso alla CIG in Deroga le OO.SS. firmatarie si impegnano ad attivarsi con tempestività al fine di raggiungere la sottoscrizione di accordi a livello di singola Regione o Provincia Autonoma.
Il Presente Accordo Quadro si compone di n. 10 fogli e viene depositato presso … a cura di ….. ed inviato ad Inps ed alle Regioni

Fatto, letto, e sottoscritto

Allegati