Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 142
D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 e 27/2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;
Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID -19 è procrastinare la limitazione degli spostamenti;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Vista altresì l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.
 

DECRETA

Articolo 1

1) È consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19.
2) Inoltre, in considerazione delle necessità di manutenzione indispensabili, sono consentite - nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati - le attività manutentive di natanti e di imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate dalla tutela dal contagio.
3) È consentita la navigazione delle unità da diporto dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, entro i confini regionali per raggiungere le imprese abilitate alla manutenzione e riparazione delle unità nautiche.
4) È altresì consentita la navigazione con unità da diporto al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi. Oltre al conduttore dell'imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un'altra persona.
5) È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.
 

Articolo 2

È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante.
In generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI per quanto applicabili
 

Articolo 3

E' ammesso lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni: a ) limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
b) che sia svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c) con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
d) nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa; Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, la presente ordinanza ha efficacia conformemente al calendario piscatorio approvato con DGR n. 1660 del 23/12/2019 e s. m. e i.
 

Articolo 4

È consentito l'allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Marche nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale.
È inoltre consentita la passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale e nel rispetto della normativa del distanziamento sociale.
 

Articolo 5

È consentito l'allenamento e addestramento cani di cui alle leggi n. 157/1992, n. 7/1995, n. 394/91 e 15/94 e di cui alla DGR n. 952/2018.
È consentito l'allenamento e addestramento cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.
L'attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.
 

Articolo 6

È consentita l'attività di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art.19 della legge n. 157/92, dell'art.25 della l.r. n. 7/95 e delle altri disposizioni regionali vigenti.
È opportuno precisare che le operazioni di controllo della fauna selvatica su tutto il territorio regionale nelle forme diverse dal singolo e che prevedono pertanto l'aggregazione di più persone potranno essere svolte solo a condizione del rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell'utilizzo degli adeguati presidi di prevenzione.
 

Articolo 7

Sono sempre consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale per le motivazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26/2020, ovvero per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM 26/2020, ovvero attività motoria e sportiva all'interno del territorio regionale.
 

Articolo 8

1. Per le stesse motivazioni di cui all'articolo 1, comma1, riferita alla situazione di “necessità” è consentito raggiungere le seconde case all'interno del territorio regionale, fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione.
2. Relativamente alle attività di taglio del verde e di coltivazione degli orti, sono consentite senza la previa comunicazione al Prefetto ma con la debita documentazione, già indicata con precedente nota esplicativa al decreto 99 del 16 aprile 2020, e cioé “Nell'autodichiarazione che il cittadino deve portare con sé, per lo spostamento al fine di raggiungere l'orto, deve allegare l'atto che ne attesti il titolo (proprietà, concessione, affitto).
Deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti. E' consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l'orto e per una sola volta al giorno.
 

Articolo 9

Le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori di impianti sportivi comunali possono fare la manutenzione del verde su impianti sportivi anche ai fini igienici e di manutenzione e di sicurezza.
 

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell'allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell'allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell'allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).
Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.
Considerata l'evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale documento, tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Salute, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell'attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L'accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza).
Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all'emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Sinteticamente, fino alla data del 3 aprile, sono state sospese tutte le attività industriali e commerciali, con la previsione di una serie di eccezioni e precisazioni. Il successivo D.M. MISE del 25 marzo 2020 ha modificato i codici ATECO dell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 relativi alle attività non sospese. L'art. 1 comma c) del DPCM consentiva alle attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Con la circolare n. 15350/117 del 23 marzo 2020 il Ministro dell'interno ha poi fornito indicazioni per l'attuazione del DPCM 22 marzo 2020.
Le limitazioni allo svolgimento delle attività produttive introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 si applicavano cumulativamente alle misure restrittive già previste dal DPCM 11 marzo 2020 e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia fissati al 25 marzo 2020 sono prorogati fino al 3 aprile 2020. Per le imprese che possono continuare a svolgere le proprie attività secondo le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, devono essere rispettati i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
Le imprese la cui attività veniva sospesa per effetto del DPCM 22 marzo 2020 erano tenute a completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività sono state sospese per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, completavano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 14 aprile 2020 ha introdotto le prime misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività economiche, di fatto la fase 2 ha avuto inizio con il citato D.P.C.M. L'allegato 3 ha introdotto quindi nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M.. Sono infatti stati autorizzati i codici ATECO 2 "Silvicoltura ed utilizzo attività forestali"; ATECO 42 "Ingegneria Civile" (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10); ATECO 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione. Viene inoltre ripristinata la classe 42.91 "Costruzione di opere idrauliche".
L'art. 2, comma 12, del citato DPCM ha ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso per le attività produttive sospese ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Ha previsto altresì, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. L'art. 1, comma 1, lett. ee), ha confermato la necessità di garantire le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Sono state confermate all'art. 2, comma 3, le attività produttive che garantiscono la funzionalità di attività consentite previa comunicazione al Prefetto che, sentito il Presidente della Regione, può procedere alla sospensione. Sono state inoltre confermate le altre misure già adottate con i dd.pp.cc.mm. 8 marzo 2020, 9 marzo2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, misure normative che hanno cessato di produrre i relativi effetti dalla data di efficacia del D.P.C.M. 10 aprile 2020. In particolare è stato ulteriormente confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020 si è provveduto ad un'attuazione delle disposizioni nazionali da applicarsi sul territorio della Regione Marche, in accordo con i Prefetti, in modo univoco, in vista di una graduale ripartenza dell'economia regionale.
Nello specifico, per le motivazioni, e con le modalità in esso riportate, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020 ha ritenuto consentite:
■ le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere purché le stesse siano svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l'area di cantiere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;
■ i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative individuate nel precedente alinea;
■ le opere minori di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" relative alle attività edilizia libera, di cui all'art. 6 e alle opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6 bis, purchè funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all'art. 2, comma 12, del DPCM citato, inclusa pertanto la manutenzione di stabilimenti o di chioschi balneari. Non si sono ritenute consentite le opere minori che non siano funzionali all'espletamento di attività economiche come ad esempio attività legate all'edilizia residenziale;
■ prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;
■ cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati, terreni comunali, aree verdi per vie di comunicazione, edifici industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi, campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti;
■ manutenzione del verde pubblico e privato, per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie, nonché il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone e nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
■ le manutenzioni propedeutiche e lo spostamento dal cantiere all'ormeggio finalizzato alla consegna - previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente - ed ottenuto l'assenso delle parti sociali;
■ l'attività dei cantieri finalizzati al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e più in generale alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare;
■ il normale svolgimento delle attività agricole stagionali e di quelle relative agli allevamenti ed allo svolgimento delle attività inerenti alle filiere agro-alimentari.
Con D.P.C.M. 26 aprile 2020 il governo ha formalizzato l'avvio della fase 2, per una prima ripartenza della attività sociale e dell'economia.
All'art. 1, comma 1 è stato soppresso il divieto, presente invece nel D.P.C.M. 10 aprile 2020, a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano.
L'art. 1, comma 1 alla lett. a) ha autorizzato gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; alla lett. e) è stato autorizzato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; alla lett. f) ha ribadito che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, ma ha consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; alla lett. g) è acconsentito l'allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
L'art. 2, comma 1, ha autorizzato la ripartenza della maggior parte delle attività economiche riportate nell'allegato 3, mantenendo ancora sospese le attività economiche relative ad i codici ATECO di seguito indicati:47 commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); 55 alloggio: non consentiti 55.2, 55.3, 55.9 - consentito 55.1; 56 attività dei servizi di ristorazione; 77 attività di noleggio e leasing operativo; 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse; 81 attività di servizi per edifici e paesaggio: non consentito 81.1 servizi integrati di gestione agli edifici non consentita - consentiti 81.2, 81.3; 90 attività creative, artistiche e di intrattenimento; 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; 92 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; 93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; 96 altre attività di servizi per la persona; 98 produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.
L'art. 2 comma 6, subordina l'espletamento delle attività economiche non sospese al rispetto dei protocolli condivisi per il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali per i rispettivi ambiti di competenza e in caso di mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione obbliga alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
L'art. 2, comma 9 stabilisce che le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Alla luce della suesposta disciplina e considerato che il settore turistico all'approssimarsi della stagione estiva necessita di essere messo in condizione di ripartire in tempi compatibili per assicurare in particolar modo i servizi primari, si ritiene che sia consentito dal citato decreto: -Lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai Dpcm e di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19.
- Inoltre, in considerazione delle necessità di manutenzione indispensabili, sono consentite - nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati - le attività manutentive di natanti e di imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate dalla tutela dal contagio.
- È consentita la navigazione delle unità da diporto dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, entro i confini regionali per raggiungere le imprese abilitate alla manutenzione e riparazione delle unità nautiche.
- È altresì consentita la navigazione con unità da diporto al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi (Sembra si consenta fuori della regione). Oltre al conduttore dell'imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un'altra persona.
- Si ritiene necessario prescrivere comunque il rientro in rientro in giornata presso l'abitazione abituale al termine dell'espletamento delle predette attivtà.
Il DPCM 26 aprile 2020 ha autorizzato, nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ed ha consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria; si ritiene che attività motoria può essere considerata qualsiasi attività di movimento, finalizzata al benessere psico-fisico individuale.
Ancora, in tale ottica e per quanto riguarda particolari attività sportive “riconosciute”, che per loro caratteristica non sempre possono essere espletate nel comune di residenza e che pertanto necessitano di spostamenti anche fuori del territorio comunale, possano essere svolte senza vincoli di prossimità all'abitazione ne vincoli legati al comune di residenza poiché come è stato evidenziato sopra non compare più tale dizione in nessuna norma del nuovo e recente decreto 26(2020.
Si ritiene pertanto che siano acconsentite le seguenti attività:
- Spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante.
- In generale attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI per quanto applicabili.
- Svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni:
a) limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
b) con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare
c) nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa. Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, il presente decreto decorre dal 10 maggio 2020.
- Allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Marche nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale.
- Passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale, sempre nel rispetto della normativa del distanziamento sociale.
- È consentito l'allenamento e addestramento cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza.
- Allenamento e l'addestramento dei cani nelle zone di cui all'art. 33 della legge regionale n. 7 del 1995.
Affinché il graduale allentamento delle misure restrittive avvenga senza incremento del rischio di diffusione del virus, dovrà essere sempre garantito il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI; coerentemente a quanto precede, tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica di cui al citato DPCM 26/2020.