Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Il Presidente
Ordinanza 3 aprile 2020, n. 27
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, all'art. 1, co. 1, lett. g), con riferimento alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dispone la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale” con decorrenza dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;
VISTI il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili, nonché il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM 1 aprile 2020, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure statali previamente adottate;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che: all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1, dispone che “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
all'art. 2, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento”, comma 1, dispone che “1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
all'art. 3, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, dispone che: “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente
PREMESSO
-che, a partire dal 24 febbraio 2020 e in ragione della peculiarità del contesto epidemiologico e sanitario regionale, sono state adottate misure urgenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di potere d'ordinanza, a tutela del primario interesse alla salute pubblica, e precisamente n. 26 ordinanze contingibili e urgenti;
-tra le indicate ordinanze, diverse, in quanto non collegate ad eventi contingenti e circoscritti nel tempo ovvero non superate ed assorbite da disposizioni sopravvenute in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e/o regionale, risultano a tutt'oggi vigenti ed alcune tra esse di imminente scadenza;
- in particolare, risultano a tutt'oggi vigenti le misure disposte con ordinanze n. 16, n. 19, n. 20, n. 21, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26 e relativi chiarimenti, tutti pubblicati sul BURC e sul sito web della Regione Campania rispettivamente relative a: attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e socio-sanitari e servizi di riabilitazione (ordinanza n. 16 del 13.3.2020 e relativo chiarimento n. 7), lavoro a distanza, edilizia su committenza privata e pubblica (ordinanza n. 19 del 20.3.2020 e relativo chiarimento n. 9), rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania (ordinanza n. 20 del 22.3.2020 e relativo chiarimento n. 10), disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente (ordinanza n. 21 del 23.3.2020), limitazioni agli spostamenti (ordinanza n. 23 del 25.3.2020 e relativi chiarimenti n. 5 e n. 6), disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (ordinanza n. 24 del 25.3.2020), ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio (ordinanza n. 25 del 28.3.2020 e relativo chiarimento n. 13), misure specifiche per i Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA) (ordinanza n. 26 del 31.3.2020);
PRESO ATTO
- che l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un'analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su '"exponential smoothing method" e '"machine learning'";
- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano la persistenza della fase acuta dell'epidemia nel territorio regionale, con n. 221 nuovi contagi registrati nella giornata di giovedì 2 aprile;
- che in diverse località della regione si sono sviluppati nuovi focolai infettivi da Covid -19 soprattutto all'interno di residenze per anziani e fra queste anche nella R.S.A. gestita dai Padri Domenicani di Madonna dell'Arco (NA);
- che l'Unità di crisi regionale con nota di data odierna ha rappresentato che, sulla base della attuale situazione epidemiologica che interessa la regione, del numero di contagi registrati nelle ultime giornate delle previsioni relative ai nuovi contagi, sulla base del sistema scientifico validato in uso presso il team di epidemiologi della Unità di crisi, si ritiene necessario che il complessivo impianto delle misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate in rafforzamento di quelle disposte in sede nazionale venga confermato;
- che il trend in atto nell'intero territorio regionale impone, pertanto, di confermare le misure regionali vigenti, aggiuntive rispetto a quelle statali, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio;
PRESO ATTO, ALTRESÌ
- delle segnalazioni concernenti l'organizzazione e la programmazione da parte di Diocesi campane di attività ed iniziative religiose, in ragione dell'approssimarsi della Santa Pasqua, che per le modalità di svolgimento comportano il grave e concreto rischio di ulteriore diffusione del contagio fra la popolazione campana;
- che il Convento di Madonna dell'Arco, presso il quale si svolge, tradizionalmente, nel giorno del Lunedì in Albis, la manifestazione dei “Battenti”, che prevede una processione per le vie cittadine con affluenza di migliaia di persone, ha comunicato di aver disposto, d'intesa con le Autorità competenti, la chiusura del Santuario dal 2 aprile al 20 aprile e ha rappresentato l'esigenza di impedire che possano crearsi situazioni di pericolo di contagio in prossimità del Santuario o all'ingresso della Cittadina di Sant'Anastasia;
- che il Santo Padre e diverse Diocesi della Campania hanno organizzato quotidiani momenti di preghiera e celebrazioni liturgiche in diretta TV e streaming, al fine di sopperire ai bisogni ed esigenze dei fedeli ed evitare la frequentazione da parte dei fedeli dei luoghi di culto al fine di favorire massimamente l'osservanza delle necessarie misure di distanziamento sociale;
CONSIDERATO
-che, per quanto sopra esposto, si rende necessario confermare le misure adottate con le ordinanze sopra citate, coerenti con la tipologia di misure contemplate dall’art. 1, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, sopra richiamato, tenuto conto altresì che le necessarie misure di distanziamento sociale a tutt'oggi non vengono spontaneamente osservate da parte di larghe fasce della popolazione - come risulta anche in data odierna testimoniato da servizi giornalistici e da numerosi esposti- tanto che si è reso necessario richiedere un supplemento dei contingenti delle Forze Armate per il territorio regionale;
-che si rende altresì necessario adottare, con riferimento alle contingenze evidenziate in relazione agli eventi religiosi e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio, ulteriori misure, nell'ambito delle tipologie previste alle lettere a), b), f), g), h), ee);
- che il DPCM 1 aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile 2020 la durata di efficacia delle misure statali di contenimento e prevenzione previamente adottate;
- che si rende opportuno allineare alla suddetta data del 13 aprile 2020 anche la vigenza delle misure regionali oggetto della presente ordinanza;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante '"Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO
il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di conferma e adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Con decorrenza dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte con le seguenti ordinanze:
1.1. Ordinanza n. 16 del 13 2020, con relativo chiarimento n. 7, pubblicati sul BURC n. 35/2020 e n. 40/2020 in tema di attività sanitarie, socio-sanitarie e riabilitazione;
1.2. Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con la seguente precisazione quanto al punto 2:
2.1. È sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziali, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
1.3 Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 10, in tema di rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania, pubblicati sul BURC n. 46/2020 e 48/2020 (rettificato sul BURC n. 50/2020);
1.4 Ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020, in tema di disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente, pubblicata sul BURC n.51/2020;
1.5 Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020;
1.6 Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, pubblicata sul BURC n.53/2020;
1.7 Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 13, in tema di ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio pubblicati sul BURC n. 57/2020 e n. 58/2020;
1.8. Ordinanza n. 26 del 31 marzo 2020, recante ulteriori misure per i Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA), pubblicata con rettifica sul BURC n. 62/2020.
2. Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l'accesso alla frazione di Madonna dell'Arco del Comune di Sant'Anastasia (NA), salvo che per comprovate esigenze di lavoro o di urgente necessità, nei limiti strettamente indispensabili. A tal fine, è fatto divieto agli esercenti del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, di effettuare fermate all'interno del territorio di detta frazione ed è disposta la chiusura delle strade di accesso alla frazione medesima, come individuate dal Comune, sentita la Prefettura competente.
3. È fatta raccomandazione alle Diocesi della regione di assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di evitare i rischi di contagio derivanti dal contatto, diretto o indiretto, tra le persone.
4. È affidato ai Comuni il compito di assicurare il controllo sulle strade e sulle piazze ospitanti tradizionalmente processioni, manifestazioni ed eventi di carattere religioso, anche legati alla settimana Santa, al fine dello scrupoloso rispetto delle vigenti misure di contenimento e prevenzione del contagio.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al quale integralmente si rinvia.
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Prefetti della Regione, ai Comuni della regione, ai Vescovi delle Diocesi della Campania.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Vincenzo De Luca