Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 24 aprile 2020, prot. n. 7216
Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni.


Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, all'articolo 90, comma 4, prevede che “Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL (oggi INAIL), che assicurerà la loro conservazione [...]" nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal medesimo articolo 90.
In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, che ha determinato l'adozione di misure straordinarie sull'intero territorio nazionale per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19, acquisito anche il parere dell'ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro il quale il medico addetto alla sorveglianza medica debba provvedere alla consegna della documentazione sanitaria, possa essere eccezionalmente differito.
Tanto premesso, si comunica che in via eccezionale la consegna dei documenti sanitari che, ai sensi del predetto articolo 90, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995, avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 23 febbraio 2020 - o in scadenze successive ad essa - potrà essere ugualmente effettuata entro la data del 31 luglio 2020.

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis