Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 20 aprile 2020
Validità
Parti: Sogin, Nucleco e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Sogin
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo

Tra Sogin spa […], Nucleco spa […], e la O.S. Filctem […], la O.S. Flaei […], la O.S. Uiltec […], le corrispondenti Delegazioni territoriali ed aziendali per i Siti e la Sede Sogin.

Premesso che:
- Con deliberazione del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID 19;
- A partire dal 11 marzo 2020 sono state intraprese dal Gruppo Sogin, a livello precauzionale, una serie di misure volte a ridurre il rischio di contagi a negli ambienti di lavoro, in conformità alle indicazioni delle Autorità competenti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria dichiarato su tutto il territorio nazionale ed in linea con quanto è stato successivamente stabilito nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Parti Sociali lo scorso 14 marzo 2020.
In particolare, l’obiettivo prioritario è stato quello di adottare, tempestivamente, tutte le misure necessarie per contenere il rischio epidemiologico, coniugando. là necessaria prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, riducendo quanto possibile la compresenza dei lavoratori negli ambienti lavorativi.
- È stato fatto ricorso, ove possibile, al lavoro agile, con considerevoli interventi ed investimenti sulle esistenti infrastrutture ICT e con l’approvvigionamento di ulteriori PC portatili al fine di consentire la più ampia diffusione di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ove compatibile;
- È stata disposta la fruizione delle Ferie e delle altre spettanze residue, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020 e come prevede l'art. 31 del vigente CCNL, mediante una programmazione che assicurasse il mantenimento in sicurezza degli impianti e la prosecuzione delle attività di decommissioning;
- Per il personale operativo di Sito è stata disposta una riduzione della compresenza, previa condivisione con le RSU/RSA di ciascun Sito, attraverso una turnazione bisettimanale, al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio;
- È stata, altresì, avviato un programma strutturato denominato “Formazione agile”, curato dalla Radwaste Management School, al fine di diffondere il lavoro agile, nella modalità smart working, anche al personale operativo, ed al fine di garantire la massima riduzione del rischio di contagio;
- Sono stati forniti tutti i necessari DPI al personale presente nei luoghi di lavoro per operare in sicurezza; sono state intensificate le azioni di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro; sono state messe in campo le azioni necessarie a garantire il necessario distanziamento del personale in attività; è stata predisposta la strumentazione necessaria al controllo della temperatura corporea prima dell’ingresso in sito e l’attivazione di una fornitura di mascherine da mettere a disposizione di chiunque faccia ingresso presso i Siti a prescindere dall’attività lavorativa svolta;
- Le soluzioni adottate dalle Aziende del Gruppo sono state oggetto di un continuo confronto con le rappresentanze sindacali a tutti i livelli di interlocuzione che, con responsabilità e collaborazione, hanno dato il loro apporto costruttivo in questa fase delicata per i lavoratori e per l’Azienda, in uno spirito di concreta applicazione dei principi contenuti nel Protocollo Interconfederale sottoscritto su invito del Governo in data 14 marzo 2020;
- A tal fine le Parti, in attuazione del suddetto Protocollo Interconfederale, hanno costituito i Comitati ex punto 13 del medesimo Protocollo, assegnando ai Comitati un ruolo preventivo di indirizzo e verifica sulle modalità realizzative della ripresa delle presenze nei luoghi di lavoro;
- Le Aziende del Gruppo hanno esteso le citate misure di tutela della salute anche alle imprese appaltatrici presenti nei luoghi di lavoro;
Considerato che
- Le Parti - in data 4 marzo 2020 - hanno raggiunto un’intesa in relazione all’introduzione nel Gruppo dell’istituto dello smart working, prevedendone l’immediata applicazione in modalità estesa per fronteggiare la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19;
- Le Parti hanno condiviso il rilancio strategico ed operativo della Radwaste Management School, come Centro Formativo Aziendale specializzato anche nelle tematiche attinenti alla salute, sicurezza sul lavoro e all’ambiente;
- Per il personale operativo, avente mansioni non compatibili con l’utilizzo dello smart working, è stato avviato a partire dal 20 marzo 2020 un programma strutturato denominato “Formazione agile”, curato dalla Radwaste Management School, avente ad oggetto interventi formativi in materia di sicurezza, al fine di consentire la turnazione bisettimanale applicata su tutti i Siti;
- Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.
- Il DPCM 22 marzo 2020 inserisce le attività peculiari di Nucleco e Sogin nell’allegato elenco “Ateco” (rispettivamente codice 38.22 “attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti pericolosi, recupero materiali” e 39.00.09 “decontaminazione di stabilimenti o siti industriali, incluse le centrali e i siti nucleari”) tra le attività non oggetto della sospensione di cui all’articolo 1, lettera a), del DPCM;
- Il DPCM 22 marzo 2020, articolo 1, lettera d), prevede, altresì, la mancata, sospensione delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato elenco;
- Il Gruppo Sogin ha provveduto a comunicare alle competenti Prefetture le denominazioni delle imprese che svolgono attività funzionali ai sensi dell’art. 1, lett. d), DPCM 22 marzo 2020.
Tenuto conto che:
- La mission del Gruppo Sogin riveste un carattere essenziale e strategico per il Paese, sia relativamente al mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari, sia relativamente al trattamento dei rifiuti radioattivi di qualsiasi origine, energetica e non, nonché relativamente alle attività di bonifica di siti radiologicamente contaminati, quale quella, assegnata dal Commissario di Governo per la bonifica dell’area di Taranto per il Sito di Sfatte;
- L’emergenza epidemiologica in atto ha determinato inizialmente un significativo rallentamento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi, pur in presenza del suddetto carattere essenziale e strategico;
- In considerazione della gravità e drammaticità dell’emergenza epidemiologica che sta interessando non solo l’ambito nazionale, bensì l’intero contesto internazionale, stante l’impossibilità ad oggi di prevederne il termine, le Parti, in un’ottica di piena e costruttiva collaborazione, convengono in relazione all’esigenza, di adottare nuove misure contrattuali straordinarie al fine di rendere sostenibile l’attuale organizzazione del lavoro, con strumenti che si fondino su sistemi di flessibilità con recupero dell’orario e anche attraverso un modello solidale con il coinvolgimento attivo delle OOSS;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.
1. Fatta salva la fruizione delle spettanze residue dell’anno precedente entro il 30 aprile 2020 in linea con il disposto contrattuale, a decorrere dal 14 aprile 2020, tutto il personale avente mansioni compatibili con lo strumento dello smart working proseguirà ad espletare l’attività lavorativa con detta modalità, salvò un pianificato incremento del personale presente sulle Sedi in linea con le modifiche del contesto esterno.
2. Per il personale avente mansioni non compatibili con lo strumento dello smart working, ferma restando la fruizione delle spettanze residue dell’anno 30 aprile 2020, in linea con il disposto contrattuale, a partire dal 14 aprile 2020 la turnazione bisettimanale già condivisa con le RSU/RSA, intervallata con le giornate di formazione agile, potrà essere riorganizzata su base settimanale - previa verifica in sede di Comitati ex punto 13 costituiti come da Protocollo interconfederale - al fine di permettere una graduale ripresa delle attività essenziali e strategiche del Gruppo, garantendo la piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche al fine di rendere sostenibile l’organizzazione del lavoro durante l’emergenza sanitaria.
3. A tal fine, le Parti convengono che la formazione agile sarà effettuata mediamente per tre giorni ogni settimana. Nelle altre giornate, in cui non è programmata la presenza in Sito, saranno concessi permessi retribuiti da recuperare, che alimenteranno un saldo negativo denominato “Saldo Permessi da recuperare”. Tali permessi verranno recuperati con le prestazioni di ore di lavoro, di cui all’art. 28, comma 2 e comma 3, del vigente CCNL, svolte anche nella giornata di sabato, successivamente effettuate, anche per accelerare le attività strategiche ed essenziali del Gruppo. Per tali prestazioni verranno comunque mensilmente corrisposte ai dipendenti interessati le maggiorazioni di cui all’art. 28 CCNL.
4. Analoga possibilità potrà essere, all’occorrenza, utilizzata da parte del personale che svolge mansioni compatibili con lo smart working di cui al comma 1, qualora si vengano a determinare analoghi presupposti o risulti particolarmente gravoso svolgere la propria mansione per mancanza di adeguati asset tecnologici indispensabili per svolgere la mansione medesima. Tale strumento sarà utilizzato, inoltre, in via del tutto eccezionale, dal personale turnista, in caso di indisponibilità di altri possibili giustificativi (es. RRO, ecc) garantendo, comunque, un’adeguata articolazione del turno.
5. Al fine di supportare l’astensione dal lavoro, senza perdita di retribuzione, per la tipologia di personale di cui ai commi 3 e 4, le Parti convengono di introdurre, come ulteriore supporto, lo strumento solidaristico della “Banca Ferie Solidali” in forza del quale, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, ciascun lavoratore avrà la possibilità di Contribuire, mediante la rideterminazione in riduzione di uno o più giorni di Ferie o Fa della, sua spettanza annuale. Dalla istituita “Banca Ferie Solidali” potranno essere prelevate giornate per compensare i saldi negativi del “Saldo Permessi da recuperare” come sopra delineati. Ciò per permettere al personale di fruire di maggiori giornate di permesso retribuito, anche al fine di ridurre la compresenza in una logica di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
6. Le Parti convengono - dando attuazione alle previsioni del CCNL - che a tale istituto contrattuale possono accedere solo coloro che hanno contribuito ad alimentarla mediante la rideterminazione in riduzione di almeno una giornata delle spettanze annuali di Ferie ed Fa.
7. Tenuto conto dello, spirito solidaristico del presente verbale ed in relazione alla generosità dei dipendenti Sogin a favore dei colleghi, per coloro che hanno contribuito ad alimentare la Banca Ferie Solidali mediante la rideterminazione in riduzione delle proprie spettanze annuali di almeno una giornata di Ferie o Fa, entro il 30 aprile 2020, eventuali residui di Ferie 2019 potranno eccezionalmente essere fruiti entro il 31 maggio 2020, in deroga a quanto stabilito all’articolo 31, comma 5, CCNL. Coloro che hanno contribuito ad alimentare la Banca Ferie Solidali mediante la rideterminazione in riduzione delle proprie spettanze annuali di due giornate di Ferie o Fa, entro il 30 aprile 2020, eventuali residui 2019 potranno, eccezionalmente, essere fruiti entro il 30 giugno 2020 in deroga a quanto previsto all’articolo 31, comma 5, CCNL. Coloro che hanno contribuito ad alimentare la Banca Ferie Solidali mediante la rideterminazione in riduzione delle proprie spettanze annuali di almeno tre giornate di Ferie o Fa, entro il 30 aprile 2020, eventuali residui 2019 potranno, eccezionalmente, essere fruiti entro il 31 luglio 2020, in deroga a quanto previsto all’articolo 31, comma 5, CCNL. Coloro che hanno contribuito ad alimentare la Banca Ferie Solidali mediante la rideterminazione in riduzione delle proprie spettanze annuali di un numero di giornate di Ferie o Fa superiori a tre, entro il 30 aprile 2020, eventuali residui 2019 potranno, eccezionalmente, essere fruiti entro il 31 agosto 2020, in deroga a quanto previsto all’articolo 31, comma 5, CCNL.
8. Coloro che ai sensi di quanto previsto dal D.Lg. 66/2003 e dal Decreto Legislativo 151/2015, alla data di sottoscrizione del presente accordo, non possono contribuire ad alimentare la Banca Ferie Solidali con la rideterminazione in riduzione della propria spettanza Ferie ovvero sono stati assunti a partire dal 2013 avranno, comunque, la possibilità di contribuire ad alimentare la Banca Ferie Solidali, solo mediante rideterminazione della propria spettanza di Fa. A tale personale l’Azienda consentirà la fruizione ad ore di un uguale numero di giornate di Ferie.
9. Coloro che, alla data del 31 marzo 2020, non avevano residui di Ferie, Fa e di ogni altro istituto contrattuale, e che aderiscono alla rideterminazione in riduzione della propria spettanza Ferie o Fa di almeno due giornate, potranno assentarsi nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre fruendo di permessi retribuiti.
10. Le Aziende del Gruppo alimenteranno la Banca Ferie Solidali con la devoluzione di un numero di giornate pari al doppio di quelle indicate in riduzione della propria spettanza annuale di Ferie o Fa da parte di ciascun dipendente. Le Aziende del Gruppo alimenteranno la Banca Ferie Solidali con il conferimento di un numero di giornate pari al triplo di quelle indicate in riduzione della propria spettanza annuale di Ferino Fa da parte di ciascun dipendente, nel caso in cui l’eventuale fruizione di Ferie 2019 non oltrepassi la data del 30 giugno 2020., ovvero che non abbiano residui di Ferie o FA alla data del 30 aprile 2020.
11. Le giornate complessive confluite nella “Banca Ferie Solidali”, di cui al comma 5, saranno ripartite tra tutti i dipendenti interessati, al fine di contribuire alla compensazione del “Saldo Permessi da recuperare”. La ripartizione avverrà distribuendo proporzionalmente il saldo della Banca Ferie Solidali, fino ad esaurimento, a tutto il personale che ha fruito dei “Permessi da recuperare”. L’utilizzo del saldo della Banca Ferie Solidali, previsto per coloro che hanno terminato la fruizione delle Spettanze Ferie e FA dell’anno precedente, ridurrà il saldo negativo dei “Permessi da recuperare”.
Le modalità applicative, di tale ripartizione del monte ore, saranno oggetto di verifica e confronto con le OO.SS. Nazionali.
12. Le Parti concordano che il sopradescritto strumento di flessibilità è preordinato ad una nuova organizzazione del lavoro che consentirà una ripresa in sicurezza delle attività considerate di carattere strategico ed essenziale del Gruppo, rendendo possibile anche eventuali missioni finalizzate, all’attuazione di progetti di rilevanza essenziale per il Gruppo ed il Paese. La ripresa delle attività di carattere strategico ed essenziale avverrà, garantendo piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previa verifica da parte del Comitato ex art. 13) del Protocollo 14 marzo 2020.
13. Le Parti concordano sulla necessità che venga erogata una specifica formazione a tutti i lavoratori del Gruppo per permettere al Gruppo stesso di portare avanti la propria missione, anche in presenza di nuove tipologie di rischio, esogeno, ma impattanti sui luoghi di lavoro. Le Parti confermano la necessità di proseguire la distribuzione di specifici DPI a garanzia della salute del personale.
14. Le Aziende del Gruppo fanno presente che sarà avviata un’interlocuzione con RSA Dirigenti al fine di promuovere la partecipazione del personale Dirigente al meccanismo solidaristico di cui al presente Accordo; eventuali devoluzioni di Ferie alla Banca Ferie Solidale, per rideterminazione in riduzione della spettanza Ferie del suddetto, personale, darà luogo ad una devoluzione nella Banca Ferie Solidali da parte dell’Azienda pari al triplo.
15. La Banca Ferie Solidali, terminata la fase emergenziale di cui al successivo punto 14), potrà essere utilizzata, per coloro che hanno devoluto almeno una giornata di Ferie o Fa o Riposi di cui sopra, per comprovate esigenze famigliari, le cui modalità operative verranno definite con successivo Accordo fra le Parti.
16. Il presente Accordo, relativamente alle finalità di cui al punto 9), ha efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza, come dichiarato da deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 o successive, salvo verifiche periodiche previste per la fine di aprile 2020, nella seconda metà di maggio 2020 e nella seconda metà di giugno 2020. Nel corso dell’ultima verifica le Parti si impegnano ad individuare ogni modalità per. alimentare la Banca Ferie Solidale, qualora il numero di Permessi dà recuperare sia superiore al Saldo della Banca Ferie Solidale medesima. L’Azienda, a tale proposito, contribuisce con la devoluzione di un numero di giornate pari alla metà di quelle devolute dal personale.
17. La presente intesa annulla e sostituisce l’Accordo Sindacale 10 aprile 2020.

Roma, 20 aprile 2020