Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

 

Alle Direzioni Regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del Fuoco
E, p.c.
Alle Direzioni Centrali
Agli Uffici di diretta collaborazione del
Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.
 

OGGETTO: Gestione rischio operativo connesso all'emergenza COVID19 - Linee guida per il personale sanitario del C.N.VV.F.

La gestione del rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19, oggetto di recenti modifiche e integrazioni con la nota STAFFCNVVF prot. n. 6003 del 16/03/2010 e l'allegata revisione numero 1 della linea guida (Allegato_5 dipvvf. STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.I.0006005 17-03-2020), prevede l'adozione di provvedimenti sanitari finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza, coinvolgendo lo scrivente Ufficio e le strutture sanitarie del Corpo. A tal fine si forniscono alcune precisazioni e linee di indirizzo su quanto già disposto.

1. RICHIAMI DI CARATTERE GENERALE
Le misure di carattere generale rivestono primaria importanza per il contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2. Conseguentemente si ribadisce la necessità di:
a. Promuovere la diffusione, con ogni mezzo ritenuto utile, delle comuni norme igieniche e delle corrette prassi comportamentali, già declinate dal Ministero della Salute, mediante apposito materiale informativo.
b. Formare, in collaborazione con il medico competente, il personale dei Comandi/Direzioni/Uffici sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), anche mediante la diffusione, attraverso i canali di comunicazione disponibili, di materiale informativo all'uopo predisposto.
c. Informare il personale impiegato in servizio sul rischio connesso alle diverse situazioni di operatività e sulle misure di protezione previste per ogni contesto.

2. INDICAZIONI OPERATIVE
Le presenti indicazioni per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 si riferiscono alla gestione di soggetti asintomatici, sintomatici e ai contatti stretti con casi confermati positivi al tampone per SARS-CoV-2, secondo linee comuni di azione condivise tra Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si riportano di seguito le definizioni dei possibili casi di contagio e/o infezione.
Le definizioni di seguito riportate di “caso sospetto/probabile/confermato” e di “contatto stretto” sono contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020 e possono essere riviste sulla base della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche via via disponibili.
Caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria) che richieda o meno il ricovero ospedaliero e che abbia avuto un contatto stretto con un caso confermato di COVID-19 riferito al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi.
Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio secondo i protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato: un caso con conferma positiva del tampone effettuato presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità o i laboratori aggiuntivi identificati dalle Regioni per la diagnosi di SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
Contatto stretto: il contatto avuto con un caso confermato di positività al COVID - 19 e definito come segue:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunione, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.
Il contagio può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
Si precisa che l'indagine epidemiologica andrà attuata seguendo quanto indicato dalla nota n. 9480 emanata il 19/03/2020 dal Ministero della Salute. Le misure di profilassi finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 sono attuate, in ambito lavorativo, dal Servizio Sanitario VF, relazionandosi con l'operatore di Sanità Pubblica.
Il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 stabilisce, all'articolo 7, che la misura della quarantena con sorveglianza attiva in individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, disposta dall'articolo 1 comma 2 lettera h) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali.
Purtuttavia il personale operativo del CNVVF può trovarsi in posizione di malattia/quarantena/isolamento domiciliare fiduciario, adottato su disposizione dei medici di medicina generale, la guardia medica o i servizi territoriali ASL/ASP o dei medici del Servizio Sanitario VF o del medico incaricato del Comando VV.F. Ciò considerato, ai sensi del citato art. 7 del decreto legge 9 marzo 2020, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrà essere richiamato in servizio, in assenza di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, per urgenti e indifferibili necessità del dispositivo di soccorso, su richiesta del datore di lavoro, sentito il medico incaricato. In tal caso ne verrà data notizia alla struttura sanitaria pubblica che abbia disposto la misura della quarantena con sorveglianza attiva.
Verranno, inoltre, poste in essere tutte le misure di tutela dell'ambiente di lavoro e dei terzi. Gli interessati dovranno essere informati sull'importanza di attenersi alle norme generali di profilassi e di procedere al monitoraggio del proprio stato di salute, con l'impegno tassativo di informare tempestivamente l'Ufficio di appartenenza in caso di comparsa di sintomi. Si prescrive inoltre l'uso precauzionale di una mascherina chirurgica durante l'attività lavorativa nonché una attenta sorveglianza sanitaria da parte del medico VF per 14 giorni, a decorrere dal momento in cui si sia verificato il contatto a rischio.
Premesso quanto sopra si ritiene opportuno fornire le seguenti linee guida di riferimento per la gestione sanitaria della emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. PROVVEDIMENTI SANITARI
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti da adottare per il personale del C.N.VV.F. è possibile individuare le seguenti fattispecie, fermo restando che i soggetti asintomatici senza contatto a rischio, ovvero i soggetti che non abbiano avuto contatto stretto con casi sospetti/probabili/confermati, proseguiranno regolarmente l'attività di servizio, per gli altri casi si precisa quanto segue:
• Soggetti asintomatici con anamnesi positiva per contatto stretto con positività per COVID- 19:
il Servizio Sanitario VF o il Medico Incaricato del Comando dispone, in via precauzionale, la misura della quarantena con sorveglianza attiva al domicilio, laddove questa non sia stata già disposta dagli operatori del SSN, dandone notizia al datore di lavoro, e acquisisce giornalmente dal soggetto monitorato via telefono, i valori della temperatura corporea, mattina e sera, nei 14 giorni successivi la data del contatto stretto.
In caso di comparsa di sintomi simil-influenzali (febbre > 37.5°C, tosse, rinite o congiuntivite e difficoltà respiratoria), il soggetto in sorveglianza deve:
1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l'operatore di Sanità Pubblica nonché il Servizio Sanitario VF o il Medico Incaricato del Comando, rispettando le indicazioni che gli verranno impartite;
2. allontanarsi dagli altri conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
3. informare il proprio datore di lavoro.
• per i soggetti sintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio, ove non già disposto il provvedimento di malattia dal medico curante, nel caso questi si trovino in servizio, sarà compito del medico VF, previa anamnesi telefonica o visita medica, concedere un periodo di assenza per malattia fino a guarigione avvenuta.
• per i soggetti sintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio sarà disposto l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio o, laddove la comunicazione sia avvenuta all'interno della sede di servizio, in locali preventivamente individuati. In entrambi i casi il medico VF attiverà l'Autorità Sanitaria competente per territorio (ASL/ASP) attraverso la chiamata ai numeri regionali dell'emergenza o ai numeri 112/1500. Ove venga effettuato dall'Autorità Sanitaria competente un tampone rinofaringeo, si attueranno, in base al risultato ottenuto, le seguenti misure:
- Se il tampone risulta negativo, i dipendenti in questione fruiranno di un periodo di quarantena con sorveglianza attiva da attuarsi da parte del medico del Servizio sanitario VF o dal proprio medico curante.
- Qualora, invece, il tampone risulti positivo, ci si atterrà alle successive prescrizioni fornite dall'Autorità Sanitaria competente per territorio (ASL/ASP), in raccordo con il medico incaricato VF.
• Nel caso di contatto indiretto, ossia un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo, laddove non sia presente alcuna sintomatologia, non si rendono necessari provvedimenti sanitari.
In ogni caso, i dipendenti, ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
- nel caso siano stati posti in quarantena a seguito di un contatto stretto e non abbiano sviluppato alcuna sintomatologia, possono riprendere il servizio al termine del suddetto periodo di quarantena;
- nel caso di pregressa positività del tampone, ma in assenza di sintomatologia, potranno riprendere il servizio al termine del periodo di quarantena loro imposto, previa presentazione al medico VF della documentazione rilasciata dal SSN attestante l'esito delle misure intraprese;
- nel caso di pregressa positività del tampone con malattia conclamata, prima della ripresa del servizio dovranno esibire al medico VF certificazione sanitaria attestante l'avvenuta guarigione rilasciata dall'Autorità sanitaria competente.
I medici di ruolo del Servizio Sanitario VF in servizio presso le Direzioni Regionali VV.F. dovranno supportare le attività dei medici incaricati in servizio presso i Comandi VV.F. verificando l'attuazione delle indicazioni fornite nella presente circolare, raccordandosi a livello centrale con l'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale in merito alle singole azioni e provvedimenti da attuare per specifiche necessità.
Nelle Direzioni Regionali ove non sia presente il medico di ruolo, i medici incaricati dei Comandi VV.F. dovranno informare l'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale sulla puntuale applicazione della presente circolare e sulle azioni da attuare per specifiche necessità.
I medici competenti dei Comandi e delle Direzioni Regionali dovranno collaborare con i Dirigenti Datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al fine di fornire tutte le indicazioni necessarie agli operatori VF per la tutela del rischio biologico, in particolare attraverso l'informazione e formazione dei lavoratori, nonché per le misure precauzionali igienico - sanitarie.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dei provvedimenti sanitari, in relazione alle condizioni di salute del personale e al contatto a rischio.
 

CONDIZIONI DI SALUTE

PROVVEDIMENTI SANITARI

Asintomatici con anamnesi positiva per contatto stretto con positività per COVID-19

Anamnesi. Quarantena. Sorveglianza sanitaria per via telefonica.

Sintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio

Anamnesi per via telefonica o visita medica. Temporanea assenza dal servizio fino a guarigione.

Sintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio

Anamnesi per via telefonica o visita medica. Isolamento.
Tampone: negativo, in malattia fino a guarigione. positivo, seguire prescrizioni ASL/ASP.


Nel caso di visita medica cui sottoporre il dipendente malato, il medico VF dovrà adottare tutti i dispositivi di protezione individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti, camici monouso.
Si rappresenta altresì che, ove si sia verificato un caso di positività, il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo degli adempimenti da attuare ai sensi del D.L. 81/08, nonché quelli di competenza del medico competente, provvederà ad informare il medico incaricato VF per avviare una indagine epidemiologica propedeutica alle misure di profilassi da adottare dandone notizia all'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale.
Qualora il caso positivo si sia verificato in strutture ove insistano più datori di lavoro, sarà cura del medico incaricato informare i medici incaricati/medici competenti degli altri datori di lavoro il cui personale sia venuto in contatto con il caso positivo, per le azioni di competenza.
Si richiama la necessità di diramare il contenuto della presente linea guida a ciascuna unità organizzativa di lavoro del C.N.VV.F., per l'opportuna conoscenza da parte di tutto il personale e la necessaria omogeneità delle misure di profilassi da applicare.
 

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
Dott. R. APPIANA