Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Ai Direttori Spresal delle ASL del SSR
 

Oggetto: Epidemia da COVID-19- Indicazioni in merito alla Formazione a distanza tramite videoconferenza in modalità sincrona.

A seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, si rende opportuno fornire indicazioni, condivise a livello di Gruppo Tecnico Interregionale SSLL, in merito all'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 14.3.2020 che, al punto 10), prevede "Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità: il carrellista può continuare ad operare come carrellista).".
A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all’articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"¹.
Pertanto la mancata effettuazione del l'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto che l'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.
La ratio delle disposizioni sopra esposte è che deve essere evitata, anche per le attività non sospese, l'organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche e che le modalità di lavoro agile a distanza, comprese anche le attività di formazione, sono la soluzione da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria.
 

Indicazioni sulla modalità formativa “Videoconferenza"
Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del temine "videoconferenza''.
L'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell'interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale", modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell'emergenza in atto.
La Circolare Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dei Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dei 22 giugno 2016 riporta, nelle definizioni: "Streaming sincrono (videoconferenza), è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze."
Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula potendosi connotare come attività di tipo "residenziale".
Tali attività devono essere organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.
In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
La formazione teorica in videoconferenza è necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del Covid-19.
La formazione pratica all'uso dei DPI ora più che mai essenziale, specialmente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS, potrà essere realizzata ricorrendo all'on-line, fino al termine dell'emergenza.
Nelle more di eventuali e successivi chiarimenti che possano definire l'equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza, si dispone l'invio della presente nota alle Associazioni Datoriali e alle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, nonché la sua pubblicizzazione sul portale web di ciascuna ASL.

____
¹ In relazione alle date inserite nel D.L. 18/2020, si deve considerare che lo stesso è in via di conversione in legge. Pertanto eventuali modifiche del testo in sede di conversione saranno tempestivamente comunicate come aggiornamento della presente nota

 

Cordiali saluti
 

Il Dirigente dell'ufficio
(Maurizio Di Giorgio)