Regione Campania
Ordinanza 1° maggio 2020, n. 41
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’alt. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “7. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; (omissis)., c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché' rispetto al territorio nazionale;(omissis)., n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”',
VISTO 1’art. 2 del citato decreto legge n. 19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)
VISTO 1’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, che: “a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ”;
VISTA l’Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 (Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania) e relativo atto di richiamo del 9 aprile 2020, nonché l’Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, con le quali sono state dettate specifiche disposizioni in ordine ai rientri nel territorio regionale dal territorio di altre regioni, disposizioni in gran parte vigenti fino al 3 maggio p.v. ;
VISTA l’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, con la quale sono state dettate specifiche disposizioni in tema di attività motoria all’aperto e di attività di ristorazione con consegna a domicilio;
CONSIDERATO
- che, all’esito dell’adozione del DPCM 26 aprile 2020, risulta necessario aggiornare le previsioni delle menzionate Ordinanze regionali al mutato contesto provvedimentale e fattuale della progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali e alla luce del notevole incremento degli spostamenti previsti sul territorio;
- che, dagli accertamenti effettuati dall’Unità di crisi, tra l’altro presso gli esercenti i servizi di trasporto su ferro, risultano effettuate prenotazioni per il rientro nella regione Campania a far data dal 4 maggio p.v. quantificate in diverse migliaia al giorno, solo relativamente al trasporto su ferro;
- che, sulla base dei dati dell’Unità di Crisi regionale, risultano in corso, da alcune settimane, su tutto il territorio della regione, graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica, ma dalla ripresa delle attività e della mobilità sul territorio e dai previsti arrivi da altre regioni, deriva un significativo aggravamento del rischio sanitario ed epidemiologico sul territorio regionale nonché una situazione di particolare criticità relativa alle isole del golfo, in conseguenza della insussistenza di presidi sanitari adeguati a fronteggiare situazioni di emergenza, che impone di disporre la gradualità degli accessi e della ripresa della mobilità con specifico riferimento a tali zone territoriali;
PRESO ATTO
- che l’Unità di Crisi regionale ha, in particolare, rappresentato che i risultati conseguiti rischiano di essere vanificati “da un incontrollato flusso in entrata, che deve essere monitorato e indirizzato per prevenire impatti massivi su aree che hanno da poco visto la fine di cluster epidemici e già oggetto di ulteriori misure restrittive. Pertanto, appare utile incrementare per un periodo di almeno 7 gg dalla data di applicazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, le seguenti misure di sorveglianza precauzionale: - controllo dei cittadini in ingresso, provenienti da altre regioni o dall’estero, con qualsiasi mezzo di trasporto (auto, treno, aereo, nave), con obbligo di quarantena e indicazione sul modello di autodichiarazione ministeriale del luogo dove trascorreranno il periodo di isolamento fiduciario sul territorio regionale, fatto salvo le mobilità da e per i luoghi di lavoro e/o per comprovati motivi di salute; controllo per i suddetti cittadini della temperatura corporea con sistemi di rilevazione a distanza e, qualora la temperatura corporea sia uguale o superiore a 37,5°C, esecuzione di test di screening, con successivi sistemi di sorveglianza e diagnosi in base alle normative vigenti; differimento, per i non stabilmente residenti, di almeno una settimana della possibilità di “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (art. l, comma 1, lettera a) del DPCM 26/04/2020), verso le isole del golfo, le quali, potrebbero presentare nuovi focolai di “importazione” di non facile controllo per le specifiche caratteristiche geografiche e di connotazione urbanistica, richiedendo una gestione più attenta che limiti o differisca i flussi in ingresso che, comunque, transiterebbero da e per la città di Napoli, rappresentando un ulteriore momento di contestuale criticità in questa prima settimana di avvio della Fase 2; in relazione alla densità abitative del territorio campano, è fatto obbligo dell’uso di mascherine per la collettività in tutti gli ambienti comunitari, con particolare riguardo a quelli che non consentano il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro, come da direttive QMS, e la contestuale adesione alle precauzioni igienico-sanitarie standard quali lavaggio mani e astensione dal toccarsi mucose (occhi, naso e bocca), soprattutto in presenza di sintomi da raffreddamento; evitare, almeno per la prima settimana, momenti di assembramento in prossimità delle attività produttive industriali e commerciali, autorizzate dal DPCM 26/4/2020, e a tal fine anche limitare o differire l’asporto, garantendo in ogni caso le consegne a domicilio
- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing methocTQ "machine learning"',
- sulla base del metodo sopra indicato, alla data odierna risulta l’esigenza di contenere il previsto aumento della mobilità di massa, di evitare ogni forma di assembramento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale;
- che alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre dunque affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti e, in particolare, risulta necessario limitare l’ampliamento della mobilità sul territorio, rispetto a quanto astrattamente consentito dal DPCM 26 aprile 2020 e assicurare l’utilizzo, indifferenziato e generalizzato su tutto il territorio regionale, dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n. 18/2020 (ed. mascherine);
-che, sulla base di quanto rappresentato dall’Unità di crisi regionale appare necessario introdurre limitazioni all’accesso alle isole del Golfo, confermare alcune misure ad oggi vigenti, e precisamente quelle concernenti le limitazioni all’attività fisica e motoria sul territorio e i controlli agli ingressi sul territorio regionale, introdurre l’obbligo generalizzato dell’uso della mascherina e differire di una settimana l’introduzione della modalità di ristorazione con asporto;
VISTO l’art.16 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTO 1’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”',
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente

 

ORDINANZA

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:
1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
- di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.
1.2. È fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.
1.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
- autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.
1.4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
1.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all’utenza.
1.6 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.
1.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
1.8. Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
1.9. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.6 e 1.7, provvedere ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.
1.10 È fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a decorrere dalla data del 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.
2. È fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall’estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 e 1.3.
3. Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero - ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
4. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n. 18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché' i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
5. È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n. 18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie:
- ore 6,30-8,30;
- ore 19,00-22,00.
Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
6. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.
7. È consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all’ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data.
8. Sono approvate le Misure precauzionali relative all’attività di trasporto pubblico allegate sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
9.11 mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o deÙattività da 5 a 30 giorni).
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla GESAC spa., all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno, Castellammare) ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

DE LUCA                 

 

Allegato sub 1

Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del20/3/2020

LINEE GUIDA
MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI REGIONALI per IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE e di LINEA

Napoli, 01 maggio 2020

1. PREMESSA
Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di indicare quali sono le misure minime di prevenzione e protezione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti nel settore del trasporto regionale, ivi compresi quelli appartenenti alla filiera degli appalti funzionali al servizio ed alla attività accessorie e di supporto correlate sulla base di quanto previsto dalla normativa di settore relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali Linee Guida si intendono valide sino alla data di scadenza dello stato emergenziale fissata al 31/7/2020, salvo quanto specificato nel prosieguo.
Le misure indicate nelle presenti Linee Guida recepiscono integralmente quanto previsto nel DPCM 26 aprile 2020, che viene considerato integralmente richiamato, con particolare riferimento agli allegati n. 8 e n. 9. In caso di eventuale contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.
Le presenti linee-guida saranno aggiornate in funzione delle sopravvenienti disposizioni governative o regionali (DPCM, Ordinanze, ecc.) che saranno emesse per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria da COVID19, delle prescrizioni o circolari emesse dagli Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative (INAIL, Ispettorato del lavoro, ASL), nonché di eventuali provvedimenti presi dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). A tal proposito, fermo restando la necessità di istituire, a livello nazionale, una cabina di regia con il compito di dare gli opportuni indirizzi di carattere generale per lo svolgimento in sicurezza dei servizi in argomento, la Regione Campania provvederà ad istituire una cabina di regia regionale, al fine di poter concertare, con gli EE.LL. e con gli attori coinvolti, i termini, i principi e le modalità specifiche relative ad un'offerta di servizi adeguata ad assolvere le esigenze di mobilità collettiva nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza sanitaria. Inoltre, nell'ambito della cabina di regia, saranno previste forme di collaborazione più strutturale con le FF.OO..
Nelle more di quanto sopra, tutte le aziende (pubbliche e private) esercenti un servizio di trasporto regionale dovranno calibrare i propri modelli organizzativi e produttivi alle presenti misure previste, fermo restando il pieno rispetto di quanto previsto in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08. Medesimo discorso dicasi per tutte le imprese produttrici di beni e servizi nella relativa filiera.

2. SCOPO
Le presenti Linee Guida si prefiggono lo scopo di definire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio di tutti gli stakeholders delle aziende operanti nel servizio di trasporto regionale (clienti/utenti, consumatori, proprietà, i fornitori, dipendenti, ecc.).
In tale prospettiva, le misure previste dovranno abbinare alla garanzia del conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio, la praticabilità tecnica/economica della filiera produttiva. Tale documento è da considerarsi in stretta correlazione con il Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/3/2020, relativo alla regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro nel settore dei trasporti e della logistica, nonché con le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19, emanate in data 25/4/2020, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché con quanto richiamato nella nota prot. n. 14916 del 29/4/2020 del Ministero della Salute, avente ad oggetto "indicazioni perla rimodulazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contenuto dell'emergenza da SARS-COV-2". A tal fine, con tale documento, si mira a delineare le indicazioni contenute nel succitato Protocollo, in azioni operative e/o metodologie applicative che ogni azienda, ivi compresa la relativa filiera, dovrà intraprendere in una prospettiva temporale che dipenderà dalla durata della emergenza COVID19. Le aziende di ogni settore dovranno garantire un continuo monitoraggio circa l'efficacia e l'efficienza delle azioni intraprese anche mediante l'istituzione di un apposito comitato tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori (RSU/RSA e RLS).
Eventuali costi aggiuntivi a carico delle aziende dovute all'applicazione di queste Linee Guida e di tutte le altre misure e regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative, saranno riconosciuti nell'ambito di quanto previsto dall'art. 92 del Decreto Legge Cura Italia convertito in Legge n. 27/2020 e pubblicata su G.U. il 29/4/2020.
Le presenti Linee Guida sono automaticamente da considerarsi integrate ed adeguate ad ogni ss.mm.ii. di tutti i sopracitati atti e provvedimenti, oltre che integrate da eventuali ulteriori provvedimenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le misure previste nel presente protocollo si applicano a tutte le aziende (pubbliche e private) operanti nel settore del trasporto regionale, alla relativa filiera produttiva, nonché a tutti gli stakeholders direttamente e/o indirettamente coinvolti nel processo produttivo.

4. MODELLI ORGANIZZATIVI
Fermo restando che il principio di base è la prevenzione e il contenimento del contagio, ogni azienda (ivi comprese quelle della filiera) deve adottare modalità organizzative ed opportune strategie, anche con il supporto della moderna tecnologia, dì prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione. Tali modalità organizzative andranno condivise, tramite la sottoscrizione di un protocollo, con le OO.SS. A tal fine, i datori di lavoro dovranno predisporre una apposita appendice al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nella quale sono evidenziate le misure adottate dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte.
È compito di ogni azienda predisporre una corposa campagna di formazione ed informazione del proprio personale, nonché redigere apposite procedure operative atte a gestire l'eventualità di contagio registrata da personale aziendale, personale esterno (forniture e servizi attivi) e/o da fruitori (clienti/utenti) del servizio offerto.

5. PRINCIPI GENERALI
Di seguito, si riportano i principi generali su cui si deve basare un'opportuna strategia che ogni impresa deve adottare per prevenire il contagio.
• Distanziamento sociale:
■ rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro;
■ qualora vi sia la necessità di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque obbligatorio l'uso della mascherina, di tipo filtrante e prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito indicato solo come "mascherina"); cosi come, anche, previsto nei documenti allegati al DPCM del 26/4/2020.
Buone pratiche di igiene:
■ messa a disposizione, nei luoghi di lavoro, di idonei mezzi detergenti per le mani;
■ installazione di dispenser di gel igienizzante a bordo bus, sui traghetti/aliscafi e nelle località di servizio (stazioni/fermate/capilinea);
■ installazione di distributori di gel igienizzante in punti di distribuzione di facile accesso (banchine, aree di imbarco ecc.);
■ attività specifiche di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica nelle località di servizio caratterizzata da un maggior flusso di viaggiatori, a bordo treni/bus e traghetti/aliscafi;
■ potenziare la pulizia e la sanificazione dei filtri presenti negli impianti di aria condizionata (sia a bordo dei mezzi che negli uffici/stazioni/fabbricati etc.);
■ assicurare un adeguato ricambio d'aria e ventilazione naturale o forzata degli ambienti e dei mezzi.
Organizzazione del lavoro, degli ingressi e degli spazi:
■ misurazione della temperatura corporea, ove possibile quotidiana, nei luoghi di lavori di maggiore aggregazione (officine/depositi/aree di imbarco/scali) e richiesta di autocertificazione su assenza di eventuali contatti avuti con pazienti affetti da COVI D19;
■ adozione di dispositivi di monitoraggio non invasivo (telecamere IR, telecamere "intelligenti") e possibilità di segnalazione, via intranet, della propria condizione di salute nel rispetto dei vigenti principi di rispetto della privacy;
■ predisposizione di nuovi layout delle sedi lavorative (variando la disposizione delle postazioni di lavoro, differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita, ecc.) per ottimizzare e ridurre il numero di lavoratori contemporaneamente presenti. Contestualmente, andranno revisionati i piani e le procedure di emergenza;
■ riduzione massiccia delle riunioni in presenza a favore di quelle in modalità telematica;
■ sospensione di tutti attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria. La formazione andrà svolta in modalità FAD/e-learning;
■ implementazione dello smartworking;
■ adozione di orari sfalsati per evitare assembramenti (lavoro/pausa/mensa);
■ adozione degli ammortizzatori sociali e/o soluzioni organizzative straordinarie (ad esempio fruizione di ferie arretrate);
■ ottimizzazione della tomistica del personale operativo, con particolare riferimento a quello che lavora in squadre;
■ minimizzazione dell'uso promiscuo di attrezzi e apparecchiature.
• Uso di dispositivi:
■ i lavoratori (interni/esterni) devono obbligatoriamente indossare una mascherina e i guanti;
■ le aziende possono valutare la possibilità di fornire ai propri lavoratori un "kit" di protezione individuale;
■ tutti i clienti/utenti che accedono ai servizi di trasporto devono obbligatoriamente indossare la mascherina. In caso contrario, le aziende adotteranno, nei limiti di quanto possibile e di concerto con le FF.OO., le opportune azioni operative per evitare l'accesso ai mezzi di trasporto su gomma/ferro, ai traghetti/aliscafi ed a tutti gli impianti fissi dei gestori dei servizi di trasporto.
• Eventuale utilizzo di tecnologie:
■ Le aziende, ove possibile e, compatibilmente con le proprie risorse economico/finanziarie, possono avvalersi di moderni sistemi tecnologici per prevenire il contagio (software di simulazione degli spazi e dei flussi, applicazioni di alert per avvertenza di assembramenti, digitalizzazione dei documenti, sistemi di monitoraggio non invasivi, ecc.).
• Responsabilità individuale dei clienti/utenti del servizio
In ottemperanza all'ordinanza vigente, i clienti/utenti di tutti i servizi di trasporto regionali sono tenuti, pena applicazione delle sanzioni amministrative previste:
■ al rispetto della distanza minima di sicurezza prevista (distanziamento sociale), fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, diversamente abili o anziani, ma comunque con l'obbligo di protezione del naso e della bocca, tramite la mascherina.
■ ad indossare la mascherina e, possibilmente, i guanti ed igienizzarsi ripetutamente le mani.

6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
Tutti gli stakeholders delle aziende di settore devono essere messi a conoscenza delle informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza. Fatto salvo quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, le aziende dovranno garantire una massiccia informazione mediante:
• affissione di locandine informative e cartellonistica a bordo treno/bus, sui traghetti/aliscafi e sugli impianti/località di servizio/stazioni/fermate/aree di imbarco/scali circa il corretto comportamento da tenere nei diversi spazi di uso comune (banchine, capilinea, sale di attesa, ecc.), l'obbligo di indossare le mascherine e le regole di una buona igiene, ecc.;
• predisposizione, ove possibile di apposita segnaletica per disciplinare gli spostamenti e i distanziamenti, gli accessi e le uscite;
• predisposizione di materiali di comunicazione dei contenuti necessari, sia in forma digitale tramite i canali aziendali (sito web, mail, messaggistica istantanea, ecc.) sia in forma cartacea.
Gli stakeholders dovranno attenersi alle regole prescritte e dovranno avere comportamenti conformi a quanto richiamato dalla campagna di informazione delle aziende.
Le aziende dovranno garantire, altresì, una adeguata formazione del proprio personale, erogando appositi corsi di formazione che focalizzeranno l'attenzione sulle pratiche di igiene, sull'importanza della sanificazione dei luoghi di lavoro, sull'uso corretto delle mascherine, sulle procedure aziendali relative alla gestione di eventuali casi sospetti, sulle norme in tema di trattamento dei dati personali ecc. Nell'ottica di una implementazione dello smartworking, tali corsi potranno essere svolti in modalità FAD/e-learning.
Medesimo discorso per quanto attiene all'addestramento ed alla responsabilizzazione del personale all'uso delle misure di prevenzione in maniera corretta e sicura.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle attività di informazione, formazione e addestramento, le aziende possono usufruire dei fondi interprofessionali o, in alternativa, possono fare richiesta di Fondi a destinazione specifica.

7. MODALITÀ DI ACCESSO
7.1 Luoghi di lavoro
Nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di privacy, il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In tal caso, saranno adottati i protocolli e le procedure già vigenti emanati dal governo nazionale (Ministero della Salute) e/o dalla Regione Campania.
Ove possibile, andrà evitato che il personale operativo (operatori di esercizio, macchinisti, capitreno, conducenti di aliscafi/traghetti, operai ecc.) acceda alle sedi amministrative.

7.2 Fornitori esterni
Per l'accesso di fornitori esterni, ogni azienda dovrà individuare opportune procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori. Nel caso di operatori della filiera (impresa di pulizia, manutenzione impianti, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.
Si raccomanda di organizzare le forniture in modo da evitare a monte, per quanto possibile, sovrapposizioni di orari e aree coinvolte. Inoltre, conviene effettuare un controllo in ingresso tramite portineria / reception in modo da scaglionare l'ingresso dei fornitori /personale esterno che deve operare nelle stesse aree.

7.3 Località di servizio e mezzi di trasporto
Generalità
Dovrà essere ridotta ogni forma di contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di casi emergenziali e, comunque, con le dovute precauzioni. Pertanto, sono sospese tutte le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi (treni/bus), ad esclusione dei servizi marittimi e, comunque, salvo i casi in cui non esiste modalità sostitutiva.
Per la vendita dei titoli di viaggio occorre usare appieno le funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale ed è consigliabile implementare l'installazione, ove possibile, di apparati per l'acquisto self-service dei titoli di viaggio, nonché l'acquisto Online, anche mediante apposita App collegata -per le aziende aderenti al consorzio- alle funzioni centralizzate di vendita del Consorzio Unico Campania, valutando anche l'adozione di modalità di prenotazione o monitoraggio della domanda.
Indipendentemente dalla tipologia di trasporto, tutte le aziende dovranno porre particolare attenzione - adottando le idonee procedure organizzative - a garantire gli spostamenti delle persone diversamente abili nel pieno rispetto delle misure precauzionali di cui alle presenti linee guida.
Resta inteso che tutte le aziende di trasporto, e conseguentemente il loro personale, sono manlevate da ogni responsabilità (di qualsiasi natura) circa l'insorgere di eventuali casi in cui:
• non sia rispettato il distanziamento sociale a bordo e/o presso gli impianti;
• gli utenti non usano i DPI previsti dalla normativa e le ordinanze vigenti;
• non si possano evitare eventuali assembramenti;
• non sia possibile garantire una ridotta capacità di trasporto.

Servizi Ferroviari
I gestori di trasporto su ferro dovranno potenziare i controlli ai varchi di accesso delle località di servizio/stazioni/fermate. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli stessi garantiranno, esclusivamente, le attività di controllo ai varchi di accesso delle località di servizio presenziate. Per tali attività, sarà impiegato, il personale già in forza al settore controlleria/varchi, nonché il personale utilizzato nei turni di controlleria soppressi a bordo treno. Pertanto, nelle località di servizio presenziate, sarà garantita, ove possibile e per l'intero arco di esercizio, la presenza contestuale di personale addetto alla biglietteria e di personale dedito al controllo dei flussi, con qualifica di polizia amministrativa, dotato di opportuni strumenti informatici per la relativa verifica dei titoli di viaggio, svolgenti attività non ferroviarie ma inquadrabili nei "servizi accessori".
I gestori ferroviari valuteranno, ove non esiste altra soluzione, l'ipotesi di chiudere al pubblico le stazioni/fermate impresenziate, previa condivisione con la Regione Campania e la definizione di opportune azioni mitigative e/o di supporto.
Ove possibile, le sale di attesa di ridotte dimensioni andranno chiuse al pubblico.
Dovranno essere ridotti, ove possibile, gli accessi alle banchine delle stazioni/fermate. Inoltre, nelle stazioni/fermate, si raccomanda i gestori di individuare, anche mediante cartellonistica, distinti 7
percorsi di accesso (ingresso/uscita) alle banchine. Ciò, al fine di evitare l'incontro di flussi di clienti/utenti. Inoltre, ove possibile, saranno individuati, mediante strisce adesive, spazi di occupazione che consentano di mantenere la distanza di sicurezza prevista.
Inoltre, nelle stazioni, dove l'afflusso di utenti è particolarmente rilevante, andrà previsto un costante monitoraggio (anche con avanzati sistemi tecnologici) che preveda, in caso di eccessivo affollamento alle banchine, la chiusura provvisoria delle stesse e, di conseguenza, l'accesso ai treni. È consigliabile, inoltre, regolamentare l'utilizzo di scale e di tappeti mobili garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti e anche qui, ove possibile, una differenziazione dei flussi.
A bordo dei mezzi di trasporto, al fine di tutelare il conducente, devono essere previste misure di delimitazione della distanza tra la cabina di guida e il comparto passeggeri, nei modi e per quanto consentito dalla tipologia del mezzo.
L'uso dei posti a sedere va disciplinato garantendo il distanziamento anche con l'utilizzo di apposita segnaletica (ad es. marker).

Servizi di TPL su strada
Sugli autobus e sui tram vanno adottati possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno 1 metro dai clienti/utenti.
Va prevista che la salita e discesa dei clienti/utenti dal mezzo avvenga secondo flussi separati (ad esempio, prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta e, ove possibile sempre distante dal conducente).
Sugli autobus e sui tram, dotati di tre porte, si raccomanda di lasciare la porta anteriore riservata al transito dei diversamente abili, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare il contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte.
Si raccomanda di evitare situazioni di assembramento alle fermate dei bus operando in via preventiva, ove possibile, la verifica dei titoli di viaggio, la dotazione delle mascherine ed il contingentamento dei passeggeri a bordo dei mezzi. In caso di raggiungimento del livello di saturazione stabilito per ciascuna tipologia di trasporto, potranno essere intraprese le opportune azioni operative tese alla risoluzione della criticità (ad esempio, non effettuare la fermata, ove questo non fosse in contrasto con le esigenze di altri viaggiatori).

Servizi marittimi
Nelle aree portuali, per favorire la corretta ed ordinata distribuzione degli utenti in tutti gli spazi comuni, sono necessari interventi organizzativi e gestionali secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra vettori e gestori delle aree medesime.
Le operazioni di imbarco e sbarco devono prevedere percorsi dedicati con implementazione di idonea segnaletica per disciplinare il flusso passeggeri e garantire il distanziamento fisico.
È raccomandabile, altresì, l'utilizzazione di termo-scanner per i passeggeri sia in partenza che in arrivo.
Fermo restando il distanziamento sociale, per quanto possibile vanno evitati i contatti tra il personale di bordo e di terra.
Sui traghetti e sugli aliscafi deve essere garantita una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione. Le aziende favoriranno, ove possibile lo scambio documentale tra gli aliscafi/traghetti e gli impianti di terra con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale di bordo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

Servizi di trasporto non di linea
Taxi/NCC
Sui mezzi del TPL non di linea il personale dovrà utilizzare mascherine e guanti, a bordo bisogna dotarsi di dispenser di gel igienizzante a disposizione anche dei clienti, questi ultimi dovranno indossare sempre le mascherine.
Il personale deve vietare che il cliente/utente occupi il posto disponibile vicino al conducente e, dove possibile, si raccomanda di dotare le vetture di paratie divisorie.
Nelle vetture ordinarie, sui sedili posteriori, non potranno essere trasportati - e distanziati il più possibile - più di due passeggeri tranne nel caso di nuclei familiari; tutti muniti comunque di mascherina.
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, resta confermato quanto previsto nel DPCM del 26/4/2020.
Al termine di ogni corsa dovranno essere garantite attività di pulizia, con particolare riferimento alle parti di contatto (volante, cambio, maniglie ecc.).

8. SPAZI COMUNI
L'accesso agli spazi comuni (mense, spogliatoi ecc.) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali (preferibile rispetto ad una ventilazione forzata o aria condizionata), di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro.
In caso di ventilazione forzata, dovrà essere comunque assicurata la pulizia dei filtri e della batteria per gli impiantì di aria condizionata, ovvero la pulizia delle pale nel caso di estrattori, ventilatori, ecc. È preferibile favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

9. SPOSTAMENTI TRA GLI IMPIANTI/LOCALITÀ DI SERVIZIO/CANTIERI
Andranno ridotti, per quanto possibile, gli spostamenti tra i vari impianti, località di servizio e/o. cantieri.
Indipendentemente dalla tipologia di mezzo impiegata per effettuare gli spostamenti (auto, furgoni, van ecc.) va prevista comunque una opportuna ventilazione e sanificazione con particolare riferimento alle parti di contatto (volante, cambio, maniglie ecc.). Durante, il viaggio, ove possibile, va facilitato il periodico riciclo dell'aria.
È preferibile ridurre il numero di lavoratori in relazione al mezzo aziendale a massimo n.2 unità se in automobile e comunque muniti di mascherina; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. Ove possibile, è consigliabile evitare l'uso promiscuo della stessa auto; in caso contrario, va comunque garantita opportuna ventilazione e sanificazione delle parti di contatto (volante, cambio, maniglie ecc.).
Per i furgoni, van, ecc., necessari per lo spostamento di squadre di lavoro, è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all'ampiezza del mezzo (in deroga al distanziamento sociale di 1 metro), ma comunque muniti di mascherina.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente paragrafo, si rimanda al chiarimento pubblicato dalla Regione Campania in data 28/4/2020.
È vietato in generale ogni tipo di assembramento, in base alla disponibilità degli spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale di 1 m.
Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (ben maggiore di 1) m dalle persone presenti.
Infine, è consigliabile, salvo casi eccezionali, sospendere tutte le attività che prevedono diarie/trasferte del personale al di fuori dei confini della Regione Campania in tutto il periodo di ripartenza dalla emergenza sanitaria.

10. ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le aziende dovranno predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro (uffici, stazioni/fermate, capilinea, banchine, materiale rotabile, aliscafi e traghetti ecc.).
Le attività di pulizia e sanificazione periodica possono essere fatte da impresa esterna specializzata o da personale interno, opportunamente formato.
Per la scelta dei prodotti da utilizzare per le attività di "pulizia" (detersione con soluzione di acqua e detergente) e di "sanificazione" (decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti), si rimanda alla Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/2/2020.
I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del secco indifferenziato, mentre quelli prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell'ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto (materiale infetto categoria B UN 3291, corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 32919).

11.SORVEGLIANZA SANITARIA/VISITA MEDICA
La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli sanitari e privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La stessa non deve essere interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generate, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
La visita medica - che non è da intendersi di tipo specialistico - da ripetersi periodicamente, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.
A tal scopo, negli impianti, sui cantieri, nelle località di servizio, nelle officine/depositi, ovvero in tutti quegli ambiti di lavoro in cui è presente, in maniera contestuale, una nutrita forza lavoro, si suggerisce di adottare la scheda personale di cui al sub ALLEGATO 1, in cui sono riportate, nel pieno rispetto della privacy, dichiarazioni strettamente attinenti alla sintomatologia tipica del covid-19. Ciò al fine di ottimizzare la gestione di eventuali criticità ed evitare visite mediche preventive e/o uno screening di massa, peraltro molto onerosi.
Si precisa che il sub ALLEGATO 1 contiene prescrizioni di carattere generale e nulla vieta che ogni azienda possa implementare lo stesso con eventuali precauzioni del caso e/o ulteriori specifiche disposizioni.
A tal fine, ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al Datore di Lavoro la succitata scheda.
Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro dell'impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il Datore di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19.
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da C0VID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs.81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Infine, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarò poi redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti.

12. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI
Di seguito, si riportano ulteriori azioni operative che possono essere intraprese per evitare la trasmissione del contagio da covid-19.
• installazione di separatori di posizione, laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro;
• adozione di ulteriori accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno 1 metro dai clienti/utenti;
• implementazione delle attività di security nelle località di servizio; e, comunque, negli impianti con maggiore affluenza dei clienti utenti;
• distribuire, ove possibile, in maniera uniforme i viaggiatori a bordo treno/bus e sui traghetti/aliscafi;
• nell'ambito del contratto di servizio, l'esercizio di linee automobilistiche a scarsa frequentazione può essere sostituito, senza riduzione del corrispettivo chilometrico, con tipologie di servizi più flessibili, contemplanti anche modalità a chiamata, dedicati e a prenotazione obbligata. In tal caso, l'impresa, provvederà a comunicarlo e condividerlo con la Regione Campania;
• linee automobilistiche a scarsa frequentazione possono essere soppresse, previa condivisione con la Regione Campania, ed i relativi chilometri possono essere effettuati su altre linee al fine di incrementarne la frequenza, riducendo di fatto l'assembramento a bordo bus.
• possibilità di sospendere, fino al termine delle misure di contenimento del virus, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti di trasporto pubblico locale, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza.

13. NUMERI UTILI
La Protezione Civile invita a recarsi nei pronti soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.
È attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
La Regione Campania ha attivato un numero verde 800 90 96 99, dedicato alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di covid-19, al fine di poter rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
Resta in teso che è possibile contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Sub -ALLEGATO 1 - MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE