Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 22 aprile 2020, n. 41
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale tra l'altro è stata disposta la riapertura di ulteriori esercizi commerciali, oltre quelli già autorizzati a rimanere aperti dai D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
Visto l'articolo 1, comma 1, lett. aa) del citato D.P.C.M. che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
Considerato che la possibilità, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane, di esercitare l'attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull'emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure;
Considerato che la citata lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sospende espressamente la possibilità del consumo sul posto, rispondendo a una ratio che mantiene piena attualità, alla luce dell'alto rischio di contagio legato alla vicinanza delle persone intente a mangiare;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, lett. z), del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 consente l'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;
Considerato che, alla luce degli effetti della concreta applicazione delle misure suddette e dell'entrata in vigore della più restrittiva disciplina dettata, in tema di obblighi di utilizzo delle mascherine e di altre misure di prevenzione e sanificazione, dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 e n. 38/2020, si ritiene opportuna una adeguata e aggiornata interpretazione delle disposizioni rispetto a quelle fino ad oggi fornite;
Ritenuto che la lettura combinata dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall'attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati non sussiste una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata - come già avviene, in applicazione delle citate ordinanze nn. 26 e 38, nei confronti di tutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico - la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e il rispetto dell'obbligo di utilizzare le mascherine, del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l'accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell'asporto;
Preso atto, inoltre, che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento, dell'attivazione del lavoro agile, mentre un'adeguata diffusione della modalità di consegna a domicilio sta incontrando difficoltà di carattere organizzativo ed economico;
Preso atto altresì che in tutto il periodo di sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;
Ritenuto, pertanto, che una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l'ampliamento dell'offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;
Visto l'articolo 48, comma 5 della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), che prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;
Valutata l'opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantire dal consumatore al momento dell'asporto;
Considerata la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure contenute nella citata ordinanza 38/2020;
Visto l'allegato 1 al citato D.P.C.M. 10 aprile 2020, che individua, tra gli esercizi commerciali che possono esercitare l'attività, anche le attività di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
Preso atto che, sebbene recanti uno specifico codice ATECO, le calzature devono considerarsi parte essenziale dell'abbigliamento dei bambini, in considerazione anche del lungo periodo di chiusura degli esercizi commerciali, che ha impedito alle famiglie di soddisfare le necessità legate sia al cambio di stagione che alla normale crescita dei bambini;
Considerato, di conseguenza, di consentire la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi specializzati in calzature per bambini;
Visto l'articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 che stabilisce che è consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli;
Vista l'ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020, con la quale era stata consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari;
Considerato che ai sensi della succitata disposizione la vendita dei suddetti prodotti negli esercizi specializzati risulta già consentita in Toscana;
Visto l'articolo 96 della legge regionale Toscana 62/2018 che, nel disciplinare gli orari degli impianti di distribuzione di carburanti, stabilisce che il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, dovendo tuttavia rispettare alcune fasce orarie di garanzia all'interno delle quali deve garantire la sua presenza, a presidio dell'impianto;
Preso atto che, in considerazione delle restrizioni alla mobilità privata e del conseguente drastico calo dei consumi di carburanti, la presenza fisica dei gestori negli impianti, oltre a rappresentare un aggravio di costi non bilanciato dai ricavi, costituisce un inutile rischio per la salute degli operatori, considerato che il servizio all'utenza viene sempre garantito dall'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l. 833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, le seguenti misure di contenimento:

1. Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto;
3. È confermato che, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
4. È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
5. È consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
•al Presidente del Consiglio dei Ministri;
•ai Prefetti;
•ai Sindaci;
•all'ANCI;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente