Tipologia: Accordo
Data firma: 16 marzo 2020
Validità: 31 maggio 2020
Parti: Total E&P Italia e RSU
Settori: Chimici, Total
Fonte: uiltec.it


Verbale di accordo

In data 16 marzo 2020, si sono incontrati Total E&P Italia spa ("Tepit") e le RSU, di seguito anche definite congiuntamente le "Parti"

Premessa
a) considerata l'eccezionalità della situazione di carattere emergenziale e le straordinarie cause di forza maggiore che stanno interessando tutto il territorio nazionale;
b) in data 8, 9 e 11 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso decreti recanti urgenti misure per il contenimento del contagio da Covid-19 con particolari raccomandazioni riguardanti le attività produttive; in ragione dei suddetti decreti la Società ha già adottato misure a tutela della salute dei lavoratori, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'incentivazione dello smart working;
c) In data 11 marzo u.s. in occasione di un incontro tenutosi con l'Azienda, i membri RSU di Tepit, aventi funzione RLSA, hanno espressamente richiesto, in questa fase di emergenza e dopo le direttive emanate dal Governo Italiano, di introdurre temporaneamente un orario di lavoro, per Il personale in turno, che garantisca un contenimento delle risorse sul sito tale da ridurre al minimo gli spostamenti nonché un'alternanza delle stesse più scaglionata nel tempo;
d) in data 9 febbraio 2018 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo volto a regolare l'introduzione del lavoro in turno, successivamente integrato in data 11 aprile 2019;
Tanto premesso, le parti concordano quanto segue
1) Relativamente al periodo di attività In turno, le Parti concordano di estendere, temporaneamente, l'orano di lavoro giornaliero in turno da 8 ore a 12 ore ordinarie, su turni distribuiti in 12 giorni di lavoro e 12 giorni di riposo. La sequenza dei turni prevederà. In alternanza, 12 giorni di turni diurni (G) dalle 7:00 alle 19:00, e 12 giorni di turni notturni (N) dalle 19:00 alle 7:00 intervallati da 12 giorni di riposo;
2) Per le ore lavorate in turno, secondo quanto definito al punto 1), saranno riconosciute le maggiorazioni previste dal CCNL Energia e Petrolio. A compensazione del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro così come sopra descritto, sarà eccezionalmente riconosciuta, per il periodo di vigenza del presente accordo, una indennità di "disponibilità emergenza" Tale indennità, pari a lordi € 135,00 (euro centotrentacinque/00), sarà riconosciuta esclusivamente al personale coinvolto ogni qualvolta abbia lavorato l'intero ciclo di turnazione di 12 giorni;
3) Al personale coinvolto nella suddetta turnazione e designato Sorvegliante ex DLgs. n. 624/96, con riferimento a quanto già previsto e regolamentato ai punti 4), 5) e 6) del verbale di accordo del 22 novembre 2018, sarà altresì eccezionalmente riconosciuto, per ogni effettiva giornata di presenza lavorativa (pari a 12 ore ordinarie), un trattamento economico giornaliero aggiuntivo pari a lordi € 4,50 (euro quattro/50);
Oltre quanto previsto al precedente punto 1). e con specifico riferimento alla riduzione del personale operativo in turno sul sito, e in ottemperanza a quanto stabilito dai diversi DPCM sul favorire la fruizione delle giornate di ferie, le Parti concordano la possibilità di prevedere la pianificazione di ferie che terrà conto, nel rispetto delle esigenze operative, di eventuali richieste da parte del personale e dell'analisi di Tepit sulla situazione delle ferie residue, in funzione della situazione di carattere emergenziale di cui alle premesse, il peso della singola giornata di ferie, durante la vigenza del presente accordo, non terrà conto del nuovo orario giornaliero;
4) Si conferma, come da accordi e discussioni avvenute durante l’incontro del 16 marzo u.s., al fine d garantire la sicurezza dei lavoratori presenti sul sito, che le attività da svolgere saranno unicamente le attività legate alla produzione per una marcia dell'impianto corretta ed in sicurezza e l'attività critica di manutenzione straordinaria sul compressore gas, evitando altre attività tali da richiedere un aumento del numero di lavoratori nell'impianto stesso
Il presente accordo, solo per gli argomenti trattati, annulla e sostituisce tutte le precedenti prassi e regolamentazioni per un periodo temporaneo intercorrente dalla data di stipula dello stesso e fino al 31 maggio 2020, salvo ulteriori differimenti che dovessero rendersi necessari per il perdurare della situazione di emergenza di cui in premessa.