Tipologia: Accordo Fase 2
Data firma: 29 aprile 2020
Parti: Alfasigma e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU, RLSSA
Settori: Chimici-Farmaceutici, Alfasigma
Fonte: filctemcgil.it


Addì 29 aprile 2020, tra la Alfasigma spa […] e le OO.SS. nazionali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, le OO.SS. Provinciali di Milano, di Bologna, di Roma, di Pescara, le RSU, rispettivamente, di Milano, di Bologna, Pomezia e Alanno nonché tutti gli RLSSA dei suddetti siti

Premesso che:
a. È in atto un'emergenza sanitaria e sociale, dovuta alla pandemia per COVID-19 che sta causando, fra l'altro, gravi ripercussioni anche nel tessuto industriale del nostro Paese, con contrazioni, sempre più diffuse, delle attività lavorative per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica suddetta;
b. Il Governo e le Parti sociali hanno emanato una serie di provvedimenti d'urgenza, contenenti, a vario titolo, misure a favore della collettività, per la protezione della salute pubblica ed in particolare il DPCM del 26 aprile 2020 che ha disciplinato la progressiva riapertura delle attività produttive, prevedendo particolari misure e condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione (cosiddetta “Fase 2”);
c. In aggiunta, le Parti firmatarie del CCNL per il settore chimico e chimico-farmaceutico, nel pieno rispetto del metodo partecipativo delle Relazioni Industriali di questo settore, hanno stipulato degli avvisi comuni, in tema di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, concordando delle linee guida, in relazione alle scelte adottate e da adottare. Nello specifico, è stato affermato che, se non fosse possibile la prosecuzione della normale attività lavorativa, anche in relazione ad alcuni reparti o aree funzionali o parti di esse, le Parti si confronteranno per attivare tutti gli strumenti forniti dalla legge, eventualmente anche in termini di ammortizzatori sociali;
d. In particolare, il secondo Avviso Comune firmato il 12 marzo 2020 tra Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ha stabilito che, al fine d'evitare impatti negativi per i lavoratori in termini di trattamenti economici ed occupazionali, previo confronto fra le Parti, si potrà ricorrere a ferie, riposi, permessi ed ogni altro istituto di legge o contrattuale, privilegiando quelli non fruiti, maturati in anni precedenti e, laddove necessario, quelli maturati nell'anno in corso nella misura specificata nel suddetto documento;
e. In attuazione di quanto sopra, le OO.SS unitamente ad Alfasigma, dopo ampio ed approfondito dibattito, hanno sottoscritto accordi specifici per l'attuazione in azienda delle misure conseguenti, ed in particolare con i verbali di accordo del 17, 23, 25 e 30 marzo u.s. nonché 22 aprile u.s.;
f. Preso atto che gli impianti di produzione hanno continuato la loro attività, essendo l'attività farmaceutica considerata attività essenziale dai sopracitati provvedimenti e che, in relazione alla progressiva ripresa dell'attività produttiva all'interno degli uffici, le Parti si danno atto della comune intenzione di assicurare condizioni che garantiscano a tutti i lavoratori di Alfasigma adeguati livelli di protezione;
g. È consuetudine, all'interno di Alfasigma, la promozione di iniziative e comportamenti di Relazioni Industriali improntate ai principi del confronto aperto, con la finalità di pervenire a soluzioni il più possibile condivise.
Tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue:
1. L'Azienda ha illustrato a tutti i livelli organizzativi del sindacato dei lavoratori, compresi i Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente, un protocollo complessivo, in compliance con quanto previsto dal livello Governativo, così come confermato dal documento emesso dall'INAIL e dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come aggiornato ed integrato in data 24 aprile 2020 che regolamenta i seguenti punti:
a. Informazione;
b. Modalità di accesso in azienda sia per i dipendenti sia per i fornitori esterni;
c. Pulizia e sanificazione;
d. Precauzioni igieniche personali;
e. Dispositivi di protezione individuale;
f. Gestione degli spazi comuni;
g. Organizzazione aziendale;
h. Spostamenti interni dei lavoratori;
i. Sorveglianza sanitaria ed eventuale gestione delle sintomatologie;
j. Attività del medico competente e degli RLSSA;
k. Comitato per la gestione del protocollo di regolamentazione nonché per la verifica delle regole stesse
2. Vengono acquisiti tra le Parti, come documenti essenziali del presente accordo, il documento chiamato “Vademecum per il lavoro in sicurezza” nonché il documento chiamato “Linee guida per l'adozione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, a supporto della ripresa progressiva delle attività lavorative del Gruppo Alfasigma”
Le Parti, nella consapevolezza dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l'inoltro e lo scambio di documenti.

Letto, confermato e sottoscritto.


Linee guida per l’adozione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 a supporto della ripresa progressiva delle attività del gruppo Alfasigma

Sommario
1. PREMESSA
2. INFORMAZIONE
3. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AZIENDA
4. MODALITÀ DI ACCESSO PER I FORNITORI ESTERNI
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
8. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, SALE RISTORO)
9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONI, TRASFERTE, LAVORO AGILE)
10. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
12. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
13. SORVEGLIANZA SANITARIA
14. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
15. ALLEGATI

1. PREMESSA
L’obbiettivo di questo documento è quello di descrivere le linee guida per la ripresa graduale, sicura e concordata delle attività lavorative presso tutte le sedi del gruppo Alfasigma.
L’insieme delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 descritte in queste Linee Guida, intendono garantire il massimo grado di sicurezza possibile per tutte le persone che accedono alle sedi del gruppo Alfasigma, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81-2008 e richiamato nei documenti di valutazione dei rischi (DVR) emessi dai Datori di Lavoro delle sedi e, in ottemperanza ai requisiti introdotti dalle normative recenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Decreti Della Presidenza del Consiglio e Protocolli Condivisi di Regolamentazione).
Tali misure, derivate in parte dall’esperienza di gestione dell’emergenza sanitaria maturata dalle sedi operative del gruppo Alfasigma, sono state oggetto di verifica e validazione da parte dei vertici aziendali, dei responsabili del servizio di medicina del lavoro delle sedi e di clinici interni ed esterni di comprovata esperienza.
L’insieme delle misure descritte in queste Linee Guida, rappresentano pertanto il punto di partenza per la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire una ripresa sicura, graduale e progressiva delle attività lavorative presso le sedi del gruppo Alfasigma e saranno oggetto di aggiornamento continuo, in funzione dell’evolversi del quadro pandemico e/o del quadro normativo di riferimento.
Le presenti linee guida integrano le misure già adottate in precedenza dalle sedi del gruppo, secondo una logica di prevenzione, informazione e monitoraggio, che prevede che ogni singolo lavoratore sia informato e formato su:
• i rischi da contagio e la lista dei comportamenti da seguire per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
• come utilizzare correttamente dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi a supporto del contenimento della diffusione del contagio
• come adottare e rispettare le nuove modalità organizzative del lavoro
• la necessità di sottoporsi a valutazioni cliniche a tutela del proprio stato di salute
• come applicare le pratiche di prevenzione anche al di fuori del luogo di lavoro
• come agevolare la tracciatura di spostamenti e contatti anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali
• come comunicare tempestivamente situazioni sintomatiche verificatesi in azienda o in fase di rientro al lavoro dopo un periodo di assenza
Le misure contenute nel presente documento si applicano fino ad eventuale integrazione e/o modifica normativa, a tutto il personale, che a qualsiasi titolo accede alle sedi del gruppo Alfasigma, incluse le aziende di servizio e le aziende appaltatrici, che operano nei cantieri.

2. INFORMAZIONE
L’azienda informa attraverso le misure ritenute più idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e chiunque acceda alle sedi del gruppo, delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19.
Nello specifico:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore ai 37,5°C o la presenza di sintomi influenzali e di avvisare il medico di famiglia e le autorità sanitarie competenti
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter accedere o permanere in azienda e di dover dichiarare tempestivamente al datore di lavoro, anche successivamente all’ingresso, qualora sussistano delle condizioni di pericolo (chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivo al COVID-19, provenga da zone a rischio, abbia temperatura, tosse, difficoltà respiratoria, sensazione di affaticamento/malessere generale, congiuntivite perdita del gusto, disturbi dell’olfatto, raffreddore o sintomi influenzali in atto o dichiari di aver manifestato questi sintomi per almeno due giorni consecutivi nel corso della settimana precedente all’accesso)
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni di legge e del datore di lavoro durante la permanenza in azienda, in particolare il rispetto delle misure igieniche e delle misure di distanziamento sociale
Al personale in modalità di lavoro agile, che a seguito della ripresa graduale delle attività (fase di re-start), si appresta a rientrare presso una delle sedi, l’azienda fornisce un pacchetto informativo/formativo (vademecum), che comprende i punti di seguito indicati:
• istruzioni sulle nuove modalità organizzative del lavoro all’interno dell’azienda
• informazione sui rischi da contagio e lista dei comportamenti da seguire per la prevenzione del contagio incluse le misure di distanziamento sociale
• istruzioni per una corretta igiene delle mani
• istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
• protocollo di sicurezza e misure aggiuntive per la tutela della salute delle persone
• modalità per una corretta comunicazione/gestione di casi sintomatici all’interno ed all’esterno dell’azienda
All’interno delle sedi, l’azienda mantiene, aggiorna ed assicura a tutto il personale, la disponibilità di materiale formativo/informativo adeguato attraverso:
• la diffusione capillare all’interno delle sedi, del materiale informativo sui rischi da contagio e sui comportamenti da adottare per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia (affissione di materiale informativo in corrispondenza dei punti informativi)
• la pubblicazione del materiale formativo/informativo all’interno dell’intranet aziendale (The Hub) e la diffusione capillare attraverso i social media interni (Yammer)
• l’emissione, l’aggiornamento e la formazione continua sulle procedure operative e le misure
di prevenzione da adottare all’interno delle sedi per il contenimento del contagio
• l’affissione di istruzioni visive per il corretto lavaggio delle mani all’interno dei servizi igienici
aziendali
• l’affissione di istruzioni visive per una corretta sanitizzazione delle mani in corrispondenza delle stazioni di sanitizzazione installate presso le sedi
• l’affissione di istruzioni visive per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (impiego, gestione e smaltimento dei dispositivi)
• il richiamo delle misure minime di distanziamento sociali richieste e dei comportamenti da adottare all’interno delle aree di lavoro, mediante la diffusione capillare all’interno delle sedi di istruzioni operative di dettaglio e l’affissione di apposita cartellonistica e/o segnaletica orizzontale
• la condivisione periodica di comunicati aziendali sulle misure di contenimento intraprese
dall’azienda
• l’emissione e la condivisione di informative sulle misure aggiuntive a supporto del protocollo di sorveglianza sanitaria (rilevazione della temperatura e tracciabilità dei contatti), gestione dei dati e rispetto della privacy
L’azienda in collaborazione con i datori di lavoro e i Medici Competenti delle singole sedi, assicura l’eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) e la formazione del personale preposto su:
• la possibile evoluzione dello scenario pandemico, la valutazione dei rischi associati e le misure di mitigazione identificate
• le modalità di gestione di eventuali casi sospetti (in caso di richieste da parte delle autorità e/o segnalazione interne dei dipendenti)
• le modalità di gestione di eventuali casi conclamati (in caso di richieste da parte delle autorità e/o segnalazione interne dei dipendenti), incluse le modalità di tracciabilità dei possibili contatti stretti, le operazioni di messa in sicurezza delle aree di lavoro e la successiva bonifica
• le modalità di gestione dell’emergenza (addetti all’emergenza, personale sanitario e addetti
al primo soccorso)
• l’informazione periodica dei rappresentanti dei lavoratori (RSU/RLSA) e di tutto il personale delle sedi, in merito alle modifiche apportate al documento di valutazione dei rischi e la richiesta di eventuali misure di prevenzione e mitigazione aggiuntive.

3. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AZIENDA
Al fine di mitigare i rischi di diffusione del contagio veicolato dal personale, l’azienda ha introdotto e implementato una procedura di rilevazione della temperatura corporea per tutte le persone che accedono a qualsiasi titolo ad una delle sedi aziendali.
Il rilievo della temperatura e il trattamento dei dati avvengono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
Il rilievo della temperatura corporea viene effettuato mediante l’utilizzo di termometri manuali a distanza (thermoscan), da personale adeguatamente addestrato e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti.
In linea con l’evoluzione del quadro pandemico e/o del quadro normativo di riferimento, l’azienda potrà decidere di adottare soluzioni tecnologiche alternative per la rilevazione della temperatura, in funzione delle caratteristiche delle singole sedi operative (numero di accessi su base giornaliera, conformazione e numero degli accessi, edificio indipendente o uffici integrati in altro contesto abitativo).
Nel caso in cui la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5°C (valore confermato attraverso almeno due misurazioni consecutive), al personale non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone con temperatura superiore al limite previsto, saranno dotate di mascherine chirurgiche, isolate nel rispetto della riservatezza e della dignità del lavoratore, invitate a contattare nel minor tempo possibile il proprio medico curante ed informate della necessità di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
I datori di lavoro delle sedi informano preventivamente il personale che a qualsiasi titolo intende accedere in azienda, della preclusione all’accesso a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivo al COVID-19, provenga da zone a rischio, abbia temperatura tosse, difficoltà respiratoria, sensazione di affaticamento/malessere generale, congiuntivite perdita del gusto, disturbi dell’olfatto, raffreddore o sintomi influenzali in atto o dichiari di aver manifestato questi sintomi per almeno due giorni consecutivi nel corso della settimana precedente all’accesso.
Nel caso l’interessato richiedesse una dichiarazione per giustificare alla propria organizzazione i motivi del mancato accesso alle sedi, questa viene predisposta dal personale di sorveglianza, che rilascia contestualmente alla persona l’informativa privacy.
Le modalità di cui ai punti precedenti si applicano anche caso di accesso con vettura privata e per ogni persona a bordo del veicolo, nel caso la vettura contenesse un'altra persona oltre al conducente.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano in caso di accesso di mezzi di emergenza o forze dell’ordine (vigili del fuoco, ambulanze private o pubbliche).
L’accesso in azienda di lavoratori risultati positivi all’infezione da COVID-19, dovrà essere proceduto da comunicazione preventiva della certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente, disponga l’attuazione di misure aggiuntive specifiche, quali ad esempio, l’esecuzione del tampone o di test sierologici per la cittadinanza, l’azienda si riserva previa consultazione con il medico competente e con il coinvolgimento del Comitato, di adottare misure aggiuntive a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

4. MODALITÀ DI ACCESSO PER I FORNITORI ESTERNI
Per tutta la durata della emergenza pandemica in atto, viene richiesto a scopo cautelativo di sospendere e rinviare qualsiasi visita da parte di clienti e/o fornitori.
Qualora per comprovate necessita lavorative, l’ingresso di fornitori e/o clienti fosse improrogabile (ad esempio ditte fornitrici di servizi di manutenzione, pulizia o servizi essenziali per la continuità operativa delle direzioni), gli stessi dovranno essere informati preventivamente dal datore di lavoro, dell’obbligo di rispettare tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio stabilite dall’azienda.
Al fine di ridurre i rischi di contagio veicolato da personale esterno, l’azienda adotta ove applicabile, procedure di ingresso, transito ed uscita dei fornitori, secondo percorsi segregati e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale delle sedi.
Ove possibile, andranno identificate delle aree da dedicare ai fornitori, che operano in maniera continuativa presso le sedi.
Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto debbono rimanere a bordo dei propri mezzi. Inoltre, non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.
Durante tutta la durata delle operazioni di approntamento, carico e scarico dei mezzi, il trasportatore dovrà assicurare il rispetto della misura minima di distanziamento pari ad 1 metro.
Ove possibile l’azienda provvede a identificare/installare servizi igienici dedicati e dispone il divieto di utilizzo promiscuo da parte dei fornitori, di quelli destinati al personale dipendente.
I servizi igienici dovranno essere sanificati almeno su base giornaliera o con frequenza maggiore in funzione del numero accessi.
Le ditte appaltatrici hanno l’obbligo di informare tempestivamente il committente, nel caso di lavoratori risultati positivi al tampone, al fine di collaborare con l’autorità sanitaria nella tracciabilità di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è obbligata a informare la ditta appaltatrice delle misure di prevenzione e contenimento del contagio adottate e deve vigilare affinché i lavoratori delle aziende terze che operano a qualsiasi titolo all’interno del perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche alle aziende in regime di appalto che gestiscono cantieri provvisori o permanenti all’interno delle sedi.

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
In funzione del livello di endemia registrato dalle varie regioni e in previsione della ripresa graduale delle attività lavorative, in aggiunta alle normali attività di pulizia, l’azienda ha predisposto una sanificazione straordinaria di locali, superfici e postazioni di lavoro (sia uffici che reparti produttivi), incluse tastiere, schermi, mouse, pulsantiere di ascensori e di distributori di bevande e alimenti, mediante l’impiego di detergenti e disinfettanti specifici e secondo le modalità operative definite nei protocolli predisposti dalle ditte appaltatrici dei servizi e approvati dall’azienda.
La pulizia straordinaria si applica a tutte le aree aziendali incluse le aree assegnate ai fornitori o le aree comuni quali mensa, sale ristoro, sale riunioni, spazi telefono, locali infermeria servizi igienici e spogliatoi (ove presenti), inclusi gli impianti ventilazione dei locali.
Su base giornaliera e comunque prima dell’avvio di ogni turno di lavoro, l’azienda assicura inoltre la pulizia e l’igienizzazione di locali, superfici e postazioni di lavoro (sia uffici che reparti produttivi), incluse tastiere, schermi e mouse, telefoni, pulsantiere di ascensori e distributori di bevande e alimenti, mediante l’impiego di detergenti e disinfettanti specifici e secondo le modalità operative definite nei protocolli predisposti dalle ditte appaltatrici dei servizi e approvati dall’azienda.
La pulizia si applica a tutte le aree aziendali incluse le aree assegnate ai fornitori o le aree comuni quali mensa, sale ristoro, sale riunioni, spazi telefono, aree fotocopiatrici, archivi, locali infermeria servizi igienici e spogliatoi (ove presenti).
Limitatamente alla sala mensa e agli spogliatoi, l’azienda prevede la pulizia e igienizzazione dei locali alla fine di ogni turno di lavoro o di ogni turno di erogazione dei pasti, nel caso di locali mensa, mediante l’impiego di detergenti e disinfettanti specifici e secondo le modalità operative definite nei protocolli predisposti dalle ditte appaltatrici dei servizi e approvati dall’azienda.
Limitatamente ai servizi igienici l’azienda prevede almeno 2 passaggi quotidiani o con una frequenza maggiore in funzione della numerosità della popolazione presente nelle sedi e del numero dei servizi igienici disponibili.
Per gli addetti alla reception, o per tutte le postazioni di lavoro ad uso misto o condiviso, l’azienda prevede la pulizia e igienizzazione di tastiera, schermi mouse e superfici di lavoro, da effettuare, previa opportuna formazione, a cura del lavoratore tramite l’impiego di appositi disinfettanti e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI, mascherina, guanti, occhiali).
L’azienda inoltre esegue l’attività di prevenzione e controllo degli impianti di ventilazione (split e/o impianti HVAC) in accordo con il piano di manutenzione periodica definiti nei protocolli di manutenzione predisposti internamente ovvero dai fornitori del servizio ed approvati dall’azienda.
Per gli spogliatoi i locali infermeria e per le aree ad elevata permanenza del personale, è prevista una sanificazione degli ambienti mediante l’impiego di sanitizzanti specifici, in accordo con le modalità operative stabilite nei protocolli di pulizia e sanificazione predisposti internamente ovvero dalle società fornitrici del servizio ed approvati dall’azienda almeno con frequenza mensile indipendentemente dalla presenza di casi conclamati di contagio.
In caso di casi conclamati accertati all’interno delle sedi, l’azienda effettua prima della ripresa delle attività lavorative, la pulizia e la sanitizzazione dei locali e degli impianti di ventilazione impattati dall’evento di contaminazione, secondo le disposizioni stabilite dalla circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute.

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Il rispetto delle buone prassi di igiene personale insieme ad un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), rappresentano due delle misure di prevenzioni tra le più efficaci per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
A tal proposito l’azienda incentiva l’applicazione e il rispetto delle buone prassi di igiene personale mediante:
• l’installazione e la messa a disposizione di tutto il personale operante di stazioni di sanitizzazione delle mani in prossimità dei punti di accesso alle sedi o in prossimità delle aree di lavoro comuni (quali ad esempio sale riunioni, servizi igienici, sale ristoro)
• la disponibilità di detergenti per il lavaggio delle mani all’interno dei servizi igienici
• l’affissione di istruzioni visive per il corretto lavaggio delle mani all’interno dei servizi igienici aziendali
• l’affissione di istruzioni visive per una corretta sanitizzazione delle mani in corrispondenza delle stazioni di sanitizzazione installate presso le sedi

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il rapido diffondersi del contagio da COVID-19 verificatosi nei primi mesi del 2020, ha generato un incremento significativo del consumo di dispositivi di protezione individuale (DPI) su tutto il territorio nazionale.
L’azienda pertanto ha deciso di definire un consumo razionale dei dispositivi di prevenzione del contagio, basato su valutazioni organizzative ed epidemiologiche oggettive.
In accordo con i requisiti previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione della mansione svolta dal lavoratore e dei rischi di esposizione correlati e, in linea con i requisiti di legge introdotti di recente dai nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e dai Protocolli Condivisi di Regolamentazione (dotazione di strumenti di protezione alternativi ove non sia possibile rispettare le misure di distanziamento minime richieste di almeno 1 metro), l’azienda assicura a tutti i dipendenti la dotazione di dispositivi di protezione individuali adeguati.
A scopo cautelativo l’azienda ha deciso inoltre di estendere la dotazione delle mascherine chirurgiche a tutto il personale dipendente (2 mascherine al giorno, da sostituire ogni 4 ore, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria).
La mascherina chirurgica non sostituisce a nessun titolo un dispositivo di protezione individuale di diverso grado di protezione, quali ad esempio mascherine FFP1-2-3, maschere facciali o semi- facciali e pertanto, dove il DVR ne richieda l’utilizzo, la mascherina deve essere rimossa prima di indossare il DPI richiesto dalla fase di lavorazione.
La mascherina chirurgica deve essere indossata al momento dell’ingresso in azienda e mantenuta per tutta la permanenza all’interno del perimetro aziendale a meno che non diversamente specificato.
Il personale di produzione, laboratori, magazzino, manutenzione ed utilities, è dotato di abbigliamento da lavoro (divise e camici), obbligatorio per l’accesso nelle aree operative di competenza.
Ove previsto, il personale di reparto effettua degli ulteriori step di vestizione (camici, tute, cuffie, copricapo, copri barba, soprascarpe) in accordo con quanto previsto dalle prassi di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano.
Con l’obbiettivo di assicurare un corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e mitigare i rischi di contagio veicolati dal materiale usato, all’interno delle sedi sono stati installati degli appositi contenitori di raccolta, opportunamente identificati.

8. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, SALE RISTORO)
Al fine di agevolare il rispetto delle misure minime di distanziamento previste e mitigare il rischio di assembramento all’interno del perimetro aziendale, l’accesso del personale agli spazi comuni è stato opportunamente regolamentato.
In prossimità degli accessi delle aree comuni sono state affisse istruzioni operative di dettaglio con l’indicazione del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno dei locali, l’obbligo di un tempo di sosta ridotto e il mantenimento delle distanze minime di sicurezza (almeno 1 metro).
Ove applicabile sono state realizzate apposite segnaletiche orizzontali per agevolare il rispetto delle misure minime di distanziamento.
In prossimità degli ascensori sono state affisse istruzioni visive che richiamano il numero massimo di persone consentite all’interno dell’ascensore per ogni viaggio, il comportamento da tenere e invitano le persone a prediligere l’utilizzo delle scale.
L’azienda ha provveduto inoltre alla rimodulazione degli spazi di lavoro o all’identificazione di soluzioni organizzative alternative atte a favorire il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio (ad esempio definizione del numero massimo di lavoratori consentiti contemporaneamente all’interno di uno stesso locale, installazioni di barriere mobili o nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari attrezzature e/o postazioni di lavoro, la disponibilità per l’intera durata dell’emergenza, di spazi di lavoro aggiuntivi ricavati da sale riunioni o aree comuni non utilizzate).
Al fine di agevolare la rarefazione delle presenze in funzione degli spazi, l’azienda ha provveduto inoltre alla ripianificazione dei turni di lavoro e delle pause.
Per la sola sede di Bologna il servizio di erogazione dei pasti all’interno dei locali mensa viene temporaneamente sospeso e sostituito da un servizio di erogazione dei pasti in modalità pocket lunch, da consumarsi presso la propria postazione di lavoro.
Il servizio di consegna dei pasti preconfezionati presso la postazione di lavoro dei dipendenti, verrà erogato dallo stesso personale della società che effettua normalmente l’erogazione de  servizio mensa nel rispetto delle misure igieniche previste dal protocollo di HACCP e delle misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, contenute nel documento di valutazione dei rischi del fornitore.

9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONI, TRASFERTE, LAVORO AGILE)
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, fino ad eventuale integrazione e/o modifica normativa, l’azienda identifica, incentiva ed applica misure di rarefazione delle presenze del personale all’interno del perimetro aziendale attraverso:
• la riduzione, anche nella fase di ripresa progressiva delle attività lavorativa, del numero di accessi su base giornaliera attraverso la chiusura o la rimodulazione delle attività di reparti e funzioni non direttamente legati alle attività produttive e per i quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso alle modalità di lavoro da remoto (lavoro agile o smart- working) o comunque a distanza, assicurando criteri di uniformità (applicazione a tutta la compagine aziendale) e secondo criteri di rotazione
• a sostegno dell’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza, l’azienda assicura la formazione/informazione dei lavoratori per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, sull’importanza del rispetto di una corretta postura ed organizzazione della postazione del lavoro, del rispetto degli intervalli minimi previsti per evitare fenomeni di affaticamento visivi e muscolari
• il ricorso all’utilizzo prioritario degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituiti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso in cui l’utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non fosse sufficiente a fronteggiare l’emergenza, l’incentivazione all’utilizzo di periodi di ferie maturate negli esercizi precedenti e non ancora fruite
• la rimodulazione delle turnazioni dei dipendenti dedicati alla produzione al fine di limitare al massimo i contatti tra le persone, assicurare il rispetto delle misure minime di distanziamento sociale previste, evitare la formazione di code ed assembramenti all’interno del perimetro aziendale, creare gruppi di lavoro autonomi distinti e facilmente tracciabili (a tal fine per l’intera durata dell’emergenza vanno limitati solamente ai casi strettamente necessari i cambi di turnazione e/o di squadra tra i dipendenti; con la stessa finalità, sono evitate le rotazioni dei lavoratori all’interno delle aree di lavoro volte a favorirne la polivalenza; tali rotazioni vengono limitate soltanto alle esigenze di sostituzione degli addetti in caso di assenza degli stessi o ad altre inderogabili necessità operative)
• la sospensione di tutte le attività differibili svolte da fornitori esterni, incentivando dove possibile il ricorso all’utilizzo di sistemi di video conferenza e/o di riunioni a distanza
• per l’intera durata dell’emergenza sono sospese ed annullate trasferte e viaggi sull’intero territorio nazionale e internazionale
Al fine di assicurare il rispetto delle misure minime di distanziamento sociale previste, l’azienda provvede per l’intera durata del periodo di gestione dell’emergenza:
• alla rimodulazione degli spazi di lavoro o l’identificazione di soluzioni organizzative alternative atte a favorire il rispetto delle misure minime di distanziamento sociale di almeno 1 metro quali ad esempio: il riposizionamento delle postazioni di lavoro, l’installazione di strumenti di protezione alternativi quali barriere mobili, la definizione di un numero massimo di presenze contemporanee consentite all’interno di un locale, in funzione delle caratteristiche del locale e dei tempi di permanenza dei lavoratori in funzione delle attività lavorative svolte all’interno del locale o nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari attrezzature e/o postazioni di lavoro, la disponibilità per l’intera durata dell’emergenza, di spazi di lavoro aggiuntivi ricavati da sale riunioni o aree comuni non utilizzate
• per le aree comuni quale sale ristoro e locali mensa riduzione del numero di sedute, realizzazione di apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale a richiamo delle distanze minime previste e modalità di comportamento richieste all’interno dei locali
• per gli spogliatoi, ove applicabile, modifica dei flussi e della disposizione degli arredi a supporto del rispetto delle misure minime di distanziamento
• per i laboratori di ricerca e controllo qualità, qualora la collocazione delle postazioni di lavoro non consenta il rispetto delle misure di distanziamento minime previste, è fatto obbligo di indossare mascherine, guanti ed occhiali protettivi
In tutti i casi in cui l’adozione delle misure di cui ai punti precedenti non assicuri il rispetto delle misure minime di distanziamento previste (1 metro) l’uso dei dispositivi di protezione individuale è obbligatorio per l’itera permanenza all’interno del perimetro aziendale. A tal proposito l’azienda assicura a tutti i dipendenti la dotazione di dispositivi di protezione individuali di qualità e quantità adeguate (2 mascherine chirurgiche al giorno da sostituire ogni 4 ore circa); l’utilizzo delle mascherine chirurgiche non sostituisce a nessun titolo l’impiego di altri DPI prescritti dal documento di valutazione dei rischi in funzione della mansione lavorativa effettuata.
È fondamentale evitare forme di assembramento e/o aggregazione sociale anche in relazione agli spostamenti casa lavoro, lavoro casa con particolare riferimento all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. A tal proposito l’azienda raccomanda, ove possibile, di preferire l’utilizzo del mezzo privato.

10. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Tenendo in considerazione eventuali limiti dettati da specifiche esigenze lavorative di settore o da vincoli organizzativi (ad esempio disponibilità di servizi accessori a copertura dell’intera durata degli orari di lavoro), l’azienda agevola l’adozione di orari di ingresso/uscita frazionati, in modo da limitare il più possibile la formazione di assembramenti e il contatto diretto tra il personale in particolare in prossimità degli ingressi alle sedi, degli spogliatoi e dei punti di accesso alle aree comuni.
Ove applicabile è raccomandata la segregazione dei percorsi di entrata ed uscita del personale e la segregazione dei percorsi di accesso e movimentazione all’interno delle sedi per i fornitori e/o per il personale esterno.

11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno delle sedi debbono essere limitati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento delle attività lavorative e comunque nel rispetto delle misure di distanziamento stabilite dall’azienda.
Per l’intera durata dell’emergenza sono sospese le riunioni in presenza e incentivato il ricorso all’utilizzo di sistemi di tele e/o video conferenza messi a disposizione dall’azienda.
Qualora per comprovate esigenze lavorative connotate da carattere di urgenza, non fosse possibile effettuare la riunione in modalità da remoto, l’organizzatore dell’incontro deve:
• limitare al minimo indispensabile il numero di partecipanti e tracciarne la presenza attraverso la compilazione di una minuta e/o un registro dei partecipanti
• assicurare per tutta la durata della riunione il rispetto delle misure minime di distanziamento (almeno 1 metro) e qualora necessario richiedere ai partecipanti di indossare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle disposizioni aziendali
• evitare utilizzo condiviso di apparati audio (microfoni e/o speaker da tavolo) e privilegiare l’utilizzo delle dotazioni personali
• nel caso in cui nel corso della riunione siano forniti cibi e bevande, verificare che questi siano forniti in confezioni chiuse e correttamente sigillate
• assicurare al termine della riunione che la sala sia adeguatamente ventilata e sottoposta alle procedure di pulizia ed igienizzazione previste dalle procedure aziendali
Durante l’intera durata dell’emergenza sono sospesi ed annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, anche se di natura obbligatoria.
Ove possibile deve essere incentivata (sia per i lavoratori presenti nelle sedi che per i lavoratori in regime di lavoro agile), la formazione da remoto in modalità e-learning attraverso l’utilizzo delle piattaforme aziendali disponibili.
Il mancato completamento e/o aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a causa dell’emergenza in corso (causa di forza maggiore), non pregiudica lo svolgimento della mansione specifica assegnata (ad esempio gli addetti all’emergenza, alla gestione incendi, gli addetti al primo soccorso o i carrellisti possono continuare ad operare).
Fino ad eventuale integrazione e/o modifica normativa, sono sospese ed annullate trasferte e viaggi sull’intero territorio nazionale e internazionale e l’attività in campo dei lavoratori della forza vendita (FOE).

12. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o sintomi da infezione respiratoria quali: tosse, difficoltà respiratoria, sensazione di affaticamento e/o malessere generale, congiuntivite perdita del gusto, disturbi dell’olfatto, raffreddore o sintomi influenzali, deve avvisare immediatamente la direzione del personale e il personale della sicurezza delle sedi, in modo da attivare tempestivamente le disposizioni richieste dell’autorità sanitaria.
L’azienda, qualora non ne fosse già provvisto, dota il dipendente e tutto il personale presente nel locale al momento della segnalazione di mascherina chirurgica, procede quindi all’isolamento del dipendente e di tutti gli altri lavoratori presenti all’interno del locale e avverte tempestivamente le autorità competenti.
Nel caso in cui non sia possibile garantire condizioni di isolamento adeguate, la persona sospetta verrà allontanata dal posto di lavoro per un pronto rientro presso il proprio domicilio o l’ospedale in accordo con le indicazioni ricevute dall’autorità sanitaria.
L’azienda al fine di consentire alle autorità sanitarie di applicare le misure di quarantena richieste, collabora alla definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al COVID-19.
Nel corso delle indagini l’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, in accordo con le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie.

13. SORVEGLIANZA SANITARIA
Al fine di massimizzare l’efficacia del piano di sorveglianza sanitaria nell’azione di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, l’azienda assicura il regolare svolgimento di visite preventive, periodiche e/o a richiesta per tutti i lavoratori in forza nelle sedi.
Durante l’intero periodo di durata dell’emergenza vanno privilegiate, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Nell’esecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria il personale infermieristico e il Medico Competente sono chiamati al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via area (camice, guanti, mascherine, disinfettanti per le mani).
L’intervallo temporale di convocazione dei dipendenti da sottoporre a visita medica nell’arco di una giornata deve essere tale da evitare la sovrapposizione tra i lavoratori e/o la formazione di assembramenti nei locali antistanti al presidio infermieristico.
I locali adibiti alle visite mediche vengono arieggiati al termine di ogni singola visita, pulito e igienizzati alla fine di ogni giornata lavorativa, dalla ditta preposta secondo le procedure previste.
In caso di casi conclamati accertati in azienda i locali adibite alle visite mediche o utilizzati come aree di contenimento (isolation-room), debbono essere opportunamente segregati e sanitizzati.
I dipendenti con fragilità specifiche (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita, patologie croniche, anzianità anagrafica qualora raccomandato da regolamenti nazionali o regionali) che comportano un iper-suscettibilità al contagio da COVID-19, sono segnalati all’azienda dal medico competente, gestiti con particolare attenzione in linea con le indicazioni e i requisiti previsti dalle autorità competenti e destinati, in forma cautelativa, alle modalità di lavoro da remoto (smart working).
In ogni caso il loro rientro progressivo al lavoro è condizionato all’esito di un percorso volto a tutelare le condizioni di salute del dipendente, sulla base delle certificazioni mediche fornite dal lavoratore interessato e degli elementi disponibili nella cartella sanitaria redatta dal medico competente.
Per il personale che ha manifestato sintomatologia compatibile con il contagio da COVID-19 ed è pertanto stato sottoposto a quarantena dalle autorità locali a seguito di contatto stretto con familiari o soggetti positivi al virus o che è stato sottoposto a tampone naso-faringeo con esito positivo, il medico competente monitora periodicamente il perdurare dello stato di quarantena, al fine di consentire il rientro in azienda, solo a guarigione accertata.
L’accesso in azienda di lavoratori risultati positivi all’infezione da COVID-19, dovrà essere comunque proceduto da comunicazione preventiva della certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente, disponga l’attuazione di misure aggiuntive specifiche, quali ad esempio, l’esecuzione del tampone o di test sierologici per la cittadinanza, l’azienda si riserva previa consultazione con il medico competente e con il coinvolgimento del Comitato, di adottare misure aggiuntive a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
I Medici Competenti delle sedi, all’interno dell’orario stabilito per l’erogazione del servizio, ovvero a chiamata e/o a richiesta, sono a disposizione dei lavoratori per rispondere ad eventuali a quesiti relativi agli aspetti organizzativi/preventivi/assistenziali relativi alla COVID-19.
Inoltre, per tutte le sedi è disponibile un contatto e-mail gestito dal Medico Competente a cui indirizzare eventuali richieste.

14. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
L’azienda dispone di un Comitato per la Gestione della Crisi centrale e di Comitati di gestione Locali che prevedono il coinvolgimento dei vertici aziendali, dei datori di lavoro, delle EHS e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e attraverso l’effettuazione di incontri periodici, hanno l’obbiettivo di condividere le misure adottate e valutare la corretta applicazione delle presenti Linee Guida.

15.ALLEGATI
• Allegato # 1: riferimenti normativi
• Allegato # 2: numeri e contatti utili

Allegato # 1: RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Protocollo del 24 marzo [aprile] 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
Decreto Legge del 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali
• Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020
Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Decreto Legge del 17 marzo n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9 -Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Allegato # 2: NUMERI UTILI
 

EMILIA-ROMAGNA

numero verde per info:800.033.033

numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

LAZIO

numero unico nazionale: 1.500

In caso di prefisso 06 si può contattare anche l’112,

mentre per gli altri prefissi del Lazio il numero verde 800 118 800

LOMBARDIA

numero verde per info: 800.894.545
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

VENETO

numero verde per info: 800.462.340
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

PIEMONTE

numero verde per info: 800.192.020
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

LIGURIA

numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

FRIULI VENEZIA GIULIA

numero verde per info: 800.500.300
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

TRENTINO ALTO ADIGE

numero verde per info: 800.751.751
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

BASILICATA

numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

TOSCANA

numero verde per info: 800.556.060
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

ABRUZZO

numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

PUGLIA

numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

CAMPANIA

numero verde per info: 800.909.699
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

MARCHE

numero verde per info: 800.936.677
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

CALABRIA

numero verde per info: 800.767.676
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

MOLISE

numero per segnalazioni e info: 0874 313000

numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

UMBRIA

numero verde per info: 800.636.363
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

VALLE D’AOSTA

numero verde per info: 800.122.121
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

SARDEGNA

numero verde per info: 800 45 87 87
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

SICILIA

numero verde per info: 800 45 87 87
numero unico nazionale: 1.500

numero per la segnalazione dei casi: 112

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Rev. n° 00 Del 28/4/2020

 

 

Vademecum per il lavoro in sicurezza. In ufficio e da casa (vers. 01-29 aprile 2020)