Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 28 aprile 2020
Validità: dal 4 maggio 2020
Parti: Abi e e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Credito, Abi
Fonte: fisac-cgil.it


Protocollo condiviso
Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26 aprile 2020


Il 28 aprile 2020, Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, le lavoratrici e i lavoratori del settore, le imprese associate ad Abi, le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e l'Associazione Bancaria Italiana sono consapevoli della particolare situazione che sta attraversando il Paese e del ruolo e della funzione che singolarmente e congiuntamente rivestono a supporto del tessuto economico nazionale, dei territori, dei cittadini e delle famiglie italiane;
- tutti i provvedimenti assunti dalle Autorità competenti per combattere la diffusione del virus - da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 - hanno comunque garantito l'erogazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, in considerazione del loro ruolo di infrastruttura strategica per il Paese;
- le Parti nazionali continuano a seguire costantemente con prioritaria attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19 e collaborano con responsabilità per fare adottare nel modo più celere le misure più idonee per dare concreta attuazione ai provvedimenti volta per volta assunti dalle competenti Autorità;
- in tale prospettiva hanno individuato con il Protocollo condiviso del 16 marzo 2020 le misure idonee per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus nel settore bancario;
- con l'integrazione del 24 marzo - in relazione alla fase di massima diffusione dell'epidemia anche con riferimento a particolari aree del Paese - le Parti hanno individuato ulteriori misure da adottare comunque su tutto il territorio nazionale per far fronte alla situazione di massima emergenza;
- il sostegno all'economia del Paese, che sta attraversando una fase particolarmente difficile e critica, richiede la continuità nell'erogazione dei predetti servizi svolti dal settore, in particolare per trasferire alle famiglie e alle imprese - anche al fine di difendere l'occupazione nel tessuto produttivo - le importanti misure economiche decise dal Governo e dal Parlamento;
- la predetta continuità nei servizi esige comunque il mantenimento della prioritaria attenzione ad assicurare adeguati livelli di protezione e le condizioni di salute e sicurezza per tutte le persone interessate, lavoratrici/lavoratori e clientela, quale condizione essenziale e necessaria;
- in riferimento all'evoluzione della situazione epidemiologica ed all'avvio della c.d. “fase 2” con ripresa progressiva di attività produttive finora sospese nonché al DPCM 26 aprile 2020, con il presente Protocollo le Parti - anche alla luce della positiva esperienza fin qui maturata - intendono individuare le norme igienico-sanitarie, al cui rispetto è condizionata la garanzia dei servizi bancari, finanziari, assicurativi ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. ee), del DPCM 26 aprile 2020;
- con le misure igienico-sanitarie che seguono, le Parti intendono continuare ad indicare alle imprese l'adozione delle misure idonee a garantire i livelli di tutela per le persone, cosi da consentire la continuità dei servizi nonché al loro graduale e progressivo completo rispristino, attraverso l'adozione di misure ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per adempiere alle disposizioni delle autorità e l'adeguamento dell'organizzazione al nuovo contesto senza abbassare il livello di attenzione sulla sicurezza delle persone;
- ai sensi dell'art 2, comma 6, ultimo periodo del DPCM 26 aprile 2020 la mancata attuazione del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al rispristino delle condizioni di sicurezza.

Distanziamento interpersonale quale strategia di prevenzione
- Il distanziamento interpersonale di almeno un metro continua a costituire la misura principale - pur non esclusiva - di prevenzione e contrasto;
- pertanto le Parti invitano i cittadini a contribuire al massimo alla lotta al coronavirus evitando ogni rischio di contagio, ricorrendo prioritariamente per le proprie esigenze ai canali internet/mobile e ai bancomat;
- l'ampio e diffuso ricorso al lavoro agile continua - in questa straordinaria contingenza - a costituire un utile e modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, riducendo significativamente le occasioni di contatto all'interno dei luoghi stessi e favorendo il distanziamento interpersonale;
- tenuto anche conto dell'importanza fondamentale del contact-tracing in tutte le politiche di contrasto all'epidemia in corso, alla luce di quanto verrà disposto dalle competenti Autorità, le Parti svolgeranno le opportune valutazioni;

Informazione
- Nella consapevolezza dell'importanza di una corretta e diffusa informazione, le aziende, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informano tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa:
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura, altri sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
o il conseguente impegno di ciascuno a misurare quotidianamente la temperatura con l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
o l'esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, o in alternativa presidi di protezione individuale previsti dai provvedimenti tempo per tempo;
o le misure adottate cui il personale deve attenersi per il corretto utilizzo dei DPI ove previsti;
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
o le misure contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute.

Accesso fornitori
- Per l'accesso dei Fornitori vengono adottate le seguenti misure:
o viene ridotto, per quanto possibile, l'accesso dei fornitori; qualora fosse necessario l'ingresso di fornitori esterni (trasporto valori, impresa di pulizie, manutenzione, servizi informatici, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, in particolare al rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; a tal fine le aziende forniscono adeguata informativa alle imprese esterne che svolgono servizi all'interno dei luoghi di lavoro, valutando le modalità più adeguate;
o se presente un servizio di bus/navetta per il trasporto dei lavoratori, si rispetti la distanza interpersonale di un metro per ogni mezzo utilizzato e per ogni corsa, con eventuale incremento delle stesse.

Pulizia e sanificazione in azienda
- l'azienda assicura idonei livelli di pulizia dei locali, degli ambienti e delle aree comuni e la loro periodica sanificazione con prodotti igienizzanti secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'ISS, nonché l'idonea manutenzione degli impianti di areazione anche in occasione del prossimo periodo estivo;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione straordinaria dei suddetti nonché degli strumenti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; ad analoga sanificazione straordinaria si procede in caso di chiusura per caso sospetto di COVID-19 con grave sintomatologia;
- occorre garantire la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori nelle aree break, la cui frequentazione viene disciplinata contingentando l'accesso, contenendo i tempi di sosta nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

Precauzioni igieniche sanitarie
- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia;
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; gli stessi saranno disponibili per tutti i lavoratori in luoghi facilmente individuabili;
- il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro - anche attraverso un'adeguata gestione delle postazioni e delle presenze in contemporanea - costituisce principale misura di contenimento anche nei casi di uffici caratterizzati da layout “open space”. Laddove non fosse possibile rispettare la predetta distanza interpersonale e non siano introdotte barriere separatorie si adotteranno strumenti di protezione individuale.

Dispositivi di protezione individuale - Servizi a contatto con il pubblico
- Alla luce delle previsioni governative relative alla garanzia dei servizi bancari, finanziari e assicurativi contenute nei provvedimenti normativi, particolare attenzione deve essere dedicata alle persone a contatto con il pubblico e alle relative misure, anche nell'interesse della clientela:
o le aziende privilegiano l'utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all'esterno delle filiali; a tal fine si impegnano a darne comunicazione alla propria clientela e/o ad esporre opportuni avvisi all'esterno delle filiali; privilegiano inoltre i canali remoti per lo svolgimento dell'attività commerciale verso la clientela;
o tenuto conto che quanto previsto nel DPCM 26 aprile 2020 relativamente alla mobilità delle persone e quanto indicato in premessa comportano una possibile maggior affluenza di clienti in filiale, le Parti si incontreranno l'8 maggio 2020 per individuare modalità di prosecuzione del servizio alla clientela in filiale anche in alternativa alle modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza;
o fermo quanto previsto all'alinea che precede in merito al mantenimento allo stato della modalità per appuntamento, nelle aree in cui l'aggravamento del rischio sanitario, determini l'introduzione di misure di contenimento ai sensi dell'art. 2, co. 11, DPCM 26 aprile 2020, le modalità di prenotazione con appuntamento verranno comunque applicate oltre ad essere valutate con particolare attenzione le misure di riduzione dell'operatività e di ricorso ad ulteriori soluzioni;
o con riferimento ai dispositivi di protezione individuale e in particolar modo alle “mascherine” di cui si provvederà a fornire tutto il personale, gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e internazionali;
o qualora si possano prevedere picchi di affluenza in filiale in particolari situazioni, verranno effettuate le opportune segnalazioni alle autorità competenti affinché approntino le conseguenti misure di sicurezza.

Organizzazione aziendale (aperture e orari di sportello, turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze, rimodulazione dei livelli produttivi)
- Anche ai fini di quanto sopra richiamato in merito alla modulazione dell'operatività e al ricorso al lavoro agile quali misure per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro, le aziende possono organizzare la presenza alternata del personale nelle relative sedi di lavoro, siano esse filiali che uffici di direzione generale, assicurando la sanificazione delle superfici e degli strumenti di lavoro in occasione dei cambi di turno;
- è essenziale evitare assembramenti in entrata e uscita dai luoghi di lavoro nonché tenere conto delle politiche di trasporto pubblico: pertanto con particolare riferimento alle sedi aziendali con maggior numero di dipendenti, l'articolazione di orario per gruppi differenziati sarà fissata dall'azienda all'interno del periodo compreso tra le ore 7:00 e le ore 19:30, con possibile riduzione a mezz'ora dell'intervallo. Tenuto conto della motivazione di salute pubblica delle predette articolazioni, limitatamente alla durata della presente emergenza le stesse non comporteranno erogazioni di indennità;
- gli spostamenti all'interno delle sedi aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità “in remoto”; ove non possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è favorita, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione;
- non si procede a missioni in Italia e all'estero, salvo i casi di emergenza, quali ad esempio le esigenze per assicurare la continuità operativa.

Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre, sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile e, salve diverse esigenze di assistenza, recarsi al proprio domicilio e avvertire il proprio medico curante;
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'ufficio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Sorveglianza sanitaria
- La sorveglianza sanitaria ordinaria prosegue in coerenza con l'attuale fase di emergenza che determina la limitazione degli spostamenti;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro
- il medico competente collabora con il datore di lavoro, in particolare, nel reinserimento lavorativo con pregressa infezione da COVID-19 e nella identificazione di soggetti con particolari situazioni di fragilità.

Analisi congiunta
Le Parti nazionali proseguiranno l'analisi congiunta dell'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità per aggiornare il presente Protocollo. Ciascuna Organizzazione sindacale potrà farsi assistere da un RLS.
Le Parti riconoscono ai fini della gestione dell'emergenza la centralità sia di una tempestiva e continua informazione agli organismi sindacali aziendali/di Gruppo, ferma l'immediatezza richiesta dall'emergenza nell'adozione delle misure decise, sia del dialogo con gli stessi organismi sull'applicazione del presente Protocollo.
Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in merito all'interlocuzione tra i RLS e le competenti strutture aziendali (RSPP, etc.).

Decorrenza e Scadenza
Il presente Protocollo decorre dal 4 maggio 2020 sino alla cessazione delle misure di emergenza adottate dal Governo.