Regione Campania
Ordinanza 25 aprile 2020, n. 39
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia. - Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n. 32 del 12 aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, e, tra queste: “u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonchè di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale ”;
VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n. 19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchè i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale - in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di una serie di attività commerciali e produttive;
VISTO l’art. 1, comma 1 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale: “(omissis) f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; (omissis) aa) sono sospese le attività' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”;
VISTO l’art. 2, comma 10 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”;
VISTO l’art. 2, comma 12 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture”;
VISTO il Protocollo di cui al citato art. 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, come aggiornato in data 24 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, con la quale, tra l’altro, sono state confermate:
- le misure adottate con l’Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020, come confermata con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia con le seguenti precisazioni: “2. 1. È sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss. mm. ii. , oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente; .. (omissis). 2. 3 È demandato all’Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d’ora, anche in concerto con l’ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l’acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell’attività, in conformità ai documenti dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonchè delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato ”;
- le misure adottate con Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020, con la quale è stato tra l’altro disposto che “Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico
VISTA l’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020, con la quale, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza n. 32 del 12 aprile è stato disposto che “1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale: a) sono consentite le attività' e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2; (omissis). 2. È fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
CONSIDERATO
- che sulla base dei dati dell’Unità di Crisi regionale, risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto;
- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning"',
- sulla base del metodo sopra indicato, alla data odierna risulta consentita una ulteriore, graduale attenuazione di talune misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate, ferma la ineludibile esigenza di contenere la mobilità di massa, di evitare ogni forma di assembramento e di assicurare il rispetto del di stanzi amento sociale;
PRESO ATTO
- che l’Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica ed ha, all’uopo, in ottemperanza a quanto stabilito con ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, redatto apposito Protocollo di sicurezza, previa consultazione delle categorie produttive e delle parti sociali interessate a livello regionale dando priorità alle attività, tra quelle ad oggi consentite dal DPCM 10 aprile 2020, ritenute, per le loro caratteristiche intrinseche, a minore rischio di contagio e, pertanto, suscettibili di apertura;
RAVVISATO
-che, sulla base della situazione rappresentata, risulta possibile consentire, a parziale modifica delle misure adottate con ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, la graduale riattivazione delle seguenti attività: attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione dei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari; attività edilizia su committenza privata finalizzata alla manutenzione degli immobili adibiti ad attività commerciali o produttive, nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020);
- che, peraltro, occorre subordinare la riattivazione delle indicate attività e l’espletamento delle stesse all’adozione di tutte le misure riportate nel protocollo di sicurezza predisposto dall’Unità di Crisi regionale, sentite le associazioni di categoria e le parti sociali a livello regionale ed allegato al presente provvedimento;
- che risulta altresì consentito, secondo quanto condiviso anche con l’Unità di Crisi regionale, prevedere la possibilità di svolgimento di attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 decreto legge n. 18/2020, in forma individuale, con il rispetto di una distanza minima di almeno 2 metri da ogni altro soggetto e stabilendo apposite fasce orarie al fine di consentire il più agevole espletamento di adeguati controlli da parte delle Autorità competenti ;
RILEVATO
- che, successivamente alla pubblicazione dell’Ordinanza n. 37 sopra citata, sono pervenute richieste di chiarimenti e di parziali modifiche da parte degli operatori di settore, per lo più concernenti l’orario di esercizio e alcune prescrizioni del protocollo allegato A all’Ordinanza medesima;
RAVVISATA
- la necessità di accogliere le richieste pervenute, nei limiti rappresentati dall’Unità di Crisi, e di aggiornare il protocollo di sicurezza allegato sub A all’Ordinanza n. 37 cit. sostituendolo con il testo pervenuto in data odierna dalla stessa Unità di Crisi, dal quale risulta espunta la previsione dell’obbligo, da parte degli addetti alle attività di ristorazione, di indossare camici monouso e sovrascarpe, nonché rettificati alcuni errori materiali e precisato che la visita medica propedeutica all’ammissione del personale alle attività lavorative non è riservata al medico del lavoro;
VISTO l’art. 16 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:
a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art. 2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;
b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).
2. È approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.
3. A parziale modifica dell’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:
3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3. 1 e 3. 2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.
4. È fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020. È fatta salva ogni ulteriore disposizione statale recante misure precauzionali e di sicurezza eventualmente più restrittive.  
5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto legge n. 18/2020 da parte degli addetti alle consegne.
6. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto legge n. 18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie:
- ore 6,30-8,30;
- ore 19,00-22,00.
7. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3. 000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).
8. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 e all’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 e quelle dalle stesse confermate.
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza è, altresì, notificata all’Unità di Crisi regionale, all’ANCI, ai Comuni della regione, alle AASSLL e ai Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA
 

Allegato 1

Regione Campania

Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020


LINEE GUIDA
MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALE per I CANTIERI

Napoli, 25 aprile 2020

PREMESSA

Le presenti linee-guida si propongono di indicare quali siano le misure minime di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e di consentire una valutazione economica dei costi conseguenti all'applicazione delle suddette misure di prevenzione e protezione; esse sono valide fino alla data di scadenza dello stato emergenziale fissata al 31/7/2020, salvo quanto specificato nel prosieguo.
Le misure indicate nelle presenti linee-guida sono da intendersi integrative rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020, allegati n.4 e n.5. In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.
Le presenti linee-guida alla presente data di emissione sono coerenti con le indicazioni e i protocolli concordati tra Enti ministeriali, datori di lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, oltre che il protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020, e con le indicazioni di Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative quali INAIL, ASL, ecc.; esse tuttavia saranno aggiornate in funzione delle sopravvenienti disposizioni governative o regionali (DPCM, Ordinanze, ecc.) o prescrizioni e circolari INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro, man mano che saranno emesse per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria.
Ai cantieri oggetto delle presenti linee guida si applicano il Protocollo siglato tra Governo e Parti Sociali del 14 Marzo 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 Marzo 2020 sottoscritto dalle parti sociali del settore edile e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei cantieri edili tra il Ministro delle infrastrutture e trasposti, Anas Spa, REI, Ance, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL sottoscritto il 19 Marzo 2020.
Alle presenti linee-guida dovranno riferirsi i Piani di Sicurezza e coordinamento da adeguarsi a cura dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione alla luce dell'emergenza Coronavirus COVID19 in accordo con quanto indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed in adempimento agli obblighi previsti dall'art. dall'art.92, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08.
L'impresa esecutrice dei lavori sarà chiamata ad attuare concretamente le misure formulate nel presente documento, seppur con modalità autonomamente adottate, che andrà ad indicare sul proprio Piano Operativo di Sicurezza, che assumerà le caratteristiche di piano complementare di dettaglio.
Il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice metterà a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento adeguato alle presenti linee-guida.
Il Datore di Lavoro provvederà ad adeguare il Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti delle seguenti linee guida con il coinvolgimento dei RLS /RLST nelle modalità previste dalla vigente normativa e secondo quanto previsto dal punto 12 del Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali e dagli specifici protocolli di settore, anche con l'ausilio degli Enti Bilaterali di settore territorialmente competenti (CPT).
Ove previsto l'obbligo di sua redazione, il committente provvederà ad integrare il PSC con le misure contenute nelle presenti linee guida.
In attuazione di quanto previsto al comma 13 del Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali, viste le specificità del settore (presenza di piccole imprese) sarà costituito su base territoriale/regionale l'Osservatorio di cui al paragrafo 11 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020. La piena attuazione delle misure previste nelle presenti linee guida e nelle fonti normative e pattizie citate sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio regionale coadiuvato dall'assistenza tecnica della bilateralità edile e dagli RLS/RLST.
La Regione predisporrà inoltre un piano straordinario di controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza anti-COVID19 nei cantieri per mezzo delle autorità competenti che agiranno anche dietro segnalazione dei soggetti componenti l'Osservatorio e/o degli RSLT.
Le presenti linee guida sono automaticamente da considerarsi integrate ed adeguate ad ogni ss.mm.ii. di tutti i sopracitati atti e provvedimenti, oltre che integrate da eventuali ulteriori provvedimenti.
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come le sindromi respiratorie, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.
Il nuovo virus SARS-CoV-2, come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), è l'attuale virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus". La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID19".
L'ICTV ha classificato il COVID19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro. Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto.
La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
 

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED ORGANIZZATIVE

In considerazione degli elementi di rischio individuati si indicano le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel "Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per l'identificazione delle misure più appropriate da intraprendere si fa presente il riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".
All'art. 1 fornisce le seguenti definizioni:
• sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
• sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
• sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
• sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
• sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore; sono effettuate da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest'ultimi.
La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute individua le attività di pulizia e di sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID19; in particolare viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia e sanificazione con prodotti chimici, dovrà essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La prevenzione del COVID19 passa anche attraverso l'informazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio da integrare con i modelli con allegato 1, allegato 2 e quelli tratti dalle linee guida CNCPT-con particolare attenzione alla normativa della privacy, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.
Al fine di garantire al lavoratore il diritto alla mobilità legato a "comprovate esigenze lavorative" il datore di lavoro produrrà e consegnerà al dipendente una dichiarazione attestante il rapporto e l'ubicazione del cantiere/unità produttiva presso il quale il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione.
Tale dichiarazione sarà esibita dal lavoratore alle autorità preposte in caso di controlli in itinere unitamente al modello di autocertificazione previsto dalle norme a quella data.
Per garantire altresì la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266 e 286 del decreto legislativo 81/2008 (Testa Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" rif. DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi su qualunque area del territorio Italiano, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà informare ogni lavoratore su:
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, di comunicarli al datore di Lavoro della propria Impresa e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà consegnare al coordinatore per la sicurezza una dichiarazione scritta nella quale affermi:
• di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel Piano Operativo di Sicurezza il rischio da agenti biologici virali;
• di avere adottato tutte le misure anti-COVID19 in conformità del PSC;
• di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
• di avere adottato in cantiere misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell’utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3/N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc.;
• di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro, il proprio ufficio del personale e contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
• di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
• di aver evidenziato l'indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi (thermoscan, misuratori rapidi della temperatura corporea, ad infrarossi, senza contatto ecc.).
 

SEGNALETICA/DEPLIANTS

L'impresa esecutrice informerà tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli o depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
• il comportamento corretto da tenere sul luogo di lavoro e procedure di sicurezza;
• il modo corretto della pulizia e disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica;
• le procedure di corretta prassi igienica personale e dell'ambiente lavorativo;
• l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
 

MODALITÀ DI INGRESSO SUI SITI DI LAVORO

Il Datore di lavoro quale misura preventiva chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e restituire firmato il modulo in ALLEGATO 1 alle presenti linee-guida.
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Nel caso in cui una persona presente in cantiere presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il Datore di Lavoro o in caso di sua assenza momentanea, il preposto o l'addetto alle emergenze, procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si tratta di caso sospetto.
Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate; se possibile (qualora ci sia lo spazio sufficiente) si raccomanda in un apposito locale (in caso di mancanza di spazio un qualunque altro locale purché senza persone) e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il locale (apposito o provvisorio) utilizzato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo l'uscita del sospetto ammalato dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.
Inoltre bisognerà avvisare le persone con cui il sospetto ammalato è venuto a contatto e far attendere anche ad esse l'arrivo delle autorità sanitarie competenti per ricevere istruzioni, lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con il sospetto ammalato; infine, eliminare in sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di carta utilizzati. La rilevazione della temperatura - da eseguirsi ogni giorno prima dell'inizio del turno di lavoro è condizione necessaria per consentire l'accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore.
Le operazioni dovranno essere svolte, ove possibile, in un locale riservato allo scopo con ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a cura di un preposto, con annotazione dell'avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a garantire con personale responsabilità l'assoluta riservatezza su quanto riscontrato.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora questo sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso ai locali aziendali e/o cantiere e fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19).
Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" della persona che sia stata riscontrata positiva.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere.
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, bisognerà assicurare delle modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e anche nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEL CORSO DELL'ORARIO DI LAVORO IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e senza recarsi autonomamente al pronto soccorso.
Quindi si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.
Il locale usato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.
L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il C0VID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativa- mente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA

La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli sanitari e privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generate, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
La visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da ripetersi periodicamente, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.
A tale scopo, ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al Datore di lavoro la scheda personale di cui all'ALLEGATO 2.
Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro dell'impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il Datore di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19.
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Inoltre, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarò poi redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti.
 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei re parti/uffici coinvolti.
Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare "mascherina e guanti" ogni qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da personale/autisti esterni.
Si raccomanda per il personale preposto a contatti con visitatori, fornitori, ecc. di munirsi di visiera integrale personale da pulire dopo ogni uso.
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; chiunque accederà al cantiere per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto (misura della temperatura corporea). Per tale ragione il responsabile del cantiere dovrà far presente l'obbligo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale.
Per i cantieri di opere pubbliche ovvero laddove si prevedono possibili permanenze superiori all'ora per fornitori, trasportatori, ecc., dovranno essere previsti servizi igienici dedicati (bagni chimici) con pulizia giornaliera degli stessi.
 

ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

Ridurre gli spostamenti tra le varie aree di impianto/cantiere quando non è necessario.
Organizzare le lavorazioni o turni di lavoro limitando al minimo il personale presente nel cantiere o in una determinata area di lavorazione.
Se l'azienda ha un servizio di trasporto organizzato, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
È necessario ridurre il numero di lavoratori in automobile garantendo un opportuno distanziamento e comunque muniti di mascherina e guanti; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. Per i furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all'ampiezza del mezzo e comunque muniti di mascherina e guanti.
È vietato in generale stare/sostare in gruppi di più di 3-4 persone alla volta, in base alla disponibilità degli spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale di 1 m.
Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (ben maggiore di 1) m dalle persone presenti.
Attivare modalità di comunicazione attraverso mail, Skype, etc.... evitando le riunioni.
Tra i vari responsabili aziendali ridurre le comunicazioni dirette favorendo l'uso di videochiamate attraverso Skype, WhatsApp, etc....
È necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere o, eventualmente, solo dai dipendenti preposti al servizio di sanificazione qualora l'azienda sia in possesso della qualificazione.
Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con soglia minima come prevista nel PSC, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi chiusi.
Nel caso di presenza di una persona con COVID19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminate, devono essere sanificate prima di consentire nuovamente il loro utilizzo da parte dei lavoratori. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI in funzione dell'attività svolta (mascherina chirurgica nella generalità dei casi, filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 se necessario in caso di uso di particolari sostanze che richiedono apposita prevenzione, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso e possibilmente impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI -svestizione). Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza.
Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
• Scrivanie e tavoli;
• Porte e maniglie;
• Sedie;
• Muri;
• Schermi;
• Finestre;
• Smartphone, Tablet;
• Pulsantiere della telefonia fissa, dei distributori automatici, codice d'ingresso ai locali;
• Abitacoli dei mezzi di cantiere (gli autoveicoli di cantiere devono essere frequentemente igienizzati e deve essere regolamentato l'uso del numero di lavoratori consentito).
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Ciascun'impresa esecutrice metterà a disposizione del personale presente in cantiere idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. In particolare, il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità dell'ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.
In alternativa all'ultima prescrizione, qualora non fosse possibile attuarla a causa di particolarità del cantiere, dovranno essere fornite ai lavoratori, con cadenza settimanale, delle confezioni tascabili (250 mi) di gel igienizzante.
 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA/REFETTORIO, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.,.)

L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro tra le persone che li occupano.
Nei locali refettorio/mensa, per garantire le idonee distanze, dovrà essere valutata la necessità di istituire pause pranzo scaglionate di circa 30 minuti.
Nei cantieri privi di locale per la consumazione dei pasti è ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri e con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari.
Bisognerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. L'incremento di tali spazi sarà in funzione del numero dei lavoratori presenti in cantiere.
È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il rispetto di avere massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l'una e l'altra persona di almeno un metro). È obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o doccia uno alla volta (ogni persona potrà accedere a tali locali solo dopo che sarà uscita la persona che lo occupava).
Sono vietate le "pause caffè" in gruppo (al massimo 2 persone per volta, mantenendo sempre la distanza tra l'una e l'altra di almeno un metro.
DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI BICCHIERI, CUCCHIAINI O ALTRO.
DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIO DI TELEFONI CELLULARI.
 

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Non sono consentite riunioni, eventi interni, e attività di informazione e formazione se non da remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia oltre che l'areazione dei locali.
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.lgs. 81/2008e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.
I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., avranno l'obbligo di:
• utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
• aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
• non apportare modifiche ai DPI forniti;
• segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
• verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità dei DPI;
• seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.
• A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:
• Protezione delle vie respiratorie;
• Protezione degli occhi;
• Protezione delle mani;
• Protezione del corpo.
Le protezioni delle vie respiratorie -classificate come DPI di III Categoria -proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.
Per la protezione dal COVID19 sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico, in caso d'uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.
Si prevede l'obbligo delle mascherine tipo FPP2 o FPP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche lavorazioni.
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, "invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra". Lo spiega l'organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un video tutorial pubblicato sul suo sito web:
• Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone;
• Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
• Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;
• Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;
• Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla im-mediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) devono essere anche conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
L'uso corretto dei DPI NON annulla il rischio, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti accettabili.
Il responsabile della sicurezza, prima della riapertura del cantiere, dovrà aggiornare il PSC e individuare i relativi maggiori oneri.
 

ONERI DELLA SICUREZZA

Gli Oneri della Sicurezza in ragione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al momento saranno determinati da un prezziario costi sicurezza unico regionale redatto in funzione delle misure e regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative. Nel caso tale prezzario non fosse ancora stato pubblicato, le attività anti COVID19 previste dal PSC saranno risarcite a piè di lista, previa presentazione delle relative fatture, aumentate delle spese generali pari al 15% degli importi fatturati.
 

NUMERI UTILI

L'Unità di Crisi invita a recarsi nei pronti soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.
È attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Numeri verdi istituito dalla Regione Campania: 800 90 96 99
AL FINE DI ORIENTARE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA COVID-19, GLI OPERATORI (RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE E IMPRESE, ETC.) FARANNO RIFERIMENTO AL MANUALE PRODOTTO DAL CNCPT.

ALLEGATO 1 - MODELLO DI DICHIARAZIONE
ALLEGATO 2 - MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE



Allegato sub 2

Regione Campania

Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020


PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA per le ATTIVITÀ E I SERVIZI DI RISTORAZIONE, con la modalità di prenotazione telefonica o on line e consegna a domicilio, oltre che per le ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTA, CARTONE, CARTOLERIA E LIBRI.
 

1. Misure generali, applicabili a tutte le attività.
1.ln via preliminare si ritiene necessario che l’apertura delle attività venga preceduta da un intervento di sanificazione dei locali interessati, certificato da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest’ultimi.
Il suddetto il certificato dovrà essere esposto presso la sede dell’attività stessa.
Inoltre, laddove siano presenti impianti di ventilazione/climatizzazione, deve essere garantita la disinfezione anche di quest’ultimi e, ove necessario, la sostituzione dei filtri.
2. Successivamente all’apertura deve essere garantita la disinfezione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d'aria. Tale disinfezione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazione pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o di altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, tavoli, servizi igienici eco.).
Gli adempimenti di sanificazione e di disinfezione devono essere previsti in un documento nel quale sono descritte le attività, la loro periodicità, le schede dei prodotti utilizzati; l’attività eseguita dovrà essere riportata - da parte del titolare dell’attività - ordinariamente in un registro da esibire in caso di controlli da parte degli organi preposti.
3. L’ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica che verifichi e certifichi il buono stato di salute dell’interessato, effettuata da qualunque medico esercente la professione ed iscritto all’ordine. La visita medica, da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, sarà diretta ad accertare l’assenza di sintomatologia da COVID 19 e in particolare verterà sull’accertamento dell’assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi. È necessario che venga rilevata la temperatura corporea a ciascun dipendente prima dell’avvio delle attività lavorative e che venga inibita l’attività in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 c°. È fatto obbligo di tenere a disposizione, negli ambienti di lavoro, gel o altre sostanze igienizzanti.

II. Misure specifiche per le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gastronomie, gelaterie, pasticcerie).
1 - Premesse e richiamate tutte le normative che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli alimenti secondo i piani di autocontrollo previsti dalla HACCP, per i servizi di ristorazione nei locali devono essere sempre garantite le distanze di sicurezza tra i dipendenti distanziando le postazioni di lavoro e modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo.
I lavoratori devono essere formati e sensibilizzati sulle nuove norme e sulla necessità di adottare misure igieniche più stringenti (lavare le mani più spesso del solito, non toccare il volto, ecc), mentre gli utensili e le superfici della cucina devono essere igienizzati con maggiore frequenza. Per garantire la sicurezza dei dipendenti, i datori di lavoro devono fornire appositi dispositivi di protezione, cioè mascherine e, ove possibile utilizzarli, guanti.
2. Per quanto riguarda i fornitori, deve essere limitato l’accesso a persone esterne ed evitato il contatto tre queste e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica.
3. Per quanto riguarda la consegna a domicilio, deve essere mantenuta una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini, e devono essere utilizzati zaini o contenitori termici per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo. Particolare cura dovrà essere portata nel sanificare i mezzi ed i contenitori per il trasporto. Il fattorino dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali, cioè mascherina e guanti monouso; il destinatario della consegna dovrà indossare mascherina e guanti monouso in caso di pagamento in contanti. Nel caso di pagamento on line la consegna potrà essere effettuata lasciando il prodotto all’esterno del domicilio del destinatario che potrà ritirarlo quando il fattorino si sarà allontanato.

III. Misure specifiche per le attività di cartolerie e librerie.
1. La presenza all’interno del negozio è così regolata, sulla base della superficie dello stesso:
- fino a 20 m²: 1 addetto alle vendite + 1 cliente all'esterno dell'esercizio commerciale;
- da 20 a 40 m²: 1 addetto alle vendite + 1 cliente presente nel punto vendita;
- da 40 m² a 120 m²: max 4 persone, tra addetti alle vendite e clienti presenti nel punto vendita;
- da 120 m² a 200 m²: max 6 persone, tra addetti alle vendite e clienti, presenti nel punto vendita;
- oltre i 200 m²: max 10 persone, tra addetti alle vendite e clienti.
2. È fatto obbligo sia agli addetti alle vendite che ai clienti di indossare mascherine e guanti, e di garantire una distanza interpersonale di mt. 1,80.

IV. RINVIO.
Le presenti misure sono da intendersi integrative rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020, allegati n. 4 e n. 5. In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.