Regione Basilicata
Ordinanza 3 maggio 2020, n. 21
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 3 maggio 2020, n. 43 S.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"-,
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"-,
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale ", ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID-19"; 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. " e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. 1 decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”; 
VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 "possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;
VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che 1’11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COVID-19; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, il e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogala fino al 13 aprile 2020
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale", avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 ("ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19"), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 ("13 aprile 2020”);
PRESO ATTO della propria ordinanza 11 aprile 2020, 17 ("ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19"), con cui sono state confermate e ulteriormente prorogate le ordinanze richiamate nell’ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“3 maggio”);
VISTO l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, in base al quale “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri li marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° aprile 2020.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (...)
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a), diversamente da quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 non dispone il divieto di “spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze
VISTO in particolare l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 in base al quale “le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle aree interne, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del C0V1D-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 Marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle "Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" di cui all'allegato 9";
CONSIDERATO che in conseguenza della parziale riapertura delle attività produttive industriali e commerciali stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e al fine di garantire una sufficiente capacità di trasporto pubblico è necessario consentire una rimodulazione della capacità del trasporto pubblico locale funzionale ad un ordinato accesso ai servizi di trasporto, tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra il maggior numero di utenti, fatti salvi comunque i servizi minimi essenziali, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lett. ff) del predetto decreto, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett.
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;
CONSIDERATO che non è più vigente il divieto, disposto dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dal richiamato articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, di "ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”',
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività consentite di cui all’allegato 3 (codici ATECO 01 e 02) dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, rientrano una serie di attività quali le coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, nonché la silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali;
CONSIDERATO che con l’ampliamento delle possibilità di spostamento all’interno del territorio regionale, fermo restando gli spostamenti consentiti individualmente, è altresì consentito lo svolgimento dell’ attività sportiva o attività motoria all’aperto, in forma individuale, fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e nel cui ambito possono annoverarsi attività e pratiche sportive anche amatoriali quali ad esempio l’uso della bicicletta, la pesca sportiva e dilettantistica, gli sport equestri, l’atletica leggera, tiro con l’arco, golf, l’alpinismo, l’attività di addestramento cinofilo, e altre discipline o attività;
CONSIDERATO che tra le attività di manutenzione non sospese, per effetto dell’elenco dei codici ATECO indicati nell’allegato 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (in particolare i codici 33, 50 e 52) rientrano tutte una serie di attività riconducibili e funzionali ad assicurare la filiera delle attività di riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto, delle attività dei servizi connesse al trasporto delle vie d’acqua, sino al trasporto marittimo e costiero e al trasporto dei passeggeri per vie d’acqua interne, interessando pertanto anche le varie unità da diporto destinate alla navigazione per fini sportivi o ricreativi;
CONSIDERATO che, sebbene la sorveglianza sanitaria e studi sperimentali suggeriscono che gli animali domestici siano occasionalmente suscettibili a SARS- COV-2 (sul punto rileva FAQ del Ministero della salute), è importante prevenire l’insorgenza di criticità igienico-sanitarie in danno della tutela della salute pubblica, consentendo quale misura precauzionale l’attività di cura, pulizia e igienizzazione degli animali di affezione che convivono in ambiente domestico;
CONSIDERATO che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in atto e l’estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misure volte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell’attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito tecnico-scientifico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presenta situazioni tali che un afflusso non controllato di persone comporterebbe un aggravamento del rischio sanitario, fermo che, allo stato, l’evolversi della situazione epidemiologica attesta un numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 in progressiva riduzione;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, e ritenuta prevalente l’esigenza della tutela della salute pubblica confermando la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTA la precedente ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 ("Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all 'ingresso delle persone fisiche in Basilicata ");
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i cui allegati elencano le attività industriali e commerciali non sospese, nonché le attività dei servizi di ristorazione consentite, tra cui la ristorazione da asporto (cd. "take-away"), nonché la graduale ripresa delle attività sportive, fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesso al rischio di diffusione da COVID-19;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa, permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
emana la seguente 
 

ORDINANZA

Art 1
(Disposizioni in materia di coltivazioni agricole, aree verdi e attività sportiva)

1. A1 fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali vigenti di contenimento del rischio sanitario, sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) fermo l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici siti nel territorio regionale a condizione del rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento di più di due persone, è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e per non più di due componenti del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali ivi custoditi. In tutte le attività e le loro fasi all’interno delle proprietà e negli spostamenti da e per dette proprietà private deve comunque essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è fatto obbligo dell’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Detti spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale, e comunque per gli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni e degli animali allevati ovvero per la verifica delle attività eseguite da altra persona espressamente incaricata per lo svolgimento delle predette attività, ed esclusivamente nel pieno rispetto delle misure sanitarie e delle norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19;
b) sono consentite, sull’intero territorio regionale, in considerazione delle attività non sospese di cui all’elenco dei codici ATECO all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel proprio comune di residenza, domicilio, o abitazione ovvero entro i comuni confinanti, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale (cd. “Sus scrofa Linnaeus”), in applicazione ai relativi piani approvati, la raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi; di servizio nelle aree forestali, quali gli inventari, i servizi per la gestione delle aree forestali, la valutazione degli alberi da abbattere, il taglio e il recupero del legname, le attività di prevenzione e lotta antincendio, il monitoraggio faunistico in forma singola. Dette attività possono essere effettuate esclusivamente nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
c) ferma la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali di cui all’articolo 1, comma 1, lett. u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive è consentito, nell’ambito del territorio regionale, l’allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti - riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro (cd. “droplet") per altre attività, e comunque previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo, nonché l’allenamento degli atleti riconosciuti dalle predette federazioni per discipline sportive non individuali che assicurino comunque il distanziamento sociale di un metro;
d) è consentita, in ambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro (cd. “droplet ") per le altre attività;
e) sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd. “mascherine ") nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
 

Art. 2
(Disposizioni per le attività produttive e commerciali)

1. E’ consentita l’attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con vendita da asporto (cd. “take-away”). La vendita è effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno un metro (cd. “droplet") tra gli avventori e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. E’ fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze. I prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna presso il domicilio, abitazione o residenza del cliente, con la prescrizione che chi organizza l’attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma, eviti che il momento della consegna escluda contatti personali, in modo che sia garantita la distanza interpersonale e comunque il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari.
2. Per le attività non sospese, di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, è ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale. E’ consentito l’accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza e alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche da parte dei titolari e del personale impegnato in attività di manutenzione e vigilanza al fine di tutelare le risorse e il patrimonio naturale, e al fine di avviare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, la sanificazione anche degli arenili, l’istallazione e l’allestimento, ivi compresa la manutenzione delle strutture amovibili, delle spiagge senza esecuzione di nuove opere o modifiche, a condizione che detti interventi siano svolti all’interno dell’area in concessione, con interdizione per i non addetti ai lavori, e fermo restando l’attuazione di ogni misura che garantisca la distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale.
3.Sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati, ai sensi e per gli effetti dell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 Restano altresì consentite le consegne a domicilio per i predetti prodotti, purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e della disciplina di settore.
 

Art. 3
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che l’esercizio di tutti servizi erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale sia effettuato sulla base dei criteri riportati al successivo comma 2 del presente articolo. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le predette attività di trasporto devono essere espletate nel rispetto delle disposizioni di cui a\V allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante ‘‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto in data 20 marzo 2020, nonché de\V allegato 9 al medesimo decreto recante "Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19".
2. Devono essere garantiti, rispetto ai programmi di esercizio previsti in via ordinaria, esclusivamente i seguenti servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale: 
a) i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario;
b) i servizi, contrattuali ed aggiuntivi, di trasporto pubblico dei lavoratori verso tutte le aree industriali ove vi sono stabilimenti produttivi in attività, tenendo conto delle turnazioni di servizio svolte presso gli stabilimenti produttivi e del numero effettivo di addetti che gradualmente riprendono l’attività lavorativa. In corrispondenza della ripresa a regime delle attività lavorative presso gli stabilimenti industriali devono essere garantite le corse operaie di trasporto pubblico locale anche mediante la conversione da parte di COTRAB delle percorrenze chilometriche non espletate, tra cui anche quelle delie linee scolastiche non svolte dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, ai sensi e nel rispetto della DGR n. 182 del 12 marzo 2020, e senza oneri aggiuntivi in capo alla pubblica amministrazione, tali da garantire l’osservanza delle Linee guida di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo al rispetto del distanziamento interpersonale.
c) i servizi in cd. “fascia pendolare’’ per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione.
3. La Società Trenitalia SpA svolge i servizi ferroviari con la riduzione in misura pari al sessanta per cento dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria, secondo quanto riportato con la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\15734 del 28 aprile 2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali.
4. La Società Ferrovie Appulo Lucane Srl svolge i servizi ferroviari con la riduzione in misura pari al cinquanta per cento dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria, secondo quanto riportato con la nota prot. n. DT/1350 del 18 marzo 2020 e nota DT/1428 del 25 marzo 2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali.
5. La Società Trenitalia SpA e la Società FAL Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione delia nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni, facendo garantire le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19, e comunque in applicazione delle disposizioni dei citati allegati 8 e 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.
6. Entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il COTRAB - Consorzio delle Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma - deve comunicare alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, l’attuazione dei servizi di Trasporto pubblico locale dal 4 maggio 2020, secondo i criteri di cui al precedente comma 2, trasmettendone il programma di esercizio con i relativi quadri orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali. Dovrà altresì essere comunicato e trasmesso il programma di esercizio, secondo le modalità sopra riportate, contestualmente alla ripresa a regime delle attività lavorative presso gli stabilimenti industriali, ai sensi di quanto stabilito al precedente comma 2, nonché in occasione di eventuali successive variazioni. Le amministrazioni provinciali procedono alla verifica dei programmi di esercizio trasmessi nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi.
7. Entro il medesimo termine, la società Trenitalia SpA. Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata dei servizi di trasporto pubblico locale secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.
8. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di trasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani e comunali, la Società Trenitalia SpA e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e a svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere alle rispettive Amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
9. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza.
10. E’ fatto obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato, nonché agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi nel territorio regionale, di mettere a disposizione della Regione Basilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che fanno ingresso in Basilicata sulle linee di collegamento con destinazione del territorio regionale, provenienti da altre Regioni, secondo le modalità da concordare con il Dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata.
11. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente comma 10, sono trattati dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni successivi all’arrivo nel territorio regionale, in particolare per i soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario come disposto dall’ordinanza 29 aprile 2020 n. 20.
 

Art. 4
(Ulteriori misure)

1. Sono consentiti, nell’ambito del territorio regionale, gli spostamenti verso le seconde case di proprietà utilizzate per vacanza, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione o sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e della conservazione dei beni in essere.
2. Sono consentiti, per il tempo strettamente necessario, gli spostamenti in ambito regionale da parte del proprietario o degli addetti per le attività di conservazione, manutenzione, rimessaggio, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela e conservazione delle unità da diporto, e delle attività propedeutiche allo spostamento all’ormeggio, dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto di proprietà presso cantieri, depositi di rimessaggio e porti. Le predette attività possono essere svolte, ferme le discipline di settore, esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19.
3. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, è consentita l’attività di cura, pulizia e igienizzazione degli animali domestici (cd. attività di toelettatura), previo appuntamento, fermo restando il distanziamento sociale senza contatto diretto all’atto della consegna dell’animale, e nel pieno rispetto della disciplina di settore e delle misure sanitarie e di sicurezza. E’ esclusa la permanenza del proprietario dell’animale all’interno della struttura che fornisce il servizio durante l’attesa per il ritiro. Detta attività può essere svolta esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19.
 

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dei relativi allegati.
3. L’efficacia delle disposizioni delle ordinanze 21 marzo 2020, n. 8 ("Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.”) e 31 marzo 2020, n. 13 (“Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani") è prorogata fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriore proroga.
4. Restano ferme le disposizioni dell’ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 ("Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all'ingresso delle persone fisiche in Basilicata”).
5. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
6. La presente ordinanza è altresì comunicata ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
8. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 17 maggio 2020, salvo successivo provvedimento in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e salva proroga nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.
9. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 3.05.2020

BARDI