PROTOCOLLO D'INTESA
Tra
Inail
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente Franco Bettoni
e
Anfia
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 61
nella persona del Presdente Paolo Scudieri

Di seguito dette anche "Parti"
 

PREMESSO CHE

- L'Inali è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l'Inail sostiene la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all'art. 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'Inail quale unico ente pubblico del sistema Istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito dì svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- la prevenzione e la ricerca caratterizzano le politiche attive dell'istituto a tutela della salute dei lavoratori;
- l'Inail agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014- 2018 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014 e prorogato al 2019) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo dì una omogenea e concreta funzione prevenzionale, da attuare in ambito nazionale anche attraverso le proprie strutture territoriali, l'Inail rilascia annualmente le Linee (/Indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell'Ente, secondo quanto previsto dalle Linee di mandato 2018-2021 e la Relazione programmatica 2020-2022 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail;
- Anfia - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica - è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a Confindustria, Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive;
- Anfia intrattiene rapporti permanenti con tutte le istituzioni e gli enti di riferimento per il settore - amministrazioni, organizzazioni economiche, politiche e sociali - a livello nazionale, comunitario e internazionale - oltre a collaborare con prestigiosi organismi tecnici italiani e internazionali;
- i temi di attualità ai quali Anfia rivolge massima attenzione e su cui interviene attivamente riguardano le macro aree della mobilità, della sicurezza, dell'ambiente, dell'energia, della ricerca e dell'internazionalizzazione;
- Anfia assiste le imprese nella progettazione di percorsi formativi e nella ricerca di soluzioni mirate nel settore della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro aggiornati alla norma ISO 45001:2008;
- L'attenzione di Anfia per le tematiche in questione è testimoniata anche dalla proposta di apertura di un tavolo di lavoro istituzionale per la redazione di una Linea Guida sull'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili per lo sbarco in quota in condizioni di sicurezza.
- Si ritiene che nel settore automobilistico la convivenza di un'elevata automazione tecnologica e di una ancora rilevante presenza di attività manuali rappresenti un ambiente ideale per avviare sperimentazioni e per attuare iniziative avanzate nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione lavorativa e delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dall'industria 4.0 per una crescita sostenibile.
 

CONSIDERATO CHE

- in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Partì sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, anche attraverso specifiche attività di prevenzione e ricerca;
- è obiettivo condiviso dalle Parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente Protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento e, qualora pertinenti, in altri settori;
- le sinergie tra l'Inail e Anfia, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro della filiera dell'industria automobilistica.
 

CONVENGONO

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Le Parti, con il presente Protocollo d'intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di iniziative uniformi a livello nazionale, con riguardo ai seguenti ambiti:
> condividere e valorizzare a livello nazionale, anche attraverso Linee di indirizzo, best practice messe In atto nelle aziende della filiera/dell'indotto/dei fornitori, nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, su tematiche individuate tra le seguenti:
• modalità di coinvolgimento dei lavoratori e di training on the job;
• metodologie di valutazione del rischio ergonomico sia in fase di progettazione dei processi lavorativi sia in fase di industrializzazione in modo integrato ai sistemi di tempificazione dei cicli di lavoro;
• progetti di gestione del rischio stress lavoro correlato;
• modalità di analisi degli eventi infortunistici e dei near miss;
• percorsi di sviluppo e valorizzazione delle figure professionali che operano in ambito SSL.
> analizzare modalità e strumenti per supportare l'impatto delle nuove tecnologie e dell’Industria 4.0 sulla popolazione lavorativa.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati. Inali e Anfia ritengono, altresì, funzionale, il coinvolgimento e l'eventuale partecipazione delle aziende alle singole Iniziative progettuali definite in base ai criteri del Protocollo d'intesa.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, dì cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da Anfia.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, dì programmazione, dì coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5
Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione, da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato all'articolo 6 del presente Protocollo d'intesa.
I risultati saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo dì cui all'articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- i referenti scientifici per le attività di prevenzione e ricerca;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
La realizzazione degli Accordi attuativi di cui al presente articolo potrà comportare per ciascuna delle Parti un onere complessivo, diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, non superiore ad euro 60.000 (sessantamila/00) per l'intera durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le Parti contraenti.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale e industriale

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti e dalle imprese associate a Anfia, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
Inail, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del Protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
Nell'ambito dello sviluppo di attività di ricerca, ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Protocollo ("Background"). Le Parti avranno la facoltà di consentire l’accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Protocollo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture ("Risultati Individuali"). Ciascuna Parte sarà libera dì gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti 1 risultati generati congiuntamente dal personale delle Parti, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo, nonché tutte le in formazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta") per ciascuno degli accordi attuativi di cui all'art. 5, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarle e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell'Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 7, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, In particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Partì si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dì sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12
Tutela della riservatezza

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente col legate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali")/ a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
- diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze partì;
- viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello dì diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 13
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 14
Foro competente

Le Parti accettano dì definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il foro di Roma,
 

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

Anfia
Il Presidente
Paolo Scudieri

Inail
Il Presidente
Franco Bettoni


Fonte: inail.it