Tipologia: Accordo Nazionale
Data firma: 23 aprile 2020
Parti: Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec
Settori: Chimici, Vetro
Fonte: filctemcgil.it


Accordo Nazionale di Programma per l'adozione - nei luoghi di lavoro delle Imprese del Vetro - di misure preventive anti-contagio, al fine di garantire la ripresa in sicurezza dell'attività produttiva

Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, sottoscrittori del CCNL per i dipendenti delle Aziende Industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le Aziende che producono lampade e display,
• consapevoli che le misure di contenimento per l'epidemia da COVID-19 hanno un impatto significativo sulle aziende del settore;
• preso atto che la situazione delle aziende del settore è estremamente articolata in quanto:
• alcune hanno potuto continuare la produzione in ragione dell'appartenenza alle attività definite essenziali ovvero alle filiere di attività considerate essenziali, in base al DPCM 22 marzo 2020, al DM MiSE 25 marzo 2020, al DPCM 1° aprile 2020 e al DPCM 10 aprile 2020;
• altre hanno interrotto la propria attività già prima dell'adozione dei provvedimenti restrittivi o comunque in conseguenza di essi, in quanto non ricomprese tra le attività consentite dai provvedimenti citati;
• altre ancora, in quanto esercenti impianti a ciclo continuo, hanno mantenuto in funzione i forni fusori, sostenendo rilevanti costi di energia e di approvvigionamento di materie prime, non riassorbibili in mancanza di produzione;
• tenuto conto dell'impegno che imprese, organizzazioni sindacali e lavoratori hanno dispiegato per assicurare le condizioni di tutela della salute, anche in recepimento del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil con il Governo, il 14 marzo 2020, puntualmente applicato negli stabilimenti del settore e che le Parti intendono rafforzare ulteriormente;
• in continuità con l'Avviso Congiunto di Settore sottoscritto il 14 marzo 2020, relativo all'attuazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

Concordano
l'adozione del presente Accordo di Programma, con l'obiettivo di fornire Linee Guida condivise per la progressiva ripresa delle attività nel rispetto dei tempi e delle modalità che saranno definiti dal Governo (nazionale/regionale) con garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle condizioni di lavoro.
Le Linee Guida hanno lo scopo precipuo di prescrivere orientamenti comuni sulle misure da adottare negli ambienti di lavoro, con l'obiettivo di coniugare l'ordinata ripresa o prosecuzione delle attività nei tempi definiti dal Governo (nazionale/regionale) con la tutela della salute dei lavoratori, assicurandone il massimo livello di protezione.
A questi fini le Parti riconoscono che i comportamenti dei lavoratori, rispettosi delle raccomandazioni delle Autorità sanitarie, anche fuori dai luoghi di lavoro, contribuiscono in modo significativo a garantire la piena efficacia delle misure di contenimento.
Tenuto conto del panorama articolato delle aziende del Settore, per collocazione geografica, per tipologia di produzione, impiantistica e per dimensione, le azioni riportate nelle presenti Linee Guida costituiscono un insieme di misure applicabili, frutto delle indicazioni prescritte dalle Autorità competenti e dell'esperienza nella gestione dell'emergenza fin qui maturata dalle aziende. Le Parti tuttavia non intendono limitare la libertà di azione e l'iniziativa delle singole aziende e delle relative rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali, lasciando loro la possibilità di adottare soluzioni condivise più confacenti alle proprie specificità.
Le parti raccomandano il confronto preventivo delle aziende con le rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali sulle modalità della ripresa o della prosecuzione dell'attività produttiva, tenendo conto delle specificità di ogni singola realtà aziendale, e la più ampia condivisione tra azienda, RSU, RLS e medico competente, in merito alle misure da adottare, anche nei Comitati costituiti in base al Protocollo Condiviso Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020; aziende e rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali potranno concordare, per la durata di questa fase straordinaria, migliori agibilità per le RSU e per gli RLSSA per lo svolgimento delle loro funzioni ed attribuzioni.

Informazione del personale
• Divulgazione di idoneo materiale informativo circa il rischio, le norme comportamentali, le cautele, i comportamenti, le raccomandazioni, le regole igieniche e, più in generale, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda. La diffusione può essere realizzata attraverso la distribuzione di opuscoli o dépliant, note di servizio, riproduzioni grafiche, istruzioni verbali dei preposti, l'affissione su bacheche ovvero a mezzo display presenti nei luoghi di lavoro ed altri strumenti informatici e di ogni altro mezzo considerato idoneo.
• Informativa e raccomandazioni ai lavoratori sul rispetto delle indicazioni comportamentali da osservare anche fuori dai luoghi di lavoro e, in particolare, circa la stretta osservanza delle indicazioni di precauzione disposte dalle autorità competenti nella mobilità lungo il tragitto casa-sede di lavoro, cercando anche idonee soluzioni condivise, come ad esempio, la disponibilità e l'agibilità dei parcheggi in caso di trasporto privato.

Pulizia, igiene, DPI e spazi comuni
• Prima della ripresa dell'attività, le aziende procederanno ad interventi di pulizia e di igienizzazione straordinari in tutti i locali aziendali. Le aziende si impegnano altresì a garantire interventi di pulizia quotidiana con impiego di prodotti specifici ad efficacia disinfettante.
• Al fine di rendere autonomi i lavoratori nelle operazioni di igienizzazione della propria postazione, le aziende possono fornire “kit di autodisinfezione” (contenenti prodotti e strumenti) per la pulizia a fondo e la disinfezione delle postazioni di lavoro, tastiere, mouse, monitor, consolle di comando, etc.., corredati dalle informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.
• Alle aziende è raccomandato di installare dispenser di soluzioni igienizzanti per le mani nelle zone ove non sia possibile lavarsi le mani ed all'ingresso delle aree comuni.
• Le aziende si impegnano a predisporre le condizioni per il rispetto e il mantenimento della distanza di sicurezza raccomandata dall'autorità sanitaria, da parte dei lavoratori per tutte le attività; ove ciò non sia possibile per il tipo di mansioni o di operazioni esercitate, l'azienda fornirà mascherine qualificate DPI (ex art. 16, co. 1, d.l. n. 18/2020). Le aziende si impegnano, altresì, a informare il personale sul loro corretto utilizzo. Le Parti ritengono comunque di raccomandare la distribuzione di idonee mascherine a tutto il personale.
• Le aziende organizzeranno l'accesso agli spazi comuni (mense o refettori, punti di distribuzione di snack e caffè, spogliatoi, zone di riposo etc.) in modo da evitare gli assembramenti ed assicurare che la distanza di sicurezza sia rispettata. A titolo esemplificativo, potrà esserne contingentato, regimentato o vietato l'accesso, laddove possibile separati gli ingressi dalle uscite, disposte modalità di distanziamento ai tavoli in modo tale da garantire la distanza minima prescritta tra una persona e l'altra, apposta segnaletica, orizzontale o verticale a seconda della situazione dei luoghi, indicativa degli spazi da occupare obbligatoriamente.
• Particolare attenzione verrà garantita agli ingressi e alle uscite del personale dallo stabilimento, adottando ove possibile soluzioni appropriate, tra cui la misurazione della temperatura corporea.

Interventi di natura organizzativa
• Le aziende, in collaborazione con RSPP e RLS, predisporranno le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza raccomandata dall'autorità sanitaria per tutte le aree di attività; ove ciò non sia possibile, l'azienda fornirà idonei dispositivi di protezione.
• Al fine di evitare la sovrapposizione delle squadre, le aziende si impegnano a concordare modalità organizzative straordinarie, intervenendo a titolo esemplificativo, sulla gestione dell'avvicendamento nei turni, predisponendo quando necessario la separazione degli operatori giornalieri dai turnisti, mutando le regole di timbratura del cartellino presenza.
• All'interno dell'azienda verranno ridotti al minimo gli spostamenti, incentivando la comunicazione tramite sistemi informatici.
• Per tutte le mansioni compatibili, le aziende si impegnano a proseguire l'incentivazione del ricorso allo smart working. Alla ripresa dell'attività, compatibilmente con le fasi di riavvio, verrà valutata la possibilità di adottare misure organizzative che consentano la rarefazione delle presenze fisiche al lavoro.
• Lo svolgimento di riunioni ed incontri, se non rinviabile, avverrà in remoto; qualora ciò non sia possibile, verrà limitato al minimo necessario il numero dei partecipanti, verranno utilizzati spazi compatibili con il numero dei partecipanti per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza e verrà assicurata l'areazione adeguata dei locali, ivi comprese le riunioni delle RSU e le assemblee sindacali, definendo la loro articolazione in modo da garantirne l'esercizio.
• Le trasferte sono normalmente sospese, salvo i casi di assoluta necessità. Le visite del personale commerciale ai clienti sono limitate nella frequenza; al personale interessato sono prescritti i comportamenti cautelativi da tenere sia durante gli spostamenti che per il tempo strettamente necessario alle visite. Anche in tali casi devono essere privilegiate, salvo impedimento, le modalità della comunicazione e del lavoro a distanza.
• Ogni sessione di formazione non indispensabile che richieda la partecipazione fisica in aula è rimandata e incoraggiato il ricorso a modalità on line. Anche in tal caso si potrà fare ricorso agli abituali strumenti di finanziamento.
• Le aziende si impegnano a valutare con particolare attenzione la gestione dei dipendenti appartenenti a fasce presumibilmente più esposte al rischio, da attuare in base alle indicazioni dell'autorità sanitaria, sulla scorta delle informazioni e delle indicazioni fornite dal medico competente.

Accesso in azienda di trasportatori, fornitori e visitatori
• Le aziende garantiranno una gestione in sicurezza degli accessi e della permanenza per il tempo strettamente necessario di visitatori, fornitori, autisti ed in genere del personale esterno, in particolare per le operazioni di consegna e spedizione, prestando la massima cura a contenere il rischio di contatto con soggetti provenienti dall'esterno. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, la predisposizione di aree dedicate di sosta dotate di servizi igienici separati, la dotazione di disinfettanti per i luoghi destinati ad accogliere le persone provenienti dall'esterno, divieto di accesso agli uffici, divieto di utilizzo della mensa aziendale, informativa ben visibile sulle regole da rispettare per l'accesso e la permanenza temporanea nei luoghi / locali dell'azienda.
• Compatibilmente con le esigenze di organizzazione e di gestione degli impianti, gli interventi di manutenzione che richiedano interventi di imprese esterne verranno riprogrammati, per ridurne la frequenza.
• Verranno evitate tutte le visite dei clienti, le visite di scolaresche, manifestazioni ed eventi promozionali, divulgativi o di addestramento / formazione non essenziali.
• Anche le ditte esterne dovranno dotarsi dei DPI e rispettare le procedure di sicurezza che saranno individuate nelle unità produttive.

Gestione di casi positivi
• L'eventuale gestione di una persona sintomatica all'interno dell'azienda si atterrà rigorosamente alle disposizioni impartite dall'Autorità sanitaria, nel rispetto del Protocollo Governo - Parti sociali del 14 marzo.
• Qualora un caso sintomatico abbia soggiornato in azienda, l'azienda procederà alle operazioni di sanificazione in base alle prescrizioni dell'Autorità.
Ulteriormente a quanto espressamente previsto nel presente Accordo di Programma le Parti rinnovano l'impegno a rispettare ed attuare tutte le disposizioni già adottate e che saranno adottate dalle Autorità competenti in materia di contrasto alla diffusione del contagio. Raccomandano altresì di proseguire nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori, secondo le indicazioni del medico competente.
Si impegnano a promuovere tra le imprese e tra i lavoratori la più ampia diffusione del presente Accordo di Programma ed a verificarne periodicamente lo stato di attuazione, riservandosi di modificarlo o integrarlo prontamente, in caso si rendesse necessario, in coerenza con gli ulteriori provvedimenti che le Autorità assumeranno.

Roma, 23 aprile 2020