Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Al Sig. Direttore dell’ufficio Centrale Ispettivo
Al Sig. Dirigente Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo
Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco
 

OGGETTO: Infezione da COVID-19. Procedure per il riconoscimento di deceduto in servizio e di vittima del dovere.

La presente sostituisce ed annulla la precedente nota di pari oggetto, prot. n. 7894, in data odierna, per mero refuso.
Si fa seguito alla nota n. 7705 del 21 aprile 2020 di questo Ufficio concernente le procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni derivanti da infezione da COVID-19.
In materia di riconoscimento di “deceduto in servizio” potrà trovare applicazione la normativa vigente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1896, 2177, 2180 e 2182 del D.Lvo n. 66/2010, che prevede la corresponsione di una speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto, nel caso in cui il decesso sia avvenuto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio.
Inoltre, in favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sia deceduto o che abbia riportato menomazioni permanenti a seguito di COVID-19, potranno essere valutati anche i presupposti per l’eventuale riconoscimento della qualità di “Vittima del dovere” ai sensi della legge n. 266/2005.
La valutazione clinica e medico-legale delle modalità di contagio, del ruolo del servizio svolto, del quantum lesivo e della menomazione conseguente, da condurre caso per caso, potrà consentire il riconoscimento dei benefici previsti qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dalle specifiche normative.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)