Categoria: 2019
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Tipologia: Protocollo
Data firma: 9 giugno 2019
Parti: Federvivo/Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Teatro
Fonte: Slc-Cgil


In data odierna, 4 giugno 2019, le Scriventi Organizzazioni Datoriali e Sindacali hanno sottoscritto il presente protocollo Norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro
Preso atto dell'Accordo Quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25 gennaio 2016 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Le parti convengono che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza. Per tanto, ogni atto o comportamento anche verbale che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni del presente Accordo, è inaccettabile. Per tanto, le parti si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che pongono in essere tali inaccettabili comportamenti.
Secondo quanto definito dall'Accordo Quadro delle parti sociali europee: "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
1. Le imprese, le lavoratrici, i lavoratori hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza e rispetto.
2. Comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati.
Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a:
comma 1: diffondere in maniera capillare il presente Accordo e presso i propri associati e le lavoratrici/lavoratori ed a promuoverne l'applicazione prendendo l'impegno di allegare tale accordo sia alla dichiarazione di assunzione, sia al contratto di lavoro,
comma 2: promuovere presso ogni luogo in cui si svolge lo spettacolo, le prove e le audizioni o altra attività inerente, azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, non escludendo la possibilità di allontanamento da questi luoghi chi compie e reitera comportamenti molesti,
comma 3: individuare e veicolare l'elenco delle strutture interne ed esterne alle imprese alle quali la lavoratrice, il lavoratore vittime di molestie o di violenza possano liberamente e con una procedura informale rivolgersi con la discrezione necessaria al fine di proteggere la dignità e la riservatezza dì ciascun soggetto coinvolto.
Le parti individuano, fermi restando la libertà di scelta della lavoratrice e del lavoratore nonché il diritto degli stessi di farsi assistere dalle organizzazioni sindacali, le seguenti strutture interne ed esterne all'impresa come quelle più adeguate ad assicurare un'assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano state vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro:
• le consigliere o i consiglieri di parità delle Città Metropolitane ove presenti e le consigliere o consiglieri regionali competenti per territorio;
• il medico competente
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• le reti istituzionali antiviolenza, istituite con protocolli sottoscritti da enti pubblici, presenti sui territori delle Città Metropolitane
Inoltre, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale si impegnano a diffondere tra le lavoratrici e i lavoratori, con gli strumenti più opportuni (siti internet, bacheche, uffici di produzione, ecc), gli indirizzi e i riferimenti dei predetti soggetti.
Comma 4: a sottoscrivere e far rispettare a tutte le parti che stipulano il contratto di lavoro, il Codice di Condotta (allegato 1).

Allegato 1 - Codice di condotta
La nostra società/associazione/cooperativa/fondazione/compagnia ha adottato un Codice di Condotta che con sottoscrizione della presente Lei dichiara di aver letto e accettato.
Il Codice di Condotta ha lo scopo di assicurare un ambiente di lavoro sano dove tutti sono trattati in modo equo e con rispetto.
Non sono per tanto tollerati comportamenti vessatori, ostili, discriminatori o di molestia di qualsiasi tipo.
Lei, per tanto, si impegna a rispettare, nei confronti delle persone che prenderanno parte, e/o collaboreranno, alla realizzazione della produzione a qualunque titolo, un comportamento idoneo ad evitare qualsiasi forma di molestia, discriminazione o bullismo di natura razziale, sessuale, religioso, politico e qualsiasi altra natura.
In caso di violazione e inosservanza a quanto ivi previsto, la Nostra Società sanzionerà con la massima severità, fino alla risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro (per Sua colpa grave) e avrà la facoltà di chiedere a lei il risarcimento di tutti i danni, anche di reputazione e di immagine, subiti.
Tolleranza Zero
La nostra Società/Associazione/Cooperativa/Fondazione/Compagnia (nome ….) ha adottato un codice di condotta per assicurare tolleranza-zero verso i comportamenti inappropriati, discriminatori e molesti nel luogo di lavoro, compresi i luoghi dove avvengono le audizioni.
Per comportamenti inappropriati si intendono tutte le condotte che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, violino la dignità dell’individuo o creino un clima intimidatorio, ostile, denigrante, umiliante o offensivo:
Mobbing - per tale si intendono le condotte offensive, intimidatorie, persecutorie, vessatorie e, più in generale, qualsiasi uso improprio del potere (derivante da una posizione di autorità, dall’uso della forza fisica e/o dall’intimidazione) che possa portare un individuo a sentirsi denigrato, umiliato, danneggiato, minacciato o turbato,
Molestie - per tale si intende qualsiasi comportamento indesiderato avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona o di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo per la persona. Una molestia può implicare discriminazione.