Tipologia: Ipotesi Accordo
Data firma: 20 dicembre 2018
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Gruppo Saviola e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Filea-Cgil, RSU
Settori: Legno, Gruppo Saviola
Fonte: filleacgil.net


Sommario:

 

Premessa
1 Parte normativa
1.1 Relazioni industriali
1.1.1 Contrattazione territoriale e/o locale
1.2 Classificazione dei lavoratori, professionalità e formazione continua
1.2.1 Libretto Formativo e Piano Nazionale Impresa 4.0
1.3 Sicurezza e ambiente di lavoro
1.3.1 Ulteriori ore per la formazione 
1.3.2 Ambiente ed efficienza energetica
1.4 Mercato del lavoro
1.4.1 Politiche di genere
1.4.2 Lavoro "agile"
1.5 Tempo parziale
1.5.1 Lavoro in regime di somministrazione ed a tempo determinato
1.6 Ferie, permessi e banca ore
1.6.1 Banca Ore (solidale e/o collettiva e/o individuale)
1.6.2 Appalti ed esternalizzazioni
1.7 Orario di lavoro - Turnazione
2 Parte economica
Trattamenti di base

2.1 Quattordicesima mensilità
2.2 Mensa
Trattamenti di organizzazione
2.3 Armonizzazione trattamenti integrativi della BU Legno di gruppo

 

2.4 Indennità antincendio
2.5 Indennità specifiche della BU Legno
Trattamenti di produttività
2.6 Premio di risultato variabile
2.6.1 Suddivisione del personale per gruppi omogenei
2.6.2 Importi lordi di riferimento del PdR Variabile
2.6.3 Struttura del PdR Variabile
2.6.4 Quota "Premio Locale" Idi stabilimento e/o reparto)
2.6.5 Quota "Premio Generale" (di Gruppo)
2.6.6 Indice di ricalcolo (presenza individuale).
2.6.7 Riconoscimento del PdR Variabile - Regole generali
2.6.8 Pagamento del PdR Variabile - Anticipi e conguagli
2.6.9 Commissioni Tecniche Paritetiche
Trattamenti di welfare
2.7 Previdenza Complementare Arco
2.8 Assistenza sanitaria integrativa
2.9 Opzione welfare - erogazione di “benefit” in sostituzione del PdR Variabile
3 Disposizioni finali
3.1 Clausola di omnicomprensività
3.2 Clausola di salvaguardia
3.3 Clausola finale
3.4 "Inscindibilità dell'accordo"
3.5 Validità ed efficacia
3.6 PDR Variabile per esercizio 2018
3.7 Allegati


Ipotesi Accordo Integrativo Business Unit del Legno del Gruppo Industriale Mauro Saviola

Il giorno 20 dicembre 2018, a Roma, per la Business Unit del Legno del Gruppo Industriale Mauro Saviola costituita oggi dalle società GMS srl, Sitapan srl e Composad srl (di seguito anche la "BU Legno del Gruppo" o in breve il "Gruppo" o “l’Azienda"),

Premesso in via preliminare che
- il Protocollo per le relazioni industriali e la contrattazione di gruppo per la BU Legno del Gruppo sottoscritto in data 15/5/15 (il "Protocollo") è parte integrante e vincolante della presente intesa ("Nuovo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno");
- il Protocollo legittima e regolamenta le modalità ed i criteri per la definizione della contrattazione integrativa di secondo livello della BU Legno del Gruppo nelle materie di competenza e di interesse indicate dal Protocollo stesso;
- in deroga a quanto previsto dal Protocollo in termini di durata del Coordinamento delle RSU della BU Legno del Gruppo (il "Coordinamento"), le Parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare la validità del Coordinamento, per come attualmente proposto, fino al 30 giugno 2019, data entro la quale le Parti si impegnano a rinnovare il Protocollo secondo i criteri di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa così come definiti dagli Accordi Interconfederali vigenti in materia al momento del rinnovo (Accordo Interconfederale del 10/1/14) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- il Gruppo e le Organizzazioni Sindacali interessate, in data 25/9/15, hanno sottoscritto un accordo, con validità dall'1/9/15 al 31/12/17, che ha introdotto e definito la nuova contrattazione aziendale di II livello della BU Legno del Gruppo ("Primo Accordo integrativo di Gruppo BU Legno"), per affrontare, tra le altre, anche le tematiche riguardanti l'occupazione, la salvaguardia delle condizioni generali di lavoro e, più in generale, la competitività del Gruppo;
- le OO.SS. firmatarie del Primo Accordo di Gruppo BU Legno, in data 29/9/17, hanno inviato al Gruppo formale disdetta dell'accordo di cui si tratta, con ciò avviando, come previsto dall'accordo stesso, il confronto sindacale per il rinnovo della contrattazione di II livello della BU Legno;
- in tale ambito, le Parti si sono quindi più volte incontrate per la presentazione e la discussione delle rispettive piattaforme di rinnovo contrattuale;
- all'esito di tale confronto, le Parti hanno quindi raggiunto una nuova intesa diretta alla definizione del Nuovo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, nei termini ed alle condizioni che seguono;
- nelle more del confronto per la definizione del Nuovo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, considerata la scadenza al 31/12/17 del Primo Accordo della BU Legno nonché il protrarsi del confronto e delle negoziazioni per il rinnovo oltre i termini inizialmente previsti, anche in ragione di quanto previsto nei Verbali di Incontro del 25/6/18 e del 27/7/18, le Parti hanno valutato l'opportunità che il Primo Accordo della BU Legno, in deroga a quanto in esso previsto, possa trovare applicazione ancora per tutto il 2018 e sino al 31/12/18, con riferimento, in particolare, al riconoscimento del PdR Variabile per l'esercizio 2018.
Tutto ciò premesso tra la Direzione della BU Legno del Gruppo (la "Direzione del Gruppo") […], in nome e per conto anche delle singole società controllate GMS srl, Sitapan srl e Composad srl e il Coordinamento delle RSU della BU Legno, del Gruppo (il "Coordinamento"), così come definito nel Protocollo del 15/5/15 […], che sottoscrivono in calce la presente intesa; nonché le OO.SS, Nazionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil […], assistite dalle OO.SS. Territoriali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil (unitamente al Coordinamento di seguito le "OO.SS.”); è stata sottoscritta la presente intesa

1 Parte normativa
1.1 Relazioni industriali

Le Parti, in linea con quanto previsto dagli Accordi Interconfederali, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore legno vigente ("CCNL") nonché dagli accordi ad oggi intercorsi confermano la loro volontà di proseguire nel percorso di confronto intrapreso, con l'obiettivo di incentivare e promuovere relazioni industriali sempre più partecipative e costruttive, condividendo l'opportunità di definire, a livello di impresa, strumenti e modalità utili ad incrementare l'efficacia del positivo e costruttivo processo di informazione e consultazione sindacale già attualmente in vigore, potenziandone i relativi canali, soprattutto nelle fast più importanti di cambiamento che coinvolgono l’azienda ed i Lavoratori, nonché incentivare l'ulteriore crescita di un dialogo aperto, trasparente e produttivo utile a prevenire il conflitto e nella ricerca di soluzioni adeguate e compatibili con le esigenze del mercato e della buona occupazione.
Le Parti, quindi, ritengono opportuno, sulla base delle positive pregresse esperienze e dando seguito agli impegni già assunti nell'ambito del Primo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, definire la nuova contrattazione collettiva di 11° livello da applicarsi a tutte le unità produttive della BU Legno del Gruppo tenuto conto: (i) da un lato, per molti istituti e materie, di quanto già previsto e regolato dal Primo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno; (ii) dall'altro, di tutte le evoluzioni e le nuove esigenze di mercato (sia nazionale che estero) nonché di natura tecnico-organizzativa e produttiva che, in materia di rapporti di lavoro (e relativi trattamenti da applicare) e di organizzazione del lavoro, richiedono un ammodernamento della contrattazione integrativa di II livello applicabile dalla BU Legno.
Le Parti, inoltre, riconoscendo il valore positivo dell'informazione e consultazione a livello aziendale, ritengono che scambi informativi utili alla conoscenza delle questioni attinenti alle attività di impresa e un dialogo costante finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise vadano in ogni caso realizzati in modo da essere efficaci, attraverso la ricerca dell’equilibrio degli interessi dell’impresa con quelli dei Lavoratori e con relazioni costruttive tra datore di lavoro e rappresentanti dei Lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti, obblighi e prerogative.
Nell'ambito di quanto sopra, l’Azienda, entro il primo trimestre di ogni anno, nell'ambito di un apposito incontro, si rende disponibile a fornire al Coordinamento le informazioni relative a:
(i) prospettive economiche e produttive della BU Legno con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di legge;
(ii) programmi di crescita e sviluppo e conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
(iii) programmi di investimento e occupazionali riguardanti la BU Legno e, più in generale, l'intero Gruppo;
(iv) quantità, tipologica e tempistica delle innovazioni tecnologiche, con riferimento, in particolare, ad eventuali programmi di innovazione ed in vesti mento rientranti nell'ambito di piani di c.d. "Impresa 4.0,";
(v) struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale, mansione e livelli di inquadramento;
(vi) responsabilità Sociale di Impresa;
(vii) utilizzo contratti a tempo determinato, apprendistato, somministrazione, part-time, appalti ed esternalizzazioni, ecc.
L'Azienda, inoltre, a livello territoriale, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, si rende disponibile a fornire alle RSU interessate, assistite dalle OO.SS., informazioni relative a:
(i) situazione economico-produttiva dell'anno precedente;
(ii) prospettive economico-produttive ed investimenti per l'anno in corso;
(iii) struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale, mansione e livelli di inquadramento;
(iv) andamento occupazionale e relative prospettive;
(v) programmi di investimento e di innovazione dei processi produttivi, suddivisi per stabilimento;
(vi) andamento della qualità dei prodotti e organizzazione del lavoro, anche derivante da investimenti tecnologici e di processo, suddivisi per stabilimento.
Inoltre, l’Azienda, entro il primo trimestre dell'anno e/o su richiesta di una delle Parti, si rende disponibile a tenere incontri a livello di singolo stabilimento con le rispettive RLS/RSA/RSU, in occasione dei quali saranno esaminati: v
(i) il calendario lavorativo annuo e le modalità di utilizzo di ferie, permessi retribuiti, riduzione orario di lavoro, banca ore, ecc.;
(ii) la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell'ambiente di lavoro e eventuali ricadute sull'ambiente esterno delle lavorazioni dello stabilimento;
(iii) iniziative atte a favorire il miglioramento del rapporto vita/lavoro dei Lavoratori; ;
(iv) le pari opportunità e le politiche di genere; a tal riguardo sarà, in particolare, svolta un'analisi delle condizioni reali dei Lavoratori/Lavoratrici (figli, problemi di cura, familiari con handicap, esigenze di studio, di formazione aggiuntiva, ecc.) e verranno predisposti progetti specifici in accordo con l'apposita Commissione di cui al punto (1.4.1).
In tale circostanza, la Direzione del Gruppo consegnerà copia della comunicazione inviata alla Commissione Pari Opportunità, ai sensi della normativa vigente.

1.1.1 Contrattazione territoriale e/o locale
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo, le Parti concordano sull'opportunità e la necessità di dare maggiore spazio alla contrattazione aziendale decentrata per le materie affidate e seguendo, di norma, le indicazioni del CCNL e della presente intesa.
Quanto sopra al fine di individuare specifiche soluzioni di natura contrattuale e/o organizzativa che: (i) possano supportare al meglio la gestione di specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative della BU Legno e delle sue due diverse articolazioni societarie, organizzative ed operative (anche a livello territoriale e/o a carattere temporaneo); (ii) nei rispetto, in ogni caso, dei trattamenti fondamentali dei Lavoratori/Lavoratrici nonché delle loro esigenze presso le articolazioni aziendali eventualmente interessate dalla contrattazione aziendale decentrata.
La Parti si danno atto della necessità di una maggior differenziazione delle materie oggetto di confronto ed i relativi livelli di confronto sindacale, distinguendo ulteriormente, nell'ambito della contrattazione aziendale di II livello di Gruppo, le materie che possono essere oggetto di confronto e negoziazione anche a livello "locale" (di società, stabilimento e/o singola unità produttiva) da quelle proprie demandate al Coordinamento.
In tale ambito, si prevede che sono oggetto di confronto e negoziazione, con le Parti Sindacali interessate (RSA/RSU e/o Rappresentanze Territoriali), gli aspetti riguardanti:
(i) l'organizzazione del lavoro per particolari ragioni tecnico-produttive ed organizzative;
(ii) l'orario di lavoro (turnazioni, banca ore, reperibilità, ecc.);
(iii) riconoscimento e/o modifica e/o integrazione di specifici trattamenti (non solo economici) dei Lavoratori/Lavoratrici in ragione di quanto sopra;
(iv) specifiche tematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro e/o la tutela dell'ambiente, ferme restando le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

1.3 Sicurezza e ambiente di lavoro
Le Parti ribadiscono l'importanza del confronto sui temi della tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di ricercare le migliori condizioni per la tutela della persona e del suo benessere complessivo.
Per quanto concerne l'attività d'informazione e formazione dei Lavoratori, compresa quella particolare dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS”, l'Azienda continuerà ad assicurare a ogni lavoratore, con riferimento al proprio posto di favore, alla propria mansione e al ruolo assegnatogli nell'organizzazione del lavoro, un'adeguata informazione e formazione sui rischi connessi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Le Parti convengono che la realizzazione della formazione è la condizione essenziale perché i Lavoratori rispettino le norme di sicurezza, per cui sì prevede un'integrazione della formazione ai Lavoratori interessati ogni qualvolta vi sia l'introduzione di rilevanti innovazioni e in caso di cambiamento di mansione e/o reparto, nei modi e nei termini previsti dalla legge,
L'Azienda conferma il proprio interesse ed il proprio impegno a incontrarsi periodicamente con i RLS per esaminare le eventuali problematiche ambientali, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
In particolare, gli RLS saranno coinvolti nelle seguenti attività, nell'ambito di quanto previsto dalle norme in vigore:
- consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi sia per la definizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), individuazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione nell'Azienda;
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, sull'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei Lavoratori e formazione;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione dei Lavoratori incaricati all'attività di pronto soccorso, all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione dei Lavoratori;
- visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione.
Agli RLS è messa a disposizione la documentazione inerente {'Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro (DVR, DUVRI, Misure generali di tutela, Programma di formazione e informazione dei Lavoratori, Stress lavoro correlato, Benessere Organizzativo, ecc.) nonché il registro degli infortuni sul lavoro, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Gli RLS sono impegnati a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni aziendali e/o personali di cui sono messi a conoscenza.
Saranno definite, entro il 30/4/19, le modalità di costituzione di un "Tavolo sperimentale per la sicurezza", cui partecipino, annualmente, le RLS dei diversi siti/unità produttivo/lavorative, le RLS delle imprese in appalto, i RSPP, il Responsabile Protezione Ambiente Sicurezza della Società GMS, nonché i relativi responsabili della sicurezza sul lavoro (RSPP) delle ditte che operano in regime di appalto, con il fine di determinare processi di miglioramento sui seguenti temi: prevenzione, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, benessere organizzativo, impatto ambientale, rischi per incidenti rilevanti, ecc. Per il suddetto tavolo dovrà essere prevista la possibilità di partecipazione a rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nei settori sopracitati.
Per il coinvolgimento in materia delle imprese appaltatrici e dei Lavoratori delle stesse ai applica quanto previsto dal CCNL.
La Direzione del Gruppo si impegna a esaminare, durante la vigenza del Nuovo Accordo integrativo di Gruppo BU Legno, la possibilità di attivare le prassi previste da EMAS, in linea con le disposizioni ISO 14001.

1.3.1 Ulteriori ore per fa formazione 
Per quanto concerne l’attività d'informazione e formazione dei Lavoratori le Parti concordano sul riconoscimento di: (i) n. 1 ora di assemblea aggiuntiva per il confronto sui temi della tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro rispetto a quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 81/08); (ii) n. 4 ore aggiuntive di permessi retribuiti per gli RLS.

1.4 Mercato del lavoro
Tenuto conto delle evoluzioni normative in materia di nuovi contratti di lavoro introdotti dalle Leggi e/o dal CCNL (a titolo di esempio: contratti a tempo determinato, apprendistato, somministrazione, part-time, ecc.), l'Azienda informerà periodicamente il Coordinamento sull'utilizzo e l'inserimento di nuovi modelli contrattuali.

1.4.1 Politiche di genere
Le Parti si impegnano a incontrarsi e confrontarsi sulle posizioni professionali delle lavoratrici e dei Lavoratori e sulle possibilità di miglioramento professionale (anche in scala gerarchica oltre che per contenuti tecnici), valutando l'introduzione del "Bilancio di genere" nonché di forme di flessibilità di orario (entrata-uscita) e di ogni altro istituto utile a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine dovrà essere costituita la Commissione Pari Opportunità.
Le Parti riconoscono l'impegno ad avviare piani di formazione professionale per tutti i Lavoratori al rientro dalla maternità e paternità o da lunghe malattie.

1.4.2 Lavoro "agile"
Le Parti si impegnano ad incontrarsi ed a valutare l'introduzione, per specifiche attività e mansioni, di nuove modalità di organizzazione del lavoro, anche su base individuale, combinando e implementando il concetto "lavoro agile", tenuto conto, in ogni caso, delle specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali, anche con riferimento al tipo di turnistica ed organizzazione del lavoro richiesta dalle lavorazioni industriali delle singole unità produttive delle diverse realtà del Gruppo.
L'attuazione di questo istituto contrattuale sarà oggetto di analisi e confronto periodico a livello aziendale con RSU dei siti in cui si introdurranno le modalità di lavoro previste per il Lavoro Agile.

1.5 Tempo parziale
Le Parti favoriranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative di ogni stabilimento, il ricorso a forme di lavoro a tempo parziale e/o ad orario ridotto (flessibilità oraria).
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative di ogni stabilimento, conferma la disponibilità ad esaminare, unitamente alle RSU, ove richiesto, eventuali richieste dei Lavoratori volte a trasformare l'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro un numero massimo, arrotondato per eccesso, pari al 10% dei Lavoratori/Lavoratrici occupati a tempo pieno per ogni singola unità produttiva, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) richiesta scritta dei lavoratore con la motivazione per cui è richiesta la trasformazione dell'erario da tempo pieno a tempo parziale;
b) durata della riduzione oraria prevista pari ad almeno un anno, prorogabile su richiesta (con preavviso di almeno tre mesi) del lavoratore interessato, a condizione che non vi siamo altre richieste comprovanti un diverso ed effettivo stato di bisogno, che saranno valutate nei rispetto dei criteri stabiliti di cui ai presente punto.
La Direzione del Gruppo, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative di ogni stabilimento, esaminerà le istanze dei Lavoratori interessati nel rispetto dei seguenti criteri, anche in concorso tra di loro:
- data della domanda;
- gravi esigenze famigliari;
- necessità di assistenza ai familiari;
- maternità, paternità e assistenza ai figli;
- tutela della salute debitamente certificata;
- esigenze scolastico-formative.
Entro il mese di Luglio di ogni anno le Parti si incontreranno al fine di verificare l'andamento delle richieste e le eventuali richieste per l'anno successivo.
Resta inteso che coloro i quali fossero già in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo integrativo di Gruppo BU Legno, assunti con contratto a tempo parziale, non concorreranno nel calcolo della predetta percentuale del 10% per tutto il periodo di lavoro a tempo parziale.

1.5.1 Lavoro in regime di somministrazione ed a tempo determinato
Le Parti, in attuazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si danno atto che il numero dei Lavoratori/Lavoratrici che possono essere occupati con contratto a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione a tempo determinato/indeterminato non potrà superare complessivamente la percentuale del 30%, anche su base media annuale, dei Lavoratori/Lavoratrici occupati a tempo indeterminato nell'unita produttiva, fatte salve eventuali diverse e più favorevoli previsioni di legge e/o contrattazione collettiva di settore (nazionale e/o territoriale), nel qual caso le Parti si incontreranno per valutarne l'attuazione e i possibili effetti.
Le frazioni sono arrotondabili all'unità superiore.

1.6.2 Appalti ed esternalizzazioni
Le Parti si impegnano a valutare in sede di confronto eventuali necessità aziendali che richiedano il ricorso a ditte esterne per lo svolgimento di determinate attività di manutenzione straordinaria o di logistica, valutando la possibilità di far eseguire, ove possibile, tali attività anche a professionalità interne all’Azienda o reperibili tramite specifici piani formativi e/o di riqualificazione, previa verifica con la RSA/RSU.
L'Azienda fornirà alle RSU di ogni stabilimento informazioni dettagliate sulle imprese coinvolte nelle fasi dei processi produttivi in cui questo è permesso dalle norme vigenti.
Per ogni appalto e ogni volta che avviene una esternalizzazione, l'Azienda si impegna ad avviare degli incontri preventivi su salute e sicurezza, con gli RLS della BU Legno dei siti/unità produttive interessati e con gli RLS delle imprese esterne ed in appalto, per programmare informazione e formazione sui processi produttivi e sull'organizzazione del lavoro, per i lavoratori delle aziende esterne ed appaltatrici.

1.7 Orario di lavoro - Turnazione
Le Parti si danno atto che, con specifico riferimento all'organizzazione del lavoro per la Famiglia Professionale dei "Quartoturnisti", l'attuale organizzazione dell'orario di lavoro è articolata secondo schemi complessi tra i diversi reparti/stabilimenti delle unità produttive della BU Legno, con conseguente diversa articolazione delle soluzioni di gestione della turnistica di riferimento, delle pause e dei relativi riposi.
Le Parti ritengono interesse comune addivenire, per quanto più possibile e sulla base di indirizzi e criteri generali, ad una omogeneizzazione e semplificazione dei sistemi/soluzioni di organizzazione del lavoro a turni (e del 4° turno in particolare).
A tal fine, sulla base di quanto previsto dalla presente intesa (punto 1.1.1), le Parti intendono demandare ai tavoli di confronto della contrattazione aziendale decentrata con RSU e Organizzazioni Sindacali Territoriali l'individuazione delle soluzioni più idonee per la gestione della turnistica (e del 4° turno in particolare), tenuto conto, da un lato, delle specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda e, dall'altro, delle specifiche esigenze dei Lavoratori interessati, con l'obiettivo di realizzare una diversa articolazione, anche in termini di riduzione, dell'orario di lavoro rispetto all'attuale modello organizzativo.
Il confronto decentrato si svolgerà, in ogni caso, sulla base delle "Linee Guida" che seguono e che costituiscono la "cornice generale" di riferimento della BU Legno del Gruppo:
(i) l'orario di Lavoro di riferimento è quello previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (CCNL) in materia;
(ii) l'articolazione dell'orario può essere definita, a livello locale e/o di singola unità produttiva, anche in ragione di specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda;
(iii) l'articolazione dell'orario di lavoro deve tener conto, altresì, delle specifiche esigenze dei Lavoratori interessati;
(iv) alla diversa articolazione dell'orario di lavoro potrà essere correlata una rimodulazione dei relativi trattamenti economici (anche rispetto agli attuali);
(v) è consentita, esclusivamente con modalità che saranno definite ed attuate in accordo tra la Direzione Aziendale e le RSU, assistite dalle OO.SS. Territoriali, una consultazione tra i Lavoratori interessati in merito all'articolazione dell'orario di lavoro, a livello locale e/o di singola unità produttiva, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali in materia;
(vi) per la definizione e la gestione dei diversi schemi di articolazione oraria è previsto anche il ricorso a forme di flessibilità organizzativa e/o contrattuale nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni normative e/o contrattuali in materia (utilizzo multiperiodale, banca ore, ecc.) o concordato dalle parti interessate.
In tale ambito, la Direzione del Gruppo si incontrerà con le RSA/RSU e/o Rappresentanze Territoriali per esaminare, a livello di singolo stabilimento e/o unità produttiva e/o reparto, la turnazione attualmente in atto e i Lavoratori/Lavoratrici coinvolti (suddivisi per età e numero di ore necessarie), per definire eventuali modifiche al regime di turnazione, in conformità con quanto disposto dalla presente intesa.
In tale ambito, saranno oggetto di verifica anche la cadenza delle giornate di riposo rispetto a quelle lavorate.
In base a quanto sopra, saranno quindi oggetto di confronto con le RSA/RSU e/o Rappresentanze Territoriali interessate i programmi di intervento, anche diversificati da stabilimento a stabilimento e/o da reparto a reparto, per l'attuazione di quanto previsto alla presente intesa.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che il confronto a livello decentrato sulla materia di cui si tratta dovrà concludersi entro il termine di vigenza della presente intesa. Le Parti (azienda, segreterie nazionali e coordinamento nazionale) si incontreranno per una verifica dell'andamento della contrattazione relativa al punto (1.7) entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
La Direzione Aziendale del Gruppo e le Segreterie Nazionali firmatarie della presente intesa si renderanno disponibili a partecipare, su richiesta di una delle Parti (azienda o organizzazioni sindacali territoriali/nazionali congiuntamente con la RSU del sito/unità produttiva), a tavoli della contrattazione decentrata ove si concretizzassero eventuali problematicità, al fine di favorire il superamento delle stesse e la definizione delle relative intese.

2 Parte economica
Trattamenti di base
2.2 Mensa

Il Gruppo, quale trattamento integrativo, continuerà a riconoscere ai Lavoratori/Lavoratrici delle, unità produttive della BU Legno l'erogazione del servizio mensa (dove oggi esistente) o, in alternativa, il riconoscimento della relativa indennità sostitutiva (ove oggi corrisposta), così come previsti e riepilogati nell'ambito del Primo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno.
Si riconosce l'importanza di attivare attività culturali, ricreative e/o assistenziali a livello di siti produttivi anche mediante il ricorso a soluzioni welfare.
Sarà valutata, inoltre, la possibilità di introdurre o migliorare il servizio mensa (e/o eventuali soluzioni alternative al servizio mensa) che dovrà essere in grado di soddisfare la diversificata richiesta collegata alle turnazioni, ove presenti.
Le Parti, in ogni caso, si impegnano a valutare l'eventuale possibilità di un'armonizzazione del servizio mensa o dei relativi trattamenti sostitutivi per i Lavoratori/Lavoratrici di tutte le unità produttive della BU Legno del Gruppo, fatta salva la possibilità, per la Direzione Aziendale e le RSU di stabilimento, di giungere ad accordi diversi a livello di singola unità produttiva, per specifiche esigenze inerenti alle tematiche citate nel presente articolo.

Trattamenti di organizzazione
2.4 Indennità antincendio

Le Parti si danno atto e convengono che, ai Lavoratori di tutte le unità produttive della BU Legno di Gruppo preposti all’attività/servizio antincendio, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., sarà riconosciuto il trattamento di cui all'Allegato (2) a titolo di "Indennità antincendio".
Il riconoscimento del trattamento di cui si tratta è subordinato al possesso e/o all'acquisizione da parte dei Lavoratori preposti della formazione e/o delle necessarie abilitazioni allo svolgimento dell'attività/servizio di cui si tratta previste dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di riferimento.

2.5 Indennità specifiche della BU Legno
Ai Lavoratori addetti alle posizioni/mansioni di "Caldaista" e "Manutentore" delle diverse unità produttive della BU Legno, anche per il periodo di vigenza della presente intesa, ricorrendone ancora i presupposti organizzativi, troveranno applicazione le integrazioni economiche già previste nel Primo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno così come regolate nell'Allegato (B) della presente intesa.