Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ

 

N. Prot. 850/A.A25-2825

Roma, 17 aprile 2020


OGGETTO: “COVID-19. Procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed altri istituti indennizzatori”.
 

…omissis…

L’infezione da SARS-CoV-2 produce quadri clinici diversi, variabili da forme lievi, che guariscono senza esiti, a forme gravi fino al decesso. Il personale della Polizia di Stato è stato interessato dalla malattia con incidenza diversa a seconda della sede di servizio e con possibili modalità di contagio correlate all’attività lavorativa svolta, peraltro di non sempre facile individuazione in rapporto all’ubiquitarietà dell’agente infettante.
Pur se ad oggi non è documentato, nel personale delle forze di polizia, un rischio di contagio, e conseguentemente di malattia, superiore a quello della popolazione generale, è indubbio come particolari circostanze (missioni in zone a più alta incidenza, contatto con soggetti positivi per motivi di servizio, ecc.) possano assurgere sicuramente al ruolo di fattori causali in termini medico-legali.
In tal senso, pare opportuno richiamare la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni e infermità, disciplinata dal DPR 461/01, che può essere iniziata per atto di parte (art. 2) o d’ufficio (art. 3) ed è finalizzata ad ottenere benefici economici e/o pensionistici.
Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi del dipendente, entro sei mesi dal decesso,
Il procedimento è avviato d’ufficio dall’Amministrazione:
- quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene, e che dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità;
- in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Perché possa darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo, l’istanza deve essere presentata dal dipendente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione.
Oltre a questo percorso ordinario, si pone la problematica se le manifestazioni cliniche riconducibili a COVID-19, possano essere gestite in termini medico-legali quale infortunio sul lavoro, tramite modello ML/C, le cui procedure per il personale della Polizia di Stato sono state recentemente ridefìnite dalla lettera f-bis dell’art. 44 del [dlgs] D.P.R. 334/2000 e disciplinate dalla Circolare n. 850. A.A. 82697 del 09/04/2020 di questa Direzione.
In tal senso, non si pongono particolari problemi interpretativi circa l’ammissibilità tecnico giuridica della infezione da SARS-CoV-2 nelle fattispecie previste dall’art. 1880 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Diversamente dalla precedente normativa,¹ non sono più escluse le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive, essendo quest’ultime inquadrabili, peraltro, anche nella categoria degli infortuni sul lavoro tutelati dall’INAIL.²
In tali casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Per quanto invece concerne la definizione delle “lesioni traumatiche immediate o dirette” che debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta è necessario fornire alcune precisazioni.
In ambito medico-legale la configurazione dell’infortunio sul lavoro richiede che l’evento lesivo sia contratto in occasione di lavoro e in presenza di un rischio lavorativo specifico o, quantomeno, generico aggravato.
Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente.
In termini generali, il rischio generico aggravato è quello che incombe su tutta la popolazione ma maggiormente in una determinata attività lavorativa, mentre il rischio specifico riguarda esclusivamente ima determinata classe di individui che svolgono una definita attività lavorativa,
L’attività di servizio degli operatori di polizia eccezionalmente può essere ricompresa in quest’ultima categoria di rischio (come nel caso di operazioni di soccorso sanitario, attività ospedaliere, ecc.), mentre è possibile che si configuri quale rischio generico aggravato (servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità, ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali).
Per quanto concerne gli aspetti procedurali, è necessario precisare che l’apertura del Modello ML/C, nella fattispecie in esame, rimane limitata al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile, anche qualora preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva.
Il periodo minimo di incubazione di COVID-19, superiore a due giorni, non consente, infatti, di procedere all’apertura del Modello ML/C quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.
Tale impostazione, peraltro, si rivela di concreta utilità anzitutto per i casi di decesso di dipendenti a causa di COVID-19, in quanto consente di applicare la normativa vigente in materia di riconoscimento di “deceduto in servizio”, la quale prevede che il decesso sia avvenuto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio.³
In favore del personale delle Forze di Polizia che sia deceduto o che abbia riportato menomazioni permanenti a seguito di COVID-19, potranno essere valutati anche i presupposti per l’eventuale riconoscimento di “Vittima del dovere''' ai sensi della legge n. 266/2005.
La valutazione clinica e medico-legale della modalità di contagio, del ruolo del servizio svolto, del quantum lesivo e della menomazione conseguente, da condurre caso per caso, potrà consentire il riconoscimento dei benefici previsti qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dalle specifiche normative.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
F. CIPRANI
 

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¹ Legge 1 marzo 1952, n. 157.
² Vedasi circolare INAIL del 17 marzo 2020 avente per oggetto "Richiesta chiarimenti malattia/infortunio da COVID-19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari".
³ Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio”.