Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. 1, 03 marzo 2020, n. 50 - Covid-19: rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per l'avvocato con figli minori


Pubblicato il 03/03/2020
N. 00050/2020 REG.PROV.PRES. N. 00070/2020 REG.RIC.
 

 

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
 

 

Il Presidente
ha pronunciato il presente

 

DECRETO

 


Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 70 del 2020, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pederzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento assunto in data 26.09.2019 dal Questore di Bergamo e notificato in data 30.10.2019 (doc. 1) con cui si è decretato il provvedimento di archiviazione dell’istanza presentata dall’interessato per l’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dell’ultimo permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Questura di Milano per lavoro autonomo n. I10264652, scaduto in data 16.12.2017 (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto il decreto con cui è stata fissata per il 4 marzo 2020 l’udienza di discussione dell’istanza cautelare proposta,
Vista l’istanza depositata quest’oggi dal difensore di parte ricorrente, del seguente letterale tenore: «ISTANZA DI RINVIO UDIENZA DI DISCUSSIONE Io sottoscritto Avv. Roberto Pederzoli del Foro di Reggio Emilia, in qualità di procuratore di -OMISSIS- ... viste le ordinanze Ministeriali
d'intesa con i Presidenti delle Regioni (sia Lombardia che Emilia Romagna) tra le quali “costituisce legittimo impedimento la mancata comparizione del genitore avvocato, volta alla tutela dei minori”, visto che il sottoscritto ha due figlie di età minore (-OMISSIS- -OMISSIS-); CHIEDO che la S.V. Voglia disporre un breve RINVIO udienza per la discussione del ricorso»;
Considerato che il D.P.C.M. 1 marzo 2020 (ndr. 11 marzo 2020), che da oggi 2 marzo regola la materia, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” non sembra contenere disposizioni del tenore citato dal difensore, né altre consimili;
che, altresì, né l’ordinanza 21 febbraio 2020, né l’ordinanza 23 febbraio 2020, assunte dal Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Lombardia, peraltro entrambe scadute, sembrano contenere simili prescrizioni, mentre è totalmente irrilevante quanto disposto per il territorio della Regione Emilia Romagna;
che l’istanza, per il suo contenuto, non può pertanto allo stato che essere respinta;
che va per completezza aggiunto come il presidente della Sezione staccata di Brescia del T.A.R. Lombardia, nel suo decreto 24 febbraio 2020, ha tra l’altro ricordato come “quanto alla camera di consiglio fissata per l’emanazione delle misure cautelari collegiali, ai sensi dell’art. 55, VII comma, i difensori sono sentiti solo se ne facciano richiesta; egualmente, il ricorso chiamato all’udienza pubblica è assegnato a sentenza pur se i difensori non compaiano; né tali assenze possono interferire sull’esito della controversia. Così, con riguardo alla presente situazione, sempre per ridurre i rischi di contaminazione, si deve suggerire ai difensori d’intervenire personalmente all’udienza, pubblica o camerale, solo se ritengano particolarmente rilevante l’integrazione orale delle difese scritte. È comunque preferibile che essi - possibilmente con atto congiunto, trasmesso alla Segreteria della Sezione staccata - segnalino preventivamente, sia al Collegio, sia alle controparti, se parteciperanno o meno all’udienza e, quanto alle cause trattate in fase cautelare, anche se fanno istanza o se motivatamente si oppongono alla decisione delle stesse con sentenza semplificata, fermo che la decisione se definire la controversia con una pronuncia in forma semplificata appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio”;
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta, allo stato, l’istanza di rinvio.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, del difensore e delle figlie minori citate nel presente decreto.
Così deciso in Venezia, addì 2 marzo 2020.