Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

 

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. Roma, 14 aprile 2020

 

 

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

 

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, p.c.    

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
. Dipartimento della Protezione Civile

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA

 

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

AL MINISTERO DELLA SALUTE

R O M A


OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19.

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, è stata disposta l'applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Il decreto ripropone, altresì, le generali misure di informazione e prevenzione, già introdotte con precedenti provvedimenti, nonché disciplina l'ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terreste, e detta disposizioni per le navi da crociera e navi di bandiera estera.
L'art. 1 del d.P.C.M. in parola riproduce, con talune integrazioni, le prescrizioni, già contenute nei provvedimenti governativi attuativi della normativa emergenziale ed efficaci fino al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi all'attuale emergenza.
In tale ambito, elemento di novità, di diretto interesse per questa Amministrazione, è rappresentato, alla lettera p), dalla previsione della possibilità di rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione del personale e di quelli a carattere universitario delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020.
L'art. 1, comma 1, lett. z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso.
Al riguardo, si segnala che, nel citato allegato, nel novero delle attività consentite sono stati inseriti il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Per quanto riguarda gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni, raccomandando, altresì, l'applicazione delle misure contenute nell'allegato 5.
Degna di nota è, inoltre la previsione di cui alla lettera ff) del citato art. 1, che, nel solco della disposizione introdotta dall'art. 1, punto 5) del d.P.C.M. 11 marzo 2020, ha stabilito che il Presidente della Regione, nel disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, debba comunque modularne l'erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
Per le medesime finalità di contenimento dell'emergenza sanitaria è, altresì, previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa disporre, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei servizi di trasporti, anche internazionali, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.
L'art. 2 del decreto conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, modificabile con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Tra le attività produttive restano sempre consentite:
a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);
b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4);
c) l'attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 2, comma 5);
d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art.2, comma 5);
e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 2, comma 6);
f) le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale¹ (art. 2, comma 7).
Il predetto art. 2 amplia, pertanto, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 del medesimo articolo.
Inoltre lo stesso articolo sottopone le attività di cui alle sopradistinte lettere a), e) ed f) al medesimo sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che, per le attività di cui alla sopradistinta lettera f), prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si ritiene che le comunicazioni già pervenute a codeste Prefetture non debbano essere rinnovate.
Per quanto concerne le richieste di autorizzazione (presentate sotto la vigenza della precedente regolamentazione) non ancora definite o decise negativamente, le SS.LL vorranno imprimere un'accelerazione d'istruttoria, al fine di verificare se le stesse possano considerarsi come comunicazioni legittimamente presentate ai sensi delle nuove disposizioni, più ampliative, previste dal d.P.C.M. in argomento.
Infatti, poiché le imprese che hanno in precedenza presentato tali richieste potranno ora beneficiare di un immediato avvio dell'attività, in attesa degli esiti delle verifiche sottese all'eventuale sospensione, appare evidente che le SS.LL. dovranno dedicare una particolare attenzione all'esigenza di una celere definizione delle relative istruttorie.
Nell'assolvimento di tale specifica incombenza, le SS.LL. vorranno valorizzare ogni possibile contributo di conoscenza nella disponibilità delle competenti articolazioni delle Amministrazioni regionali.
Ulteriore elemento di novità, peraltro, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l'obbligo della comunicazione, il Prefetto possa adottare il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione interessata.
Al riguardo, si richiama anche l'esigenza che i Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, svolgano le opportune interlocuzioni e attività dirette a garantire, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale e il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino.
Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall'art. 2, comma 12, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.
La generalizzata previsione del meccanismo della preventiva comunicazione ai fini della prosecuzione delle attività offre l'occasione per approfondire alcuni aspetti emersi dal monitoraggio sin qui svolto dei dati relativi alle comunicazioni ricevute e ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 22 marzo 2020, attuato per il tramite del prospetto riepilogativo quotidianamente aggiornato con i contributi delle SS.LL.
In proposito, al fine del progressivo miglioramento dell'efficacia delle attività poste in essere, è stato rilevato un notevole divario tra il dato delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie intraprese², che tuttavia - come noto - non debbono necessariamente concludersi con un provvedimento espresso, che invece si impone, nella forma della sospensione prefettizia, soltanto qualora le risultanze istruttorie abbiano fatto emergere l'insussistenza dei presupposti legittimanti.
Pertanto, tenuto anche conto che tale divario può scontare la possibile incidenza, nella rilevazione numerica, di comunicazioni pervenute, ma non dovute, da parte di titolari di attività produttive ricomprese nei codici ATECO ovvero di altre attività comunque legittimate ad operare, questo Ministero provvederà a fornire una nuova versione, opportunamente modificata e integrata, del prospetto riepilogativo dei dati concernenti la rilevazione di cui trattasi.
Inoltre, al fine di supportare le attività in corso, anche sulla base delle positive esperienze di talune Prefetture, si richiama l'attenzione sulla necessità di proseguire nelle proficue interlocuzioni collaborative già avviate, in primo luogo, con gli uffici delle Regioni, che ora potranno consolidarsi nella prevista eventuale adozione del provvedimento di sospensione sentito il Presidente della Regione.
Tali interlocuzioni dovranno, altresì, proseguire anche con gli altri enti territoriali competenti, le Camere di Commercio, le rappresentanze di categoria, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza, nonché gli altri soggetti istituzionali interessati, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, alla stipula di appositi protocolli operativi.
In particolare, al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all'inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all'esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d'impresa appartenenti alle varie filiere consentite.
Il decreto in argomento, all'art. 4, rimodula e precisa le misure già contemplate nell'ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 28 marzo 2020, rispetto alle quali, nel successivo articolo 5, vengono introdotte una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.
L'art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
In continuità con i precedenti interventi normativi, il d.P.C.M. rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate (art. 7).
A tale ultimo riguardo, e con specifico riferimento alla possibilità di richiedere il concorso di personale militare sanitario, si evidenzia che il Dipartimento della Protezione civile ha precisato che tale concorso può avvenire in via prioritaria per esigenze urgenti e puntuali.
In tali casi, le SS.LL. dovranno comunque preventivamente raccordarsi con le Regioni al fine di valutare soluzioni da identificarsi all'interno del dispositivo sanitario regionale, e qualora tali soluzioni non risultino percorribili il citato Dipartimento procederà in via sussidiaria con l'interessamento delle Forze armate.
In merito all'esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si rinvia alle indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari, anche con riferimento alla possibilità di impiego della Polizia locale.
I compiti di esecuzione e di monitoraggio delle misure in argomento si connettono, altresì, all'espletamento delle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazione statali in ambito provinciale e di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali, affidati ai Prefetti dall'art.11 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e, non di meno, alle competenze in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
In tale quadro, le SS.LL. potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
Con l'entrata in vigore del decreto in argomento cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 (art. 8, comma 2).
Si segnala, infine, che continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute relativamente a specifiche aree dei rispettivi territori regionali (art. 8, comma 3).
Si trasmette, altresì, per opportuna conoscenza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con il quale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

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¹ In proposito, nel rinnovare il richiamo al decreto-legge 15 maggio 2012, n. 21, cfr. anche il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante al Capo III, “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”.

² Secondo i dati complessivi aggiornati all'8 aprile scorso: n. 105.727 comunicazioni ricevute; n. 38.534 comunicazioni per cui è in corso l'istruttoria; n. 2.296 provvedimenti di sospensione.

 

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi