Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 marzo 2020, n. 7487 - Domanda di risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato da mobbing: non bastano le false accuse, è necessario dimostrare l'intento persecutorio


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 23/03/2020

 

 


Rilevato che:

 


1. con sentenza n. 2882, resa in data 19 maggio 2014, la Corte d'appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di MG.R., docente presso l'Istituto Comprensivo di via Orrea in Cesano, intesa ad ottenere la condanna dell'Istituto e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno alla professionalità ed alla immagine asseritamente derivatole da mobbing.
2. MG.R., in seguito ad una "estemporanea protesta degli studenti", era stata indicata come responsabile di episodi di coercizione fisica e verbale nei confronti di alcuni alunni;
la vicenda, che aveva formato oggetto di un procedimento penale definito con provvedimento di archiviazione e di due ispezioni amministrative (la prima avente come esito una proposta di trasferimento, la seconda conclusasi senza dar luogo a provvedimenti disciplinari), a dire della ricorrente, era stata artatamente strumentalizzata per ledere la sua immagine professionale, essendo stati posti in essere, anche con le disposte ispezioni, ripetuti atti vessatori avvinti da intento persecutorio;
3. Il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova dei comportamenti mobbizzanti sulla base della documentazione prodotta ed inoltre aveva ritenuto esistente una incompatibilità ambientale che aveva legittimato le amministrazioni ad adottare i comportamenti tenuti;
aveva anche affermato che le allegazioni del danno asseritamente subito fossero comunque generiche e come tali non avrebbero comunque consentito l'accoglimento della domanda;
4. la Corte territoriale nel confermare l'indicata pronuncia evidenziava che: - l'appellante non aveva dedotto nulla in ordine alla statuizione della sentenza di prime cure concernente la genericità del domandato risarcimento del danno; - dal complesso della motivazione emergevano le ragioni della mancata ammissione dei mezzi istruttori di cui all'istanza formulata in ricorso; - dalla documentazione versata in atti e dall'avvenuto svolgimento dei fatti come da essa risultanti era insussistente la prova dell'elemento essenziale del mobbing ossia dell'intento persecutorio;
l'esposizione di fatti irrilevanti e la mancata deduzione di circostanze essenziali, ove provate, a dimostrare il danno asseritamente patito erano a base della mancata ammissione dei mezzi istruttori;
5. avverso tale sentenza d'appello MG.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
6. Il MIUR e l'Istituto Comprensivo di Via Orrea n. 23 hanno resistito con controricorso;
7. non sono state depositate memorie.
 

 

Considerato che:
 

 

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 434 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.;
si duole della pronuncia della Corte territoriale laddove la stessa ha ritenuto la carenza del gravame in ordine al passaggio argomentativo del Tribunale che non aveva ammesso le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente prospettando una genericità deduttiva del ricorso in punto di danno;
rileva che in sede di appello aveva lamentato la mancata considerazione dell'autonomo valore della sua figura professionale, vulnerata nella credibilità con la ripetuta diffusione nello stesso ambito lavorativo di accuse (coercizioni fisiche e verbali nei confronti di alunni sulla base di allegazioni e sospetti rivelatisi infondati) di tale gravità da dissipare la preesistente serenità ed aveva svolto considerazioni relative agli effetti sulla propria professionalità di precisi comportamenti ed in particolare enucleato le fasi della complessiva vicenda (dalle false accuse e dall'individuazione della MG.R. come capro espiatorio alle iniziative disciplinari ed amministrative fino al culmine dell'azione mobbizzante rappresentata dal tentativo di imporre all'insegnante il trasferimento) da cui era agevole discernere la concreta deduzione del danno;
rileva che con il motivo di appello aveva aggredito la decisione di prime cure nella sua interezza e così anche il dictum relativo alla mancata deduzione di elementi concreti circa il danno;
2. il motivo è inammissibile; 
2.1. la censura si incentra su atti del processo (ricorso di primo grado, sentenza del Tribunale, ricorso in appello della MG.R.) ma è formulata senza il necessario rispetto dell'onere di specificazione di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.;
2.2. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del 'fatto processuale', l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077);
la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi (Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226; Cass. 5 agosto 2019, n. 20924);
non è sufficiente, pertanto, che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'alt. 369 n. 4 cod. proc. civ., indicando la sede nella quale l'atto processuale è reperibile, perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento o dell'atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (cfr. sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048);
2.3. nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di riportare nel corpo del motivo le parti essenziali di tutti gli atti processuali rilevanti (limitandosi a trascrivere, a pag. 9 del ricorso, solo una parte dell'atto di gravame), sicché la censura non può essere scrutinata nel merito; 
Il passaggio argomentativo della Corte territoriale, secondo cui l'appellante non aveva censurato la statuizione della sentenza di prime cure concernente la genericità del domandato risarcimento del danno non può ritenersi adeguatamente contrastato dall'avere la MG.R., in sede di impugnazione (v. pag. 9 cit.), fatto riferimento al 'bene direttamente aggredito' e cioè alla lesione della sua professionalità, vulnerata nella credibilità tanto più in un ambiente lavorativo ristretto quale quello scolastico e nel piccolo plesso di una sede distaccata';
trattasi, infatti, di affermazione espressiva di una tesi difensiva che, però, non si misura con il contenuto del ricorso di primo grado (come detto non trascritto) e soprattutto con la decisione di primo grado (egualmente non trascritta);
si aggiunga che la sentenza impugnata ha ulteriormente specificato che nulla la MG.R. avesse dedotto sulla consistenza del danno alla professionalità, su quali fossero le 'cognizioni professionali' definitivamente ed irreparabilmente perdute, sulle modificazioni delle proprie abitudini di vita e, quanto al danno all'immagine, che nulla fosse stato dedotto sulle modificazioni dei comportamenti dell'ambiente lavorativo e sociale nel quale la predetta normalmente interagiva, il che rende meramente assiomatica (e tutt'altro che critica) l'affermazione sopra richiamata di una lesione all'immagine ed alla professionalità per le sole caratteristiche dell'ambiente lavorativo di riferimento;
si consideri, del resto, che come da questa Corte più volte affermato, a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento di una tale tipologia di danno non discende automaticamente dall'inadempimento del datore di lavoro, non potendosi prescindere da una specifica allegazione sul punto (v. Cass. 17 settembre 2010, n. 19785; Cass. 19 marzo 2013, n. 6797; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29047);
3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 414 e 156 cod. proc. civ.; 
sostiene che se ci fosse stata la carenza deduttiva evidenziata dalla Corte territoriale il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la sanatoria;
ciò non era però avvenuto e la stessa Amministrazione convenuta aveva impostato la propria difesa proprio in rapporto alle circostanze di cui al ricorso ed alla documentazione a questo allegata;
4. la medesima censura è formulata con il terzo motivo ma sotto il profilo dell'error in procedendo;
5. entrambi i suddetti motivi sono infondati;
5.1. si ricorda, al riguardo, che una cosa è l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, prescritta dall'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., la cui mancanza determina, ove non sanata, la nullità del ricorso con una pronuncia processuale, altro è, invece, un ricorso che, definibile per causa petendi e petitum quanto alla identificazione di cosa si chieda e perché, non contenga l'allegazione di uno dei fatti costitutivi necessari per la fondatezza della medesima, cui consegue una pronuncia di rigetto nel merito (v. Cass. 8 giugno 2017, n. 14301);
5.2. tale seconda situazione è quella verificatasi nel caso in esame di una pretesa volta ad ottenere il riconoscimento di un risarcimento del danno per la condotta di mobbing ascritta al datore di lavoro posto che, per principio generale, come sopra ricordato, non ogni inadempimento genera necessariamente un danno e che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore (v. Cass. 10 novembre 2017, n. 26684);
6. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2087 cod. civ.;
censura la sentenza Impugnata per aver ritenuto superficialmente quale prova certa dell'assenza di persecuzione la mera legittimità degli atti posti In essere a carico della MG.R.;
7. il motivo è Inammissibile;
7.1. non si comprende quale sia la violazione di legge Imputabile alla Corte territoriale;
quest'ultima, con motivazione puntuale e articolata, ha escluso la fondatezza della domanda di risarcimento del danno rilevando che non fosse stata offerta la prova degli elementi costitutivi del mobbing, ed in particolare dell'Intento persecutorio, e che non fosse stato allegato e provato il danno asseritamente subito;
7.2. il motivo da un lato sviluppa argomenti non pertinenti, perché il giudice di appello non ha fondato la decisione su una definizione del mobbing diversa da quella ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, ma anzi l'ha presupposta; dall'altro nel censurare la valutazione espressa dalla Corte territoriale circa la mancanza di allegazione e di prova (degli elementi costitutivi del mobbing e del danno) sollecita un giudizio di merito, non consentito In sede di legittimità;
7.3. va ricordato al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394 e negli stessi termini Cass. 10 luglio 2015, n. 14468);
7.4. nel caso di specie la ricorrente, pur denunciando nella rubrica una violazione di legge, in realtà assume la erroneità del giudizio espresso sul materiale probatorio offerto dalla parte, giudizio che non può essere rivisto in questa sede, perché il controllo sulla motivazione, tra l'altro nella specie consentito nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come modificato dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non equivale a revisione del ragionamento decisorio;
8. con il quinto motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione;
censura la sentenza impugnata quanto alla mancata prova dell'intento persecutorio asseritamente desumibile dalle richieste istruttorie che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, erano rilevanti e dimostrative di un atteggiamento palesemente contrario ai doveri di riservatezza del superiore gerarchico (nella specie la direttrice scolastica avrebbe riferito al parroco locale le sue preoccupazioni sulla situazione venutasi a determinare per il fatto che 'una sua insegnante picchiava gli alunni'), specialmente mentre era in corso una ispezione disciplinare;
9. il motivo è inammissibile;
9.1. anche in questo caso, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, la parte, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell'interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale;
9.2. in quanto tale, esso non è più censurabile ai sensi dell'indicato novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come interpretato delle S.U. di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 nel senso che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.; ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, di motivazione del tutto apparente, di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie;
per l'effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito;
secondo le S.U., l'omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria);
ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l'omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria come astrattamente rilevanti;
a sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale);
l'omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell'ottica della sentenza n. 8053/14, come il 'tassello mancante' (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario;
9.3. invece, con il mezzo in disamina, si lamentano, in sostanza, vizi di motivazione che non sarebbero stati denunciabili neppure alla luce del previgente testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: la censura, infatti, suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio (e così delle circostanze asseritamente risultanti dalle prove testimoniali ritenute non rilevanti e che, invece, avrebbero consentito di ritenere assolto l'onere della prova sull'intento persecutorio), affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata;
ma non può il ricorso per cassazione enucleare vizi di motivazione dal mero confronto tra le risultanze di causa, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.);
10. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;
11. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto
Roma, così deciso nell'Adunanza camerale dell'11 dicembre 2019.