Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 15 aprile 2020
Parti: Tirreno Power e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Tirreno Power
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo

Roma, 15 aprile 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo: Tirreno Power […] e Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uiltec-Uil […]

Premesso che
- a partire dal 22 febbraio 2020 sono state definite le indicazioni operative utili alla gestione dell'emergenza COVID-19 da applicare unitamente alle prescrizioni dell'autorità sanitaria competente nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria dichiarato sul territorio nazionale dal Ministero della Salute;
- in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria ed in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie e disposizioni normative intervenute in materia e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, sono state adottate ulteriori misure precauzionali assunte per limitare ulteriormente il rischio di potenziale contagio da Coronavirus per lavoratori che operano presso impianti della società, anche nell'ottica di poter garantire la continuità del servizio di produzione di energia elettrica;
- le principali misure di prevenzione adottate in ambito aziendale sono state formalizzate con la procedura PO-40-R00 del 30 marzo 2020 (Emergenza Coronavirus - Modalità gestionali per la riduzione del rischio di contagio);
- L'attribuzione dello scenario di emergenza ad ogni singolo sito e il relativo piano di azione viene aggiornato in funzione dell'evoluzione della diffusione del COVID-19 nelle aree interessate da misure speciali individuate anche dalle Autorità competenti;
- In relazione a quanto sopra, sono state adottate misure di protezione personale e un assetto degli impianti tale da consentire riduzione di attività e contenimento delle presenze sul sito;
- Le misure di protezione personale prevedono rigorose indicazioni in merito a:
• compartimentazione di locali comuni, mense e spogliatoi;
• regolamentazione degli accessi e delle presenze nelle sale manovra e scambio di consegne;
• sanificazione delle postazioni di lavoro, device condivisi ed aree comuni;
• segregazione dei turni;
• rispetto delle distanze ed uso dei DPI di protezione ove necessario (mascherine, guanti e occhiali);
• regolamentazione ingressi nelle sedi;
• autodichiarazione all'ingresso sul proprio stato di salute.
- Sono state adottate inoltre le seguenti misure di organizzazione del lavoro ed esercizio degli impianti:
• l'attività svolta dal personale operante nella sala bidding è stata remotizzata presso le abitazioni dei singoli operatori;
• le attività di manutenzione sono state limitate a quelle necessarie al mantenimento delle prestazioni ambientali, delle condizioni di sicurezza e della continuità di servizio;
• fermo restando l'obbligo di assicurare il presidio minimo nel sito coerente con il piano di emergenza interno, ove necessario, è stata disposta la presenza nel sito unicamente per il solo personale turnista necessario alla conduzione, anche riducendo dove possibile il numero di linee o il numero di squadre, il solo personale di manutenzione e HSEQ strettamente necessario, il personale eventualmente previsto per il rispetto di obblighi di legge. Il personale turnista non necessario all'esercizio delle Unità di Produzione è stato esonerato dal recarsi presso il sito e resterà a disposizione presso la propria abitazione. Il personale di manutenzione e HSEQ non strettamente necessario è stato esonerato dal recarsi presso l'impianto e presta la propria attività lavorativa in smart working, rimanendo a disposizione presso la propria abitazione;
- si è provveduto inoltre a limitare le attività effettuate in trasferta ad interventi indifferibili effettuati esclusivamente per garantire la continuità di esercizio, la sicurezza o in adempimento di obblighi di legge non derogabili;
- le misure di contenimento del rischio di contagio adottate in ambito aziendale sono state portate all'attenzione delle Segreterie Nazionali, in sede di confronto in riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali dei lavoratori per la sicurezza.
Considerato che
- il Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 marzo u.s. ha trasmesso agli operatori indicazioni per il mantenimento in esercizio operativo delle centrali di produzione di energia;
- l'Azienda, in coerenza con le soprarichiamate indicazioni del MISE, e con particolare riferimento al punto 6 della citata comunicazione, ha provveduto ad illustrare alle Organizzazioni Sindacali nazionali le misure da applicare in eventuali specifici scenari di emergenza nonché le ulteriori misure eccezionali che potranno essere adottate in condizioni di emergenza tali da comportare rischi per la continuità operativa del singolo impianto di produzione termoelettrica (es. il numero dei contagiati e personale in quarantena preventiva sia tale da mettere a rischio la possibilità di avvicendare il personale che assicura il presidio minimo nella singola centrale);
- in caso si manifestassero gli scenari emergenziali citati nel punto precedente o nel caso di specifici provvedimenti delle Autorità competenti tali da richiedere l'attivazione della segregazione in centrale del personale, l'Azienda provvederà a mettere a disposizione idonee soluzioni alloggiative nei pressi o all'interno del sito dove il personale permarrà nelle ore di riposo per periodi, di norma, di 15 giorni;
- le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto chiarimenti in merito alle condizioni di attivazione delle citate misure straordinarie di emergenza, di cui si evidenzia il carattere di assoluta straordinarietà, alle tutele apprestate per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di definire il trattamento da applicare in via esclusiva e per il tempo strettamente necessario, al personale di produzione chiamato ad operare nella attuale situazione COVID-19;
Le Parti condividono che in questa condizione è più che mai interesse comune assicurare il più alto grado di coinvolgimento e collaborazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, a tutti i livelli organizzativi, con particolare attenzione ai temi della salute e della sicurezza.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue
1. L'Azienda, comunica l'attivazione e la successiva cessazione dell'emergenza e definisce i piani di turnazione di presenza in impianto per cicli di norma di 15 giorni, avendo cura di ripartire la rotazione nella maniera più ampia possibile.
2. I criteri con i quali sono definiti i piani di turnazione e le modalità applicative degli stessi saranno oggetto di comunicazione ed esame congiunto con le competenti rappresentanze sindacali dei lavoratori.
3. I piani di turno e relative variazioni saranno resi noti ai diretti interessati quanto prima possibile, tenuto conto della condizione emergenziale.
4. In caso di sospensione di attività d'impianto per cause riconducibili all'emergenza COVID-19, in applicazione di quanto previsto al riguardo dal vigente CCNL e dall'accordo 7 marzo 1995 (c. 21 e segg.) anche in tema di presidi di turno ridotti adeguati alle esigenze tecniche, il personale interessato alla sospensione verrà posto in orario giornaliero.
5. Al personale turnista chiamato dall'Azienda a costituire squadra di back up per l'avvicendamento del presidio negli scenari di emergenza, si provvederà a riconoscere, oltre alla normale retribuzione, un importo lordo una tantum pari a 430 euro, per cicli di 15 giorni.
6. Tale importo deve intendersi a compensazione di ogni onere o disagio derivante dal costituire squadra di back up ivi incluso, a titolo esemplificativo, l'impegno a rispettare rigorosamente le indicazioni delle autorità sanitarie in materia di permanenza presso il proprio domicilio/abitazione e la disponibilità ad entrare in turno in qualsiasi momento a richiesta dell'Azienda per garantire la sostituzione del personale del presidio minimo, anche nelle condizioni di cui al punto 10 (alloggio all'interno o nei pressi del sito).
7. La suddetta disponibilità dovrà essere assicurata anche in caso di fruizione di permessi maturati o spettanze residue (RO) che, in caso di chiamata, verranno sospesi. Resta inteso che l'importo una tantum verrà corrisposto anche per i giorni di permesso fruiti nei 15 giorni di back up.
8. Al personale di manutenzione, HSEQ ed eventuali altre figure la cui presenza in impianto è prevista per legge, e al quale potrà essere richiesto di costituire squadra di back up per il presidio minimo in allarme/emergenza, in aggiunta alla normale retribuzione, potrà essere richiesta nei 15 giorni in cui sono a disposizione presso la propria abitazione, la reperibilità secondo quanto previsto sito per sito.
9. Il suddetto trattamento, come specificato nei punti 5, 6, 7 e 8 verrà riconosciuto a partire dalla data in cui verrà dichiarato lo specifico scenario di emergenza e cesserà al venir meno della stessa condizione che ha dato luogo alla sua attivazione. Gli importi erogati non avranno riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
10. In coerenza con quanto previsto al punto 6 della lettera del MISE del 13 marzo 2020, nella fase di emergenza al personale costituente il presidio minimo (turnisti di conduzione, manutentori, altre figure la cui presenza in sito sia prevista per legge), secondo quanto definito dall'Azienda sito per sito, potrà essere richiesto nelle ore di riposo di alloggiare nei pressi o all'interno del perimetro del sito, in idonee strutture messe a disposizione dall'Azienda, con turni di norma di 15 giorni, al termine dei quali verrà avvicendato dal personale costituente le squadre di back up.
11. Tale misura verrà attuata qualora sia a rischio la possibilità di assicurare l'avvicendamento del presidio minimo sul sito o nel caso di specifici provvedimenti delle Autorità competenti.
12. Si conferma che si provvederà a comunicare alle competenti Organizzazioni Sindacali, sito per sito, la composizione del presidio minimo. Si provvederà altresì ad informare le Segreterie nazionali, le competenti Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze dei lavoratori del sito nel caso in cui si presenti l'esigenza di dare attuazione alle misure di cui al precedente punto 10.
13. Si ribadisce che il personale del presidio minimo e le squadre di back up dovranno attenersi, con responsabilità, al più rigoroso rispetto delle istruzioni fornite dall'Azienda e dalle autorità sanitarie per la protezione del personale. L'Azienda assicurerà l'attuazione delle misure di compartimentazione, la disponibilità e uso dei DPI, l'eventuale misurazione della temperatura, la sanificazione dei locali, nonché, qualora disponibile, l'esecuzione di tamponi e/o di test sierologici.
14. Al personale del presidio minimo con sistemazione in alloggio nei pressi del sito o all'interno dello stesso verrà riconosciuto, in aggiunta al normale trattamento, per ogni giorno in tale condizione un trattamento lordo forfettario una tantum in cifra fissa uguale per tutti pari a 110 euro. Gli oneri di vitto e alloggio saranno interamente sostenuti dall'Azienda. Sarà cura dell'Azienda dare indicazione in merito agli alloggi e alle modalità di utilizzazione degli stessi, assicurando condizioni igienico-sanitarie e abitative adeguate.
15. Si conviene che, al fine di contenere il numero dei lavoratori presenti in impianto nel caso di alloggio all'interno o nei pressi del sito, si provvederà a distribuire l'impegno di turnazione, nei 15 giorni di presenza in impianto, sul minor numero di persone possibile. Eventuali riposi maturati e non goduti nei 15 giorni di presenza in impianto saranno fruiti nei 15 giorni in cui il personale di back up resta a disposizione.
16. Resta ferma la facoltà dell'Azienda di modificare piani di azione e composizione delle squadre di back up per far fronte a repentini cambiamenti dello stato emergenziale, provvedendo a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali locali tempestivo aggiornamento.
17. Le misure e i trattamenti di cui alla presente intesa, per loro natura assolutamente eccezionali, cesseranno al venir meno dello stato di attivazione che ha dato luogo alla loro attribuzione.
18. Si conferma la disponibilità dell'Azienda a realizzare la più equilibrata distribuzione tra presenza in impianto e partecipazione alle squadre di back up del presidio minimo che, nell'ottica del bilanciamento, sarà oggetto di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali a livello locale.

Letto, confermato, sottoscritto.