Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 22 marzo 2020
Parti: CNH Industrial e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici, Associazione Quadri e Capi Fiat Rappresentanza
Settori: Metalmeccanici, CNH
Fonte: uilmnazionale.it


Addì, 22 marzo 2020 in via telematica a causa di emergenza sanitaria (Covid 19), tra la CNH Industrial NV, in nome proprio e in nome e per conto delle Società appartenenti al Gruppo CNH Industrial e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat Rappresentanza, è stata raggiunta la seguente intesa.

Premesso che:
- la rapidissima diffusione dell'epidemia da Covid - 19 in Italia, che ha messo a rischio la salute e la sicurezza delle persone e che ha reso necessari interventi di legislazione di emergenza del Governo volti a contrastarla, ha avuto anche ripercussioni significative per l'economia reale, destinate ad incrementare con il propagarsi dell'epidemia su scala globale, e ha già causato in Italia ed in altri Paesi Europei un rallentamento della produzione industriale;
- in tutti i siti produttivi della CNH Industrial Italia sono state messe in atto, nelle ultime settimane, misure per contenere il diffondersi del contagio all'interno dei luoghi di lavoro; le stesse sono state ulteriormente rafforzate, d'intesa con il sindacato e le RSA, in ottemperanza al DPCM dell'11 marzo 2020 e alla luce del Protocollo condiviso di regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- tali misure, che hanno anche riguardato modifiche all'organizzazione del lavoro volte principalmente a permettere un distanziamento tra le postazioni di lavoro di almeno 1 metro, laddove la distanza fosse inferiore, e a ridurre la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono state attuate sulla base di una check list che evidenzia il livello di realizzazione, all'interno dello stabilimento, delle azioni previste dal Protocollo del 14 marzo 2020 già citato;
- l'azienda e le RSA hanno convenuto che, in relazione alla sospensione dall'attività dei lavoratori temporaneamente in eccesso a causa delle sopraindicate modifiche all'organizzazione del lavoro come pure alle sospensioni totali delle attività per permettere l'adeguamento alle misure di cui al protocollo del 14 marzo 2020, si sarebbe fatto ricorso, se ed in quanto applicabili, ad eventuali ammortizzatori sociali disposti con provvedimenti ad hoc per far fronte all'emergenza in atto nel Paese;
- il 17 marzo u.s., nell'ambito della sopradetta legislazione di emergenza, è stato varato il decreto legge n. 18, che, estendendo le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutto il Paese, prevede la possibilità di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per le imprese che riducano o sospendano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVD - 19;
- l'emergenza epidemiologica in atto sta anche provocando ripercussioni sulla catena di fornitura e sulle richieste dei clienti della CNH Industrial con ulteriori impatti sul livello di attività delle Società della CNH Industrial;
- il 20 marzo le Società della CNH Industrial hanno avviato, in tutti i siti/stabilimenti e con effetto dal 23 marzo, le comunicazioni di cui all’art. 19 co. 2 del DL n 18 del 17 marzo 2020 per un periodo che, sommato alle fermate attuate in precedenza, è di 9 settimane.
Tutto ciò premesso, all'esito di un percorso di confronto e condivisione delle iniziative già attuate negli stabilimenti, le Parti hanno stipulato la presente intesa volta a confermare la necessità di ricorso al trattamento di integrazione salariale per emergenza COVID-19 per i casi di sospensione o riduzione di attività dei siti e stabilimenti della CNH Industriai e questo sia per le sospensioni che avranno luogo dal 23 marzo in avanti, sia per quelle già attuate nelle precedenti settimane al fine di consentire l'implementazione delle misure atte a contrastare la diffusione dell'epidemia negli stabilimenti
Le Parti concordano che l'esame congiunto conseguente alla comunicazione di cui all'art. 19 co. 2 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 sia da effettuarsi a livello locale.
Le Parti convengono di effettuare incontri con cadenza almeno settimanale tramite conference call per monitorare l'evoluzione della situazione e indirizzare e promuovere intese, a livello locale, volte ad individuare le migliori soluzioni in relazione all'evoluzione della situazione sotto il profilo epidemiologico, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e produttivo.