PROTOCOLLO D'INTESA TRA
Regione Lazio, Anci-Lazio, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnca, Cgil, Fp Cgil Roma Lazio, Spi Cgil Roma Lazio, Usr Cisl Lazio, Cisl Fp Lazio, Fnp Cisl Lazio, Uil Roma Lazio, Uil Fpl Lazio, Uilp Lazio su servizi educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'articolo 48 del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”) recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e dell'articolo 9 decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID- 19».

 

la Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212, - *** - nella persona del vicepresidente Daniele Leodori (nel seguito denominata Regione)

E

L'Associazione regionale Comuni Italiani - con sede in via dei Prefetti, 41, Roma, ***, di seguito denominata ANCI, nella persona di Riccardo Varone, ***, in qualità di presidente;

E

Il Forum del Terzo Settore Lazio, con sede in via Filippo Corridoni 13, 00195 Roma, ***, di seguito denominato Forum, nella persona di Francesca Danese, ***, in qualità di portavoce;

E

Lega Regionale Cooperative e Mutue Del Lazio, con sede in piazza Fernando De Lucia, 35, 00195, Roma, ***, di seguito denominato Legacoop Lazio, nella persona di Anna Vettigli, *** in qualità di responsabile Legacoopsociali Lazio;

E

Confcooperative Federsolidarietà Lazio con sede in via D'Azeglio, 33, 00184, Roma, ***, nella persona di Filomena Iezzi, *** in qualità di presidente Confcooperative Federsolidarietà Lazio;

E

Associazione Generale Cooperative Italiane Lazio con sede in via Benedetto Croce, 38/40, 00142 Roma, ***, di seguito denominato Agci Lazio, nella persona di Marco Olivieri, ***, in qualità di delegato per la presidenza Agli Lazio;

E

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza Lazio, con sede in via Santa Maria Maggiore, 148, 00184, Roma, ***, di seguito denominato CNCA Lazio, nella persona di Tatiana Agostinello, ***, in qualità di presidente di CNCA Lazio;

E

Cgil Roma Lazio, con sede in via Buonarroti 12, Roma, ***, di seguito denominato Cgil Roma Lazio, nella persona di Michele Azzola, ***, in qualità di segretario generale;

E

Fp Cgil Roma Lazio, con sede in via Buonarroti, 12, Roma, ***, di seguito denominato Fp Cgil Roma Lazio nella persona di Giancarlo Cenciarelli, ***, in qualità di segretario generale;

E

Spi Cgil Roma Lazio, con sede in via Buonarroti, 12 Roma, ***, di seguito denominato Spi Cgil Roma Lazio nella persona di Alessandra Roma, *** in qualità di segretario generale;

E

Usr Cisl Lazio, con sede in via Ludovico Muratori, 29, Roma, ***, di seguito denominato Cisl Lazio, nella persona di Enrico Coppotelli, ***, in qualità di segretario generale;

E

Cisl Fp Lazio, con sede in via Ferruccio, 9, Roma, ***, di seguito denominato Cisl Fp Lazio, nella persona di Roberto Chierchia, ***, in qualità di segretario generale;

E

Fnp Cisl Lazio, con sede in via Po, 19, Roma, ***, di seguito denominato Fnp Cisl Lazio, nella persona di Paolo Terrinoni, ***, in qualità di segretario generale;

E

Uil Roma Lazio, con sede in via Cavour, 108, Roma, ***, di seguito denominato Uil Roma Lazio, nella persona di Alberto Civica, ***, in qualità di segretario generale;

E

Uil Fpl Lazio, con sede in via dei Valeri, 1, Roma, ***, di seguito denominato Uil Fpl Lazio, nella persona di Sandro Bernardini, ***, in qualità di segretario generale;

E

Uilp Lazio, con sede in via Cavour, 228c, Roma, ***, di seguito denominato Uilp Lazio, nella persona di Oscar Capobianco, ***, in qualità di segretario generale;
 

Congiuntamente le parti:
 

VISTI
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID- 19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM all'intero territorio nazionale;
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
l'Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nel caso di: - spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all'adempimento di un dovere, da motivi di salute; - spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate; - spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall'ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell'8 marzo 2020; - spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.
l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, concernente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”, emanata sulla base dello schema di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, che contiene disposizioni in merito ai soggetti disabili assistiti in strutture sociosanitarie;
l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13 marzo 2020, concernente Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, che contiene disposizioni in merito all'assistenza socio sanitaria, e all'attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale,
l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00013 del 20 marzo 2020, concernente Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.
la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare: - l'articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da assicurare nel territorio regionale;
il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, cosiddetto “Cura Italia” ed in particolare:
- l'articolo 47, che dispone la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali a carattere socio- assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e prevede la possibilità di attivare interventi indifferibili per persone disabili;
- l'articolo 48 comma 1, che dispone che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, “le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”; e che “tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti”;
- l'articolo 48 comma 2, che autorizza le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e disabili, “al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo”, dunque adottando nella pratica un sistema di pagamento articolato in due quote: la prima pari “[a]ll'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi”; la seconda che “sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso”;
- l'articolo 48 comma 3, che dispone che i pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione del ricorso agli ammortizzatori sociali.
ATTESO che l'articolo 48 del decreto-legge n. 18/2020 si colloca all'interno di una normativa emergenziale la cui ratio è ravvisabile, oltre che nella protezione della salute pubblica, nel sostegno al sistema produttivo e nella salvaguardia della forza lavoro, e a tal fine dispone che le pubbliche amministrazioni debbano fornire i servizi, anche in forme diverse, con l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori ed utenti, secondo le priorità individuate dalle stesse pubbliche amministrazioni in coprogettazione con i soggetti gestori.
RILEVATA l'esigenza condivisa di Regione, Enti locali, soggetti gestori e parti sociali di rendere operative ed accompagnare le disposizioni previste dalle norme sopracitate nel contesto regionale laziale, nell'obiettivo primario e comune di individuare protocolli condivisi per mettere in atto forme di sostegno concreto alle famiglie e gli utenti in un momento di sospensione dei servizi e delle attività assistenziali, educative, di socializzazione e cura e di salvaguardia del massimo della retribuzione contrattuale dei lavoratori operanti nei servizi.
RITENUTO che, in un quadro di misure restrittive giustificate dalla eccezionalità della presente fase emergenziale , in cui le istituzioni stanno chiedendo alle persone che non abbiano motivi di necessità o di lavoro in servizi e attività essenziali di stare a casa, e all'intera comunità regionale a collaborare per contenere la diffusione del virus e salvaguardare la salute delle persone così come la tenuta del sistema sanitario e sociosanitario, è doveroso e necessario non lasciare sole le persone più fragili e fornire una risposta di sostegno concreto ai bisogni di famiglie e persone sole.
CONSIDERATO inoltre che le attività di socializzazione e relazionali, anche a distanza, hanno un valore significativo nel sostegno alle famiglie e alle persone per ridurre l'isolamento sociale e stimolare la capacità di far fronte in maniera positiva alla situazione di emergenza e alle misure restrittive volte al contenimento del virus COVID-19.
CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 conferma la piena attività dei servizi di cui ai codici ATECO 87 e 88, compresi, dunque, quelli collettivi convertiti in forma individuale domiciliare e/o a distanza, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020.
CONSIDERATO che il DPCM 22 marzo 2020 conferma, altresì, la piena attività dei servizi di cui al codice ATECO 85 e, dunque, anche dei servizi di supporto, con particolare riferimento all'assistenza scolastica in favore degli alunni con disabilità, opportunamente convertita, ai sensi del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, art. 9, comma 1.
CONSIDERATO che la conversione in legge del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, cosiddetto “Cura Italia”, potrà modificare i contenuti degli artt. 47 e 48
RICHIAMATE inoltre le indicazioni indicate nel «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro». sottoscritto dalle parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, il 14 marzo 2020 e il Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto in data 24 marzo 2020 da CGIL CISL UIL e Ministro della Salute.
- Si ritiene, pertanto, opportuno procedere, tenuto conto delle considerazioni sopra richiamate, alla sottoscrizione del presente Protocollo allo scopo di facilitare la collaborazione tra le Parti a livello territoriale per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, cosiddetto “Cura Italia”, fermo restando che a fronte di eventuali modifiche da apportare in base alla conversione in legge del suddetto decreto le parti si reincontreranno per modificare il presente Protocollo.
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI DEFINISCE E SI STIPULA

Art. 1 (Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
 

Art. 2 (Finalità)

Il presente Protocollo è finalizzato alla collaborazione tra le Parti per facilitare a livello territoriale l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, cosiddetto “Cura Italia”.
 

Art. 3 (Impegno tra le parti e Co- progettazione)

Le parti si impegnano a dare attuazione all'articolo 48 del dl 18/2020 creando le condizioni per dare risposte urgenti ai bisogni delle famiglie degli anziani, dei disabili e delle persone in difficoltà e salvaguardare la continuità retributiva dei lavoratori operanti nei servizi nella garanzia della retribuzione prevista in base ai contratti individuali.
I gestori dei servizi, che operano in convenzione, concessione o appalto, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi, assicurano la collaborazione attiva e si impegnano a erogare prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione per rispondere quanto più possibile alle richieste di sostegno degli utenti.
A questo fine, garantiscono l'attivazione di forme alternative di prestazione, con particolare riferimento agli interventi domiciliari, a quelli “a distanza”, oltre che ad ogni altra modalità consentita dalle norme in vigore.
Gli enti locali assicurano l'introduzione di procedure idonee all'attivazione d'urgenza, operando in favore della massima riduzione dei tempi necessari all'avvio dei servizi, fatta salva la possibilità di intervenire, successivamente e per tutta la durata del periodo di emergenza, al fine di calibrare l'erogazione su elementi contestuali ed esigenze eventualmente non riscontrati in fase d'avvio, così come previsto dallo strumento della co- progettazione.
Pertanto, per far fronte alle nuove esigenze insorte a seguito dell'emergenza coronavirus, che ha comportato la sospensione dei servizi educativi e scolastici, nonché delle attività sociosanitarie e socioassistenziali, i comuni, singoli o associati, e i distretti sociosanitari riorganizzano le relative attività in funzione dei nuovi e diversificati bisogni delle comunità locali secondo il metodo della co-progettazione. Per tale scopo:
1. Definiscono i criteri di priorità con cui riorganizzare i servizi e le attività stesse, anche in risposta a nuovi bisogni che emergono durante la fase di emergenza;
2. Attuano la riorganizzazione dei servizi e delle attività di cui al comma 1 del decreto legge n.18 del 2020 avvalendosi delle procedure di coprogettazione da parte degli enti e dei soggetti gestori dei servizi e delle attività in essere al momento della dichiarazione dell'emergenza coronavirus.
L'erogazione alternativa dei servizi, a seguito della co-progettazione per le diverse tipologie, è effettuata in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del dl 18/2020, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, e di cui alla Circolare 27 marzo 2020, n. 1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In ragione del carattere di essenzialità dei servizi in questione, confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, è importante che i servizi alternativi siano progettati e realizzati in modo da recare il maggior sostegno possibile all'utenza e nelle situazioni in cui viene rilevata la presenza di persone non autosufficienti, siano individuati, in via prioritaria, gli interventi domiciliari diretti. Nelle situazioni di fragilità in cui si rileva la presenza di persone autosufficienti individuare gli interventi necessari al sostentamento delle famiglie per quanto riguarda i beni di prima necessità come generi alimentari e farmaci.
Del progetto di riconversione e dei servizi rimodulati è data informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 

Articolo 4 (Sicurezza e salute degli utenti e dei lavoratori)

Gli interventi compresi nella co-progettazione dei servizi devono essere sempre effettuati in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti e delle loro famiglie, quanto delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti dalle direttive sanitarie e dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni, laddove afferenti ai settori oggetto del presente protocollo, del Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da Covid- 19sottoscritto da CGIL CISL UIL e Ministro della Salute in data 24 marzo 2020 al quale si rinvia.
A tal fine, in concomitanza dell'avvio dei servizi da effettuare secondo nuove modalità, i soggetti gestori consegnano agli enti locali copia dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) specificatamente integrati, a carico dei datori di lavoro, per la protezione e la prevenzione dei rischi da contagio da virus COVID-19, nel rispetto delle indicazioni dei protocolli nazionali di cui in premessa e assicurando i DPI ivi previsti, e le operazioni di sanificazione e i percorsi di sorveglianza, a cui devono essere sottoposti i lavoratori, con particolare riferimento a quelli venuti in contatto con utenti positivi al Covid-19, in assenza dei quali non sarà possibile erogare i servizi. I Comuni, in accordo con le ASL, vigileranno e si faranno parte attiva sull'applicazione delle corrette misure di prevenzione e sicurezza. Gli enti gestori rendono consultabili alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative copia del DVR integrato e daranno loro comunicazione della distribuzione dei DPI ai lavoratori.
 

Articolo 5 (Ruolo della Regione Lazio)

La Regione promuove l'applicazione dell'articolo 48 del dl 18/2020 a valere sui servizi finanziati con risorse trasferite ed erogate dalla regione stessa ai distretti e ai comuni e rientranti tra le tipologie di spesa previste dal citato articolo 48 e in altre tipologie di spesa ricomprese nei piani sociali di zona che risultano in questo momento sospese o necessitano comunque di una rimodulazione in coprogettazione dei servizi.
La Regione effettua un censimento di dette risorse allo scopo di valutare l'impatto del presente protocollo.
I comuni e/o i distretti sociosanitari danno comunicazione alla Direzione regionale Inclusione sociale dei servizi rimodulati a seguito della coprogettazione.
 

Articolo 6 (Determinazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento)

I gestori dei servizi riguardo alle prestazioni fatturano e incassano il corrispettivo "vuoto per pieno", facendo affidamento sugli importi integrali dei contratti e delle convenzioni in essere.
Nello specifico, i gestori fatturano e incassano:
• una prima quota pari all'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard secondo le modalità predefinite nei contratti in essere, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi;
• una seconda quota che, sommata alla precedente, dà luogo, in favore dei gestori, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo previsto nei contratti e nelle convenzioni, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso e subordinatamente alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.
 

Art. 7 (salvaguardia retributiva dei lavoratori)

E' assicurata la corresponsione del 100% della retribuzione contrattuale dei lavoratori nell'integrale rispetto dei CCNL applicati, nei casi in cui applicando il “vuoto per pieno” vengano riconosciuti agli enti gestori il 100% dei corrispettivi.
Nei casi in cui i servizi prevedano una compartecipazione degli utenti e quindi i corrispettivi erogati secondo modalità “vuoto per pieno” discostano dal 100%, con un minimo di 80%, le parti firmatarie il presente protocollo attivano entro tre giorni, un tavolo di confronto per trovare le necessarie soluzioni al fine di assicurare il massimo della retribuzione. Sino alla chiusura del tavolo di confronto non potranno essere attuate soluzioni unilaterali che scendano al di sotto del massimo.
 

Art. 8 (Successive adesioni)

Il presente Protocollo potrà essere esteso in qualunque momento ad altre Associazioni, Federazioni, enti pubblici e/o soggetti che concorrano alle finalità di cui all'art. 2. Le nuove adesioni sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente Protocollo da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime di coloro che lo hanno già sottoscritto.
 

Articolo 9 (Durata e validità del Protocollo)

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino alla fine dell'emergenza epidemiologica da Covid19. In caso di modifiche disposte dalla legge di conversione del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 restano valide le norme compatibili con la legge. Le parti, in caso di modifiche dell'articolo 48 disposte dalla legge di conversione, si impegnano ad aggiornare i contenuti del presente protocollo.
Il presente protocollo si applica anche ai casi di conversione delle prestazioni intervenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del dl n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13.
Le condizioni di miglior favore previste dal presente protocollo d'intesa saranno mantenute ove compatibili con le norme adottate in sede di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.
 

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con le modalità di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 630.