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Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 - verifiche adempimenti ex artt. 15 D.Lgs. n. 124/2004 e 21 D.Lgs. n. 758/1994 - Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 - aggiornamento Codici ATECO.

Facendo seguito alle note INL prot. n. 2201 del 23 marzo 2020 e n. 2211 del 24 marzo 2020 con le quali sono state date indicazioni operative in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia), si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti alla luce del decreto del 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo economico, allegato alla presente, con il quale sono state apportate modifiche all’elenco della attività produttive non sospese di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020.
In particolare occorre ritornare sulle indicazioni fornite in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi rispetto ai quali si è ritenuto che la sospensione prevista dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020 dovesse comunque tener conto della “Intrinseca” e necessaria tempestività nella emanazione di determinati provvedimenti.
Nello specifico, nel confermare i contenuti della nota prot. n. 2201 del 23 marzo 2020, si specifica quanto segue.

Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato.
Le istanze da istruire sono esclusivamente quelle riguardanti le attività non sospese.
A tal fine appare opportuno che l'istanza del datore di lavoro sia corredata dall'indicazione del codice ATECO dell'attività produttiva in relazione alla quale l'istanza viene formulata e da una sua dichiarazione in ordine alla prosecuzione della stessa anche in relazione alla comunicazione fatta al Prefetto ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020.
I funzionari avranno cura di controllare la corrispondenza del codice ATECO indicato dal datore di lavoro con quello risultante dal registro imprese, nonché con quelli elencati in allegato al D.M. 25 marzo 2020 e di acquisire copia della comunicazione effettuata al Prefetto.
Ove l'attività non rientri tra quelle elencate nell'allegato al D.M. o non sia stata fornita copia della comunicazione inviata al Prefetto, non si darà luogo al provvedimento, dandone comunicazione all'istante ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Inoltre, laddove emerga che l'attività produttiva non rientri tra quelle ammesse a prosecuzione, sarà effettuata una comunicazione alla Prefettura per gli adempimenti di competenza.

Richiesta di interdizione anticipata/post partum ai sensi dell'art. 17 del D.L.gs. n. 151/2001
Le istanze potranno riguardare esclusivamente le attività non sospese.
Anche in tal caso, l'istanza del datore di lavoro dovrà essere corredata dall'indicazione del codice ATECO dell'attività, della dichiarazione in ordine alla sua prosecuzione e dell'eventuale comunicazione fatta al Prefetto ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020. L'istanza della lavoratrice potrà essere corredata esclusivamente dalla dichiarazione in ordine alla prosecuzione dell'attività lavorativa.
Il funzionario provvederà ad effettuare le verifiche in relazione alla corrispondenza del codice ATECO alle attività non sospese.
Anche in tal caso non si darà luogo al provvedimento di interdizione ove il codice ATECO dell'attività non sia compreso tra quelli elencati dal D.M. 25 marzo 2020 o nel caso in cui non sia fornita copia della comunicazione fatta al Prefetto secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Allo stesso modo si procederà con la segnalazione al Prefetto ove la dichiarata prosecuzione dell'attività produttiva sia in contrasto con i provvedimenti sopra richiamati.

In riferimento, invece, alla nota prot. n. 2111 del 24 marzo 2020 si precisa quanto segue.

Termine per la verifica adempimenti di cui all'articolo 21 D.Lgs. n. 758/1994
Il D.M. 25 marzo 2020 ha confermato quanto previsto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 in ordine alla sospensione delle attività di cui al codice ATECO n. 41 (e i relativi sottocodici: 41.10, 41.2 ecc.) che attiene alle costruzioni di edifici.
Al contrario, sono consentite le attività di cui ai codici ATECO n. 42 (ingegneria civile con esclusione dei sottocodici 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) e n. 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione).
Come già evidenziato nelle precedenti note, anche in relazione alle attività consentite il termine dei 60 gg per la verifica di adempimento alla prescrizione è evidentemente differibile. La scelta di quando svolgere la verifica dell'adempimento, fatte salve le eventuali indicazioni delle locali Procure, deve tuttavia tener conto di diversi fattori, fra i quali i contenuti della stessa prescrizione.
Certamente appaiono non procrastinabili le verifiche concernenti la regolarizzazione di violazioni che espongono i lavoratori ad un rischio immediato come abitualmente può avvenire nelle ipotesi di un “divieto d’uso di attrezzature”, di un “fermo di lavorazioni” o altro provvedimento avente analogo scopo.
In relazione, infine, alla sospensione dei termini regolata dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020 - fra i quali “i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali" - si precisa quanto segue:
- la sospensione, salvo modifiche in sede di conversione del decreto, termina il 31 marzo così come evidenziato nella nota prot. n. 2201 del 23 marzo 2020;
- la sospensione riguarda tutti i termini per il pagamento di sanzioni irrogate da INL anche in relazione alle scadenze delle rate di cui all’art. 26 della L. n. 689/1981 o per il pagamento della sanzione di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA
 

Allegato:
- DM MISE 25 marzo 2020