Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 31 marzo 2020
Parti: Mercitalia Rail e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie.
Settori: Trasporti, Mercitalia Rail
Fonte: sindacatofast.it


Verbale di incontro - emergenza COVID - 19
Esame congiunto


Addì 31 marzo 2020, in Roma, tra Mercitalia Rail srl e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie

Premesso che:
• con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2017, n. 99296 è stato disciplinato il “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito, Fondo);
• l'art. 5 del suddetto DI n. 99296/2017 prevede alla lettera b) che il Fondo provvede “in via ordinaria, all'erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015”;
• a partire dal 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati diversi provvedimenti legislativi inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno previsto specifiche prescrizioni su tutto il territorio nazionale, nonché interventi di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
• con particolare riferimento al trasporto ferroviario, sono stati pubblicati provvedimenti sia a livello nazionale, con Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, sia a livello regionale con interventi delle singole Regioni, con cui è stata disposta la rimodulazione dei servizi di trasporto ferroviario in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all'art. 19, comma 1, prevede che “I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”;
• il suddetto D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha inoltre previsto ulteriori misure a sostegno del lavoro quali la possibilità di fruire di un congedo fino a 15 giorni a favore dei lavoratori con figli fino a 12 anni di età per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, nonché l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 che vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020;
• a seguito dello stato di emergenza presente sull'intero territorio nazionale e delle limitazioni di cui ai provvedimenti riportati ai punti precedenti che hanno determinato anche una importante contrazione dell'attività di Mercitalia Rail, è stato necessario procedere con la riduzione dell'offerta commerciale, dei servizi alla clientela e delle attività di supporto al business;
• in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” contenente delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro;
• in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra FS Italiane S.p.A., in rappresentanza delle Società del Gruppo, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che si richiama integralmente, con cui si è ritenuto necessario, a copertura dei suddetti periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, di utilizzare per tutti i dipendenti del Gruppo in via prioritaria eventuali residui di ferie degli anni precedenti all'anno in corso, per poi procedere alla fruizione dei congedi di cui all'art. 23, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ove spettanti, la cui indennità prevista del 50% verrà integrata dall'azienda fino al 100%;
• con il suddetto accordo del 19 marzo u.s. si è, altresì, previsto di far ricorso anche alle prestazioni ordinarie del Fondo a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta per le motivazioni riportate in premessa;
• con lettera del 23.03.2020, che si richiama integralmente, la Società ha comunicato alle OO.SS. che intende avvalersi anche delle previsioni di cui all'art. 5, lett. b), del DI n. 99296/2017;
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.
Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.
1. Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come precisato anche in premessa, non imputabile alla Società né ai lavoratori, confermano la necessità di far ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo a partire dal 30.03.2020 e per un numero di settimane stimabili/prevedibili pari a massimo 9, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta da fruirsi nelle modalità e tempistiche stabilite dall'art. 19 del citato D.L. n. 18/2020, nonché nelle misure autorizzate dal Comitato Amministratore del predetto Fondo.
2. Fermo restando che l'assegno ordinario sarà riconosciuto sulla base di quanto previsto al punto 6 dell'art 8 del DI n. 99296/2017 e cioè “calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile e/o giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art 26 della legge n. 41/1986”, la Società integrerà il suddetto assegno ordinario per il sostegno del reddito riconosciuto dall'INPS fino al 100%.
3. Le Parti, nell'intento comune di limitare il più possibile gli effetti e le conseguenze derivanti dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e dall'accesso alle prestazioni del Fondo, convengono che l'individuazione dei lavoratori che saranno interessati dalla suddetta sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, stimati nel numero complessivo di 1.579 dipendenti come riportato nella seguente tabella A), avverrà in base alla fungibilità delle figure professionali presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere cercando di assicurare, ove possibile, una distribuzione equa ed a rotazione. Tab. A)

Unità Produttiva

Periodo di sospensione dell'attività lavorativa

Numero stimato lavoratori sospesi fino ad un massimo di zero ore

Abruzzo

Dal 6 aprile

21

Calabria

Dal 6 aprile

39

Campania

Dal 6 aprile

92

Emilia Romagna

Dal 6 aprile

166

Friuli Venezia Giulia

Dal 6 aprile

152

Lazio

Dal 6 aprile

31

Liguria

Dal 6 aprile

127

Lombardia

Dal 6 aprile

222

Marche

Dal 6 aprile

35

Piemonte

Dal 6 aprile

242

Puglia

Dal 6 aprile

86

Sicilia

Dal 6 aprile

21

Toscana

Dal 6 aprile

94

Trentino Alto Adige

Dal 6 aprile

13

Umbria

Dal 6 aprile

15

Veneto

Dal 6 aprile

223


4. A copertura dei suddetti periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa si conferma che saranno utilizzati eventuali residui di ferie degli anni precedenti all'anno in corso in via prioritaria rispetto al ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo. In caso di esaurimento di ferie residue degli anni precedenti il ricorso alle prestazioni ordinarie dell'anzidetto Fondo sarà successivo alla fruizione dei congedi di cui all'art. 23, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ove spettanti, la cui indennità prevista del 50% verrà integrata dall'azienda fino al 100%.
5. Le Società anticiperanno ai lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa alle normali cadenze mensili anche gli importi che saranno a carico del Fondo.
6. Le Parti, in coerenza con le Linee guida di cui al Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 e riportato in premessa, convengo di istituire, per la durata dell'emergenza sanitaria in atto, a livello centrale un “Comitato aziendale COVID 19” tra rappresentanti aziendali e delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo per l'analisi ed il monitoraggio delle azioni messe in campo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19. Il Comitato è composto da n. 2 componenti nominati ed individuati da ciascuna Organizzazione Sindacale e da ugual numero di componenti per parte aziendale.
7. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito correttamente la procedura di comunicazione e consultazione sindacale e l'esame congiunto come prescritto dalle norme di riferimento.