Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 14 marzo 2020
Parti: Luxottica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili-Occhialeria, Luxottica
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo

In data 14 marzo 2020, si sono incontrate: le Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, e la Direzione delle Risorse Umane di Luxottica, ed hanno sottoscritto il presente Accordo, al fine della gestione dell’emergenza epidemiologica Coronavirus.
Premesso che:
• la Società ha dato da tempo attuazione nei propri stabilimenti a tutte le disposizioni sanitarie prescritte, al fine di contrastare i rischi da contagio da Coronavirus,
• tale attività dà applicazione all’accordo sottoscritto tra azienda e organizzazioni sindacali del 12 Marzo 2020, che recepisce e anticipa, in alcuni casi anche in modo più estensivo, alcune delle misure esplicitate oggi a livello nazionale attraverso “il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento di COVID 19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data odierna da Governo e Parti Sociali;
• tra le misure già applicate si segnalano, tra le altre, il rallentamento delle attività produttive e la rarefazione progressiva del personale nei reparti, l’implementazione di logiche di segregazione dei gruppi e degli ambienti di lavoro, il ricorso estensivo al lavoro agile per gli uffici, l’adozione collettiva di maschere di protezione e l’introduzione di presidi per il rilevamento della temperatura corporea agli ingressi;
• Nonostante gli attuali carichi di lavoro consentano il pieno impiego del personale, la Società tuttavia ritiene opportuno effettuare una sospensione delle attività, per verificare se le misure di prevenzione e sicurezza già adottate possano essere ulteriormente implementate ed integrate;
• L’Azienda ritiene che la decisione di continuare ad investire risorse e grande lavoro per mantenere in vita le attività produttive in Italia nell’emergenza non debba seguire logiche di efficienza o profitto ma risponde al senso di responsabilità di una società come Luxottica verso le persone, il Paese e un indotto di piccole e medie imprese che potrebbero subire le conseguenze più drammatiche di un blocco produttivo esteso e prolungato
tutto ciò premesso,
le Parti concordano quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo e ne chiariscono il significato.
2. La sospensione sopra riportata vedrà la costituzione di un apposito Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
3. Durante la sospensione di cui sopra, sempre in ottemperanza al Protocollo previsto dal Governo, si procederà alla verifica tra gli altri dei seguenti aspetti tecnico-organizzativi:
a. rimodulazione dei livelli di lavoro,
b. compartimentazione dei turni,
c. applicazione di procedure restrittive per visitatori e fornitori,
d. intensificazione delle precauzioni igieniche personali e dei dispositivi dì protezione individuali,
e. la riorganizzazione ed una ulteriore compartimentazione degli spazi comuni e degli accessi agli stessi,
f. una ulteriore estensione dello smart working con verifica sui tool necessari,
g. l’organizzazione dei flussi in ingresso e uscita dal luogo di lavoro,
h. misurazione della temperatura,
i. la riorganizzazione dei trasporti in ragione di maggiori garanzie di sicurezza dei lavoratori,
j. implementazione di strategie informative e di comunicazione tendenti a garantire l’efficacia delle nuove disposizioni previste dal Protocollo.
4. A decorrere dal 16 marzo 2020 e per un periodo di 9 settimane, anche al fine di diradare ulteriormente la presenza in servizio contemporanea dei Dipendenti, le Parti concordano che la Società ricorrerà alla cassa integrazione guadagni disponibile in base alla vigente normativa, per gestire la sospensione del personale che non sarà comandato in servizio. In ragione dell’evoluzione della situazione in atto, la Società si riserva comunque la possibilità di interrompere anticipatamente tale fruizione.
Si precisa inoltre sin d’ora che:
• Per gli Stabilimenti produttivi (inclusi le sedi Barberini di Silvi Marina e Città Sant'Angelo) e per tutte le funzioni direttamente e indirettamente connesse agli stessi dal 16 al 18 Marzo 2020 la cassa integrazione riguarderà tutti i dipendenti in forza aventi diritto salvo il personale comandato in servizio;
• Per la Logistica distributiva dal 16 al 17 Marzo 2020 la cassa integrazione riguarderà tutti i dipendenti in forza aventi diritto salvo il personale comandato in servizio;
Le parti, nell’implementazione di quanto sopra, si incontreranno nei prossimi giorni, anche alla luce delle previste ulteriori disposizioni ministeriali, al fine di definire le modalità di copertura per le assenze nella giornata di Venerdì 13 Marzo 2020 disposte dall’azienda per ridurre le presenze.
5. L’utilizzo della cassa integrazione guadagni viene attuato secondo i seguenti principi generali:
- prioritariamente, il personale sospeso fruirà degli istituti contrattuali quali ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti, dandosi applicazione a quanto previsto in tema dal CCNL, dagli accordi aziendali. Il singolo Dipendente potrà in ogni caso richiedere l’utilizzo di tali istituti contrattuali nella Sua disponibilità, in luogo dell’intervento della cassa integrazione. Sarà comunque mantenuto un monte ore minimo tale da garantire la copertura delle programmate fermate collettive;
- verrà attuata, compatibilmente con le esigenze aziendali tecnico - organizzative e di produzione, la più ampia rotazione possibile del personale interessato.
6. Le Parti si danno atto che la sospensione in cassa integrazione guadagni potrà altresì favorire la tutela del personale le cui condizioni soggettive di salute siano più delicate.
7. Le Parti si danno atto di avere con il presente accordo adempiuto agli obblighi di informativa sindacale concernente l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
8. Cessata l’emergenza pandemica in atto, le Parti confermano fin d’ora che sarà possibile utilizzare ogni strumento legale e contrattuale disponibile per consentire la pronta ripresa a pieno regime dell’attività aziendale. La piena agibilità degli istituti legali e contrattuali concernerà in particolare la Flessibilità Positiva che la società potrà usare in via priorità secondo le necessità aziendali e contrattuali in essere.

Letto, confermato e sottoscritto.