Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 26 aprile 2020, n. 44
Disposizioni per le attività manutentive e conservative del distretto e delle imprese del settore tessile.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto sull'intero territorio nazionale, fatta eccezione per quelle espressamente individuate, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, fornendo raccomandazioni per le attività produttive consentite;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto in data 24 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che dispone la chiusura di tutte le attività produttive ad eccezione di quelle specificatamente elencate;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto in particolare che l'articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, consente previa comunicazione al Prefetto l'accesso ai locali aziendali delle attività produttive sospese:
a) da parte di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
Considerato che le aziende del distretto tessile hanno comunicato che è stoccata materia prima (lana, così come altre fibre di origine animale o vegetale) che, a distanza di quasi un mese dalla chiusura e con il rialzamento delle temperature primaverili, necessita di trattamenti per evitare il deperimento e in particolare l'aggressione da parte di lepidotteri per le fibre di origine animale e la formazione di muffe nel caso di fibre vegetali;
Considerato inoltre che il materiale semilavorato, che a causa della chiusura improvvisa imposta non ha completato tutte le necessarie lavorazioni previste dal ciclo produttivo nei tempi e modi adeguati, si trova adesso stoccato nelle aziende della filiera e se non opportunamente sottoposto a processi di controllo e/o ulteriori lavorazioni tali da completare in maniera adeguata il ciclo di lavorazione è soggetto a fenomeni di attacco fungino e formazione di muffe, con conseguente deterioramento e rischio di una forte contaminazione ambientale dei luoghi produttivi;
Considerato che i trattamenti del materiale tessile sopra descritti, in quanto funzionali a evitarne l'alterazione o il deterioramento, sono da considerarsi un'attività conservativa consentita ex art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile 2020;
Considerato inoltre che il lungo periodo di giacenza di semilavorati in stadi di lavorazione incompleti può portare alla formazione di difetti permanenti che possono rovinare irrimediabilmente il tessuto, e occorre con ciò provvedere al completamento, ove indispensabile, del ciclo produttivo al fine di una corretta conservazione del tessuto;
Considerato che le attività ammesse dovranno essere svolte dai soli addetti indispensabili alle lavorazioni e nel pieno rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, come aggiornato il 24 aprile 2020, sopra citato, nonché delle prescrizioni vigenti in materia di igiene del lavoro disposte dalla Regione Toscana con Ordinanza P.G.R. n.38/2020;
Acquisito in data 25/04/2020 il parere del dipartimento di prevenzione dell'USL Toscana Centro, che precisa altresì che, “la natura della merce di cui alla valutazione tecnica è soggetta, in ambienti chiusi e in assenza di ricambi d'aria e grado di umidità ambientale elevato, a fenomeni di deterioramento da parte di microorganismi che trovano in questo substrato condizioni ottimali alla loro propagazione” e pertanto il rischio di deterioramento del materiale tessile di origine animale e vegetale è reale e concreto;
Acquisito in data 26/04/2020 il parere di Arpat che osserva che i materiali tessili deteriorati “dovrebbero essere gestiti come rifiuti, che si aggiungerebbero a quelli già ordinariamente derivanti dai cicli produttivi”, e pertanto con un aggravio della pressione ambientale;
Tenuto conto che al fine di verificare quanto suddetto si rende necessario conservare in azienda ed esibire, in caso di eventuali controlli, la documentazione che renda possibile la tracciabilità del materiale tessile in lavorazione.
Tenuto conto che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 del 18 aprile 2020 “Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sono state dettate disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia;
Ritenuto che sia necessario e urgente, tenuto conto dei sopracitati parere della USL e di Arpat, disporre l'accesso alle strutture aziendali del Distretto Tessile al fine di consentire, ai sensi dell'art. 2 comma 12 del DPCM 10/04/2020 le attività manutentive e conservative del materiale tessile di origine animale e vegetale, al fine di evitarne il deterioramento e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, le seguenti misure:

1- E' consentito dal 27 aprile p.v., l'accesso alle strutture aziendali del distretto e delle imprese del Settore Tessile per svolgere, ai sensi dell'art. 2 comma 12 del DPCM 10/04/2020, le attività manutentive e conservative del materiale tessile di origine animale e vegetale, al fine di evitare il deterioramento del materiale tessile e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi, inviando preventiva comunicazione alle prefetture tramite la modulistica da queste predisposta;
2- Le suddette attività lavorative dovranno essere effettuate secondo le disposizioni dettate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 del 18 aprile 2020 “Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori;
3- Dovrà essere conservata in azienda e esibita, in caso di eventuali controlli, la documentazione che renda possibile la tracciabilità del materiale tessile in lavorazione.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità di novanta giorni a decorrere dalla data odierna;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
• ai Prefetti;
• alle ASL;
• all'ARPAT;
• all'ANCI;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente