Tipologia: Accordo
Data firma: 30 marzo 2020
Parti: Enel Italia, Enel Produzione, Enel Green Power Italia e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Servizi, Enel
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo

Roma, 30 marzo 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo: Enel Italia srl, Enel Produzione spa e Enel Green Power Italia (Power Generation Italy), […] e le Segreterie nazionali dei sindacati del settore elettrico Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uiltec-Uil […]

Premesso che
• a partire dal 21 febbraio 2020 sono state definite le indicazioni operative utili alla gestione dell'emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 nell'ambito delle società italiane del gruppo Enel da applicare unitamente alle prescrizioni dell'autorità sanitaria competente nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria dichiarato sul territorio nazionale dal Ministero della Salute;
• in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria ed in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie e disposizioni normative intervenute in materia e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, sono state adottate ulteriori misure precauzionali assunte per limitare ulteriormente il rischio di potenziale contagio da COVID-19 per lavoratori che operano presso impianti della Power Generation Italy, anche nell'ottica di poter garantire la continuità del servizio di produzione di energia elettrica e i servizi di regolazione della rete nazionale indispensabili per la sicurezza ed efficienza del sistema elettrico nazionale;
• Le principali misure di prevenzione adottate in ambito Power Generation Italy sono state formalizzate con l'Istruzione Operativa n. 2846 del 9 marzo 2020 (Indicazioni operative per limitare il rischio da contagio da COVID-19 al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori) riemessa in data 16 marzo 2020 a seguito del citato Protocollo del 14 marzo 2020, e successive integrazioni; e con l'Istruzione Operativa n. 3041 del 16 marzo 2020 (Indicazioni operative per la prevenzione e il contrasto della diffusione del COVID-19 per il personale operante nel perimetro della Power Generation Italy).
• La citata Istruzione Operativa n. 3041, in relazione all'evolversi della diffusione del COVID-19 e all'eventuale presenza di lavoratori positivi nei siti della Power Generation Italy, individua tre diversi livelli di allerta: pre-allarme (livello che caratterizza un sito a rischio di contagio inferiore); allarme (livello che caratterizza un sito a rischio di contagio alto); emergenza (livello che caratterizza un sito a rischio contagio alto con casi accertati all'interno del sito che comportino potenziali impatti per la continuità operativa).
• Le misure indicate nel piano di azione riguardano i seguenti ambiti di intervento: protezione della persona (misure a tutela del personale per la prevenzione e il contrasto della diffusione del COVID-19); modalità di esercizio dell'impianto (misure sull'assetto impiantistico della singola unità produttiva atte a minimizzare le operazioni necessarie alla sua continuità operativa); organizzazione del lavoro (misure finalizzate a minimizzare la compresenza del personale sugli asset alle figure essenziali alla continuità operativa degli stessi).
• In funzione del livello di allerta è definito, sito per sito, un piano di azione da implementare nelle unità di produzione, nei posti di teleconduzione, nelle sale controllo e in tutti gli altri asset.
• Lo stato di allerta di ogni singolo sito e il relativo piano di azione viene aggiornato in funzione dell'evoluzione della diffusione del COVID-19 e delle variazioni delle aree interessate da misure speciali individuate dalle Autorità competenti.
• In relazione a quanto sopra, sono state adottate misure di protezione personale e un assetto degli impianti tale da consentire riduzione di attività e contenimento delle presenze sul sito.
• Le misure di protezione personale prevedono rigorose indicazioni in merito a:
- compartimentazione di locali comuni, mense e spogliatoi;
- regolamentazione degli accessi e delle presenze nelle sale manovra e scambio di consegne;
- sanificazione delle postazioni di lavoro, device condivisi ed aree comuni;
- segregazione dei turni;
- rispetto delle distanze ed uso dei DPI di protezione (mascherine, guanti e occhiali);
- uso e sanificazione dell'auto aziendale;
- regolamentazione ingressi nelle sedi;
- autodiagnosi e misurazione della temperatura.
• Sono state adottate inoltre le seguenti misure di organizzazione del lavoro e esercizio degli impianti:
- per i posti di teleconduzione e control room che hanno disponibilità anche di un sito di back up è stato disposto l'utilizzo alternato di entrambi i siti per evitare interazione diretta durante i cambi turni tra turno smontante e turno montante.
- Le attività di manutenzione sono state limitate a quelle necessarie al mantenimento delle prestazioni ambientali, delle condizioni di sicurezza e della continuità di servizio.
- Fermo restando l'obbligo di assicurare il presidio minimo nel sito coerente con il piano di emergenza interno, è stata disposta la presenza nel sito unicamente per il solo personale turnista necessario alla conduzione, anche riducendo dove possibile il numero di linee o il numero di squadre, il solo personale di manutenzione e HSEQ strettamente necessario, il personale eventualmente previsto per il rispetto di obblighi di legge.
Il personale turnista non necessario all'esercizio delle Unità di Produzione è stato esonerato dal recarsi presso il sito e resterà a disposizione presso la propria abitazione. Il personale di manutenzione e HSEQ non strettamente necessario è stato esonerato dal recarsi presso l'impianto e resterà a disposizione presso la propria abitazione.
• Si è provveduto inoltre a limitare le attività effettuate in trasferta ad interventi indifferibili effettuati esclusivamente per garantire la continuità di esercizio, la sicurezza o in adempimento di obblighi di legge non derogabili.
• Le misure di contenimento del rischio di contagio adottate in ambito Power Generation Italia sono state oggetto di approfondimento con le Segreterie nazionali, in sede di Comitato Bilaterale Sicurezza e Ambiente di lavoro, nonché a livello locale con le competenti organizzazioni sindacali e con le rappresentanze sindacali dei lavoratori per la sicurezza.
Considerato che
• Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 marzo u.s. ha trasmesso agli operatori indicazioni per il mantenimento in esercizio operativo delle centrali di produzione di energia;
• l'Azienda, in coerenza con le soprarichiamate indicazioni del MISE, e con particolare riferimento al punto 6 della citata comunicazione, ha provveduto ad illustrare alle Organizzazioni sindacali nazionali le misure da applicare negli stati di allerta sopra citati nonché le ulteriori misure eccezionali che potranno essere adottate in condizioni di emergenza tali da comportare rischi per la continuità operativa del singolo impianto di generazione termoelettrica, posto di teleconduzione e sala controllo.
• Qualora infatti il numero dei contagiati nelle suddette unità sia tale da mettere a rischio la possibilità di avvicendare il personale che assicura il presidio minimo in centrale, o di assicurare il cambio turno nei posti di teleconduzione e nelle sale controllo - in aggiunta alle misure già adottate e allo scopo di contenere ulteriormente il rischio di contagio - l'azienda provvederà a mettere a disposizione idonee soluzioni alloggiative nei pressi o all'interno del sito dove il personale permarrà nelle ore di riposo per periodi, di norma, di 14 giorni.
• Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto chiarimenti in merito alle condizioni di attivazione delle citate misure straordinarie di emergenza, di cui si evidenzia il carattere di assoluta straordinarietà, alle tutele apprestate per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di definire il trattamento da applicare in via esclusiva e per il tempo strettamente necessario, al personale di generazione chiamato ad operare nella attuale situazione COVID-19.
• Le Parti condividono che in questa condizione è più che mai interesse comune assicurare il più alto grado di coinvolgimento e collaborazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, a tutti i livelli organizzativi, con particolare attenzione ai temi della salute e della sicurezza.
• In data 27 marzo 2020 Enel Italia, anche a nome di tutte le società del gruppo, e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente verbale hanno definito apposito accordo finalizzato a disciplinare il trattamento da applicare a partire dal 28 marzo ai lavoratori ai quali, in conseguenza della riduzione di attività e misure organizzative connesse all'emergenza coronavirus, venga richiesto di rimanere disponibili presso l'abitazione e non si abbia possibilità di fornire in remoto la prestazione lavorativa.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue
1. L'azienda, che ha avviato il piano di azione e ha definito l'assetto del sito identificando le figure la cui presenza in impianto è necessaria nelle fasi di allarme e di emergenza, definisce piani di turnazione di presenza in impianto per cicli di norma di 14 giorni, avendo cura di ripartire la rotazione nella maniera più ampia possibile.
2. I criteri con i quali sono definiti i piani di turnazione e le modalità applicative degli stessi saranno oggetto di comunicazione e esame congiunto con le competenti rappresentanze sindacali dei lavoratori.
3. I piani di turno e relative variazioni saranno resi noti ai diretti interessati quanto prima possibile, tenuto conto della condizione emergenziale.
4. In caso di sospensione di attività d'impianto per cause riconducibili all'emergenza COVID-19, in applicazione di quanto previsto al riguardo dal vigente CCNL e dall'accordo 7 marzo 1995 (c. 21 e segg.) anche in tema di presidi di turno ridotti adeguati alle esigenze tecniche, il personale interessato alla sospensione verrà posto in orario giornaliero.
5. Il personale turnista non necessario all'esercizio delle unità di produzione esonerato dal recarsi presso l'impianto e che resta disponibile presso la propria abitazione verrà posto in orario giornaliero con pagamento della normale retribuzione e riconoscimento dell'assegno a garanzia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Nel caso in cui detto personale venga chiamato dall'azienda, per cicli di 14 giorni, a costituire squadra di back up per l'avvicendamento del presidio in fase di allarme/emergenza, si provvederà a riconoscere al personale turnista di conduzione, oltre alla normale retribuzione, un importo lordo una tantum pari a 400 euro.
7. Tale importo deve intendersi a compensazione di ogni onere o disagio derivante dal costituire squadra di back up ivi incluso, a titolo esemplificativo, l'impegno a rispettare rigorosamente le indicazioni delle autorità sanitarie in materia di permanenza presso il proprio domicilio/abitazione e la disponibilità ad entrare in turno in qualsiasi momento a richiesta dell'azienda per garantire la sostituzione del personale del presidio minimo, anche nelle condizioni di cui al punto 11 (alloggio all'interno o nei pressi del sito).
8. La suddetta disponibilità dovrà essere assicurata anche in caso di fruizione di permessi maturati o spettanze residue (RO) che, in caso di chiamata, verranno sospesi. Resta inteso che l'importo una tantum verrà corrisposto anche per i giorni di permesso fruiti nei 14 giorni di back up.
9. Al personale di manutenzione, HSEQ e eventuali altre figure la cui presenza in impianto è prevista per legge, e al quale potrà essere richiesto di costituire squadra di back up per il presidio minimo in allarme/emergenza, in aggiunta alla normale retribuzione, potrà essere richiesta nei 14 giorni in cui sono a disposizione presso la propria abitazione, la reperibilità secondo quanto previsto sito per sito.
10. Il suddetto trattamento, come specificato nei punti 6, 7, 8 e 9 verrà riconosciuto a partire dalla data in cui verrà dichiarato lo specifico stato di allerta e cesserà al venir meno della stessa condizione che ha dato luogo alla sua attivazione. Gli importi erogati non avranno riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
11. In coerenza con quanto previsto al punto 6 della lettera del MISE del 13 marzo 2020, nella fase di emergenza al personale costituente il presidio minimo (turnisti di conduzione, manutentori, altre figure la cui presenza in sito sia prevista per legge), secondo quanto definito dall'azienda sito per sito, potrà essere richiesto nelle ore di riposo di alloggiare nei pressi o all'interno del perimetro del sito, in idonee strutture messe a disposizione dall'Azienda, con turni di norma di 14 giorni, al termine dei quali verrà avvicendato dal personale costituente le squadre di back up.
12. Tale misura verrà attuata, come più sopra specificato, laddove in relazione al verificarsi di numerosi casi di contagio sia a rischio la possibilità di assicurare l'avvicendamento del presidio minimo sul sito o del cambio turno per PT e sale controllo.
13. Si conferma che si provvederà a comunicare alle competenti organizzazioni sindacali, sito per sito, la composizione del presidio minimo. Si provvederà altresì ad informare le Segreterie nazionali, le competenti organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori del sito nel caso in cui si presenti l'esigenza di dare attuazione alle misure di cui al precedente punto 11.
14. Si ribadisce che il personale del presidio minimo e le squadre di back up dovranno attenersi, con responsabilità, al più rigoroso rispetto delle istruzioni fornite dall'azienda e dalle autorità sanitarie per la protezione del personale. L'azienda assicurerà l'attuazione delle misure di compartimentazione, disponibilità e uso dei DPI, misurazione della temperatura, sanificazione.
15. Al personale del presidio minimo con sistemazione in alloggio nei pressi del sito o all'interno dello stesso verrà riconosciuto, in aggiunta al normale trattamento, per ogni giorno in tale condizione un trattamento lordo forfettario una tantum in cifra fissa uguale per tutti pari a 110 euro. Gli oneri di vitto e alloggio saranno interamente sostenuti dall'azienda. Sarà cura dell'Azienda dare indicazione in merito agli alloggi e alle modalità di utilizzazione degli stessi, assicurando condizioni igienico-sanitarie e abitative adeguate, e un servizio di supporto psicologico.
16. Lo stesso trattamento di cui al precedente punto 15 verrà riconosciuto al personale dei posti di teleconduzione e di sala controllo qualora sia loro richiesto di alloggiare nei pressi del sito o all'interno dello stesso. Nella eventualità della individuazione, in fase di emergenza, di squadre di back up verrà riconosciuto quanto previsto al punto 6.
17. Si conferma che la disciplina dei turni e dei riposi è quella contenuta negli accordi Enel e relativo regime derogatorio. Si conviene peraltro che, al fine di contenere il numero dei lavoratori presenti in impianto nel caso di alloggio all'interno o nei pressi del sito, si provvederà a distribuire l'impegno di turnazione, nei 14 giorni di presenza in impianto, sul minor numero di persone possibile. I riposi maturati e non goduti nei 14 giorni di presenza in impianto saranno fruiti nei 14 giorni in cui il personale di back up resta a disposizione.
18. Resta ferma la facoltà dell'azienda di modificare piani di azione e composizione delle squadre di back up per far fronte a repentini cambiamenti dello stato emergenziale, provvedendo a fornire alle competenti organizzazioni sindacali locali tempestivo aggiornamento.
19. Le misure e trattamenti di cui alla presente intesa, per loro natura assolutamente eccezionali, cesseranno al venir meno dello stato di attivazione che ha dato luogo alla loro attribuzione.
20. Ai fini dell'applicazione del presente accordo si conviene che la data di decorrenza è per tutti i siti il 16 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di allarme per tutti gli impianti di generazione.
21. Si conferma la disponibilità dell'azienda a realizzare la più equilibrata distribuzione tra presenza in impianto e partecipazione alle squadre di back up del presidio minimo che, nell'ottica del bilanciamento, sarà oggetto di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali a livello locale.

Letto, confermato, sottoscritto.