Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 42
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 24 aprile 2020, n. 55

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, altresì, sulla base dei dati forniti anche in data 23 aprile 2020 da Azienda Zero, che permangono situazioni di contagio che impongono, per andamento cronologico e connotati quantitativi e qualitativi il mantenimento di misure di prevenzione anche più restrittive di quelle statali, essendo stati registrati nella medesima data n. 1329 di soggetti ricoverati, di cui n. 140 in terapia intensiva, con una riduzione di 23 unità, n. 16.881 casi di tampone positivo, con incremento rispetto al giorno precedente di n. 143 unità, n. 9925 casi di soggetti attualmente positivi, n. 9533 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano una diffusione ancora significativa, seppure con numeri in calo rispetto ai parametri più impattanti e delicati quali il carico di ricoveri in terapia intensiva;
Rilevato che sono in corso di ripresa, in conformità alla normativa di legge, attività economiche che determinano la necessità di assicurare pasti ai lavoratori impegnati nelle attività e che l’offerta di pasti caldi e di pronta consumazione assicurata attualmente risulta garantita dai supermercati di alimentari, presso i quali operano produttori di pasti caldi consegnati presso gli esercizi commerciali, spesso connotati da forti code;
Considerato che non si rinviene un divieto posto dalla normativa statale sul contagio Covid-19 di produzione di pasti caldi per asporto, essendo vietata la somministrazione per la consumazione sul posto, come si desume dall’art. 1, comma 1, lett. aa), dpcm 10.4.2020;
Ritenuto, altresì, sempre alla luce dell’esperienza maturata e dei dati in evoluzione comunque positiva, di revocare le restrizioni imposte con ordinanza n. 40 del 13.4.2020 relativamente al commercio di vestiti per bambini, libri e prodotti di cartoleria;
Ritenuto di chiarire, relativamente alle opere pubbliche, a fronte di non piena corrispondenza tra qualificazione SOA e codici Ateco non sospesi, che può proseguire, a prescindere dai codici Ateco principali o secondari intestati all’appaltatore, l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie SOA:
a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI;
b) OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
c) OG 5: DIGHE
d) OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
e) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
f) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
g) OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
h) OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
i) OS23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Rilevato quanto emerso nella riunione del Comitato Operativo Nazionale presieduta dal dott. Borrelli in data 24.4.2020 relativamente alla coltivazione degli orti;
Rilevato che il DPCM consente attività di manutenzione di edifici esistenti strettamente collegati ad altre attività che risultano sospese, con conseguente difficoltà pratiche per gli operatori e per gli utenti;
Considerato che, anche in considerazione della prolungata sospensione delle attività conseguente alla normativa emergenziale, gli interventi strettamente edilizi, collegati a quelli impiantistici, si presentano necessari ai fini della disponibilità dei locali, residenziali e delle aziende non sospese;
Rilevato che il DPCM 10.4.2020, da un lato, all’art. 2, comma 12, consente l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati anche per lo svolgimento di attività conservative e di manutenzione, dall’altro, che l’attività delle imprese edili con codice Ateco 43.3, comprendente le opere di manutenzione, risulta sospesa, senza possibilità in via generale di legittimazione con comunicazione al prefetto, con conseguente impossibilità di svolgimento della manutenzione da parte di imprese terze, conseguenza non compatibile con la prassi nettamente prevalente dell’esecuzione di tali lavori da parte di soggetti terzi rispetto al titolare dell’impresa;
Rilevato che la soluzione della comunicazione al Prefetto ai fini dell’accertamento del collegamento di filiera determina comunque una situazione di incertezza per gli operatori e di sovraccarico di comunicazioni, anche, tra l’altro, per le stesse attività di manutenzione relative ad aziende non sospese;
Ritenuto, in tale quadro complesso, a fini di certezza e di garanzia di intervento anche in relazione ad esigenze effettive e inderogabili, tenuto conto dell’assenza di condizioni preclusive sotto il profilo della tutela della salute ed anzi dell’esigenza proprio anche a tali fini di legittimare interventi edilizi minori e per nulla impattanti sul territorio, di consentire l’attività su edifici esistenti, soggetta al regime della comunicazione di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/01 o della comunicazione asseverata di cui all’art. 6 bis, del medesimo d.p.r. 380/01, fatto salvo ogni ulteriore titolo abilitativo non emergenziale;
Ritenuto di chiarire il regime di attività oggetto di pareri ministeriali, regolando espressamente la materia, in particolare per quanto riguarda la vendita di prodotti floreali, di coltivazione di orti e boschi e di manutenzione e di servizi alle imbarcazioni;
Considerata la competenza delle regioni in materia di tutela della salute, comprese le funzioni funerarie, del commercio, di attività artigianale, del trasporto pubblico locale, governo del territorio e della tutela della sicurezza nel lavoro;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
 

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1. è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
2. è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;
3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:
a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
c. OG 5: dighe
d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica
h. OG 21: opere strutturali speciali
i. OG 23: demolizione di opere;
4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
5. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
6. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
7. nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
8. sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
9. è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;
12. è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall’ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;
13. le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
14. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalla propria ordinanza n. 40 del 2020, intendendosi modificato il distanziamento ivi previsto con la distanza di un metro;
15. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020;
16. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia