T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Decreto 10 aprile 2020, n. 61 - Infezione da corona virus. Istanza di sospensione monocratica. Rigetto


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO

 


sul ricorso numero di registro generale 93 del 2020, proposto da
-Omissis_in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Gerin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile e urgente n. 7/pc emessa dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia il 03/04/2020 nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
 

 

Considerato che
come già chiarito con decreto n. 1553 del 30 marzo 2020 del Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato, “ per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo”.
 

 

Ritenuto che
l’impugnata ordinanza contigibile ed urgente, adottata in presenza degli indubitabili ed evidenti presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria, detti misure rivolte a tutelare un danno infinitamente più grave di quello astrattamente dedotto da parte ricorrente, a prescindere da qualunque valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell’azione di cui al presente ricorso.
 

 

Ritenuto ulteriormente che
la misure contestate rispondono a valutazione meritale della competente autorità sanitaria, che si basa sulle attuali conoscenze e sullo stato attuale della ricerca scientifica;

Ritenuto inoltre che
anche la contestata chiusura domenicale dei negozi alimentari risponda alla difficile necessità di tener conto anche delle esigenze della salute dei lavoratori interessati, chiamati eccezionalmente a svolgere un servizio di pubblica necessità.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta l’istanza e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29.4.2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così dato in Trieste il giorno 10 aprile 2020.