TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

 

SEZIONE LAVORO

 

DECRETO EX ART. 669-SEXIES N. 2 CPC

 

Il Giudice nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto ricorso ex art. 700 cpc, promosso da ________________ nei confronti di ______________ in persona del legale rappresentante al fine di ottenere di poter lavorare da casa

 

RILEVA
a. sembra sussistere il fumus bonis iuris.
a1. Risulta, da quanto la ricorrente assume e/o documenta che: - è dipendente della società convenuta dall'11.1.2001 come impiegata di secondo livello c.c.n.l. commercio, addetta al settore fiscale, - con mail del 25.3.2020 chiedeva “di poter usufruire della formula lavorativa in Smart Working in questo periodo di emergenza Covid IV", allegando certificazione del suo stato di invalida in misura del 60%, - l'azienda con mail di risposta in pari data, non rispondeva positivamente, ma con l’indicazione che sarebbe stata in cassa integrazione per la settimana successiva, avvertendo “qualora dovesse riprendersi l'attività lavorativa prenderemo in esame le richieste pervenute” senza però successivamente provvedere - la figlia ____________ disabile, è nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, - l'azienda sta utilizzando la modalità smart working per taluni dipendenti _____________ e _____________ dell'ufficio fiscale al quale è addetta la ricorrente).

 

a2. Nella attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente. L'art. 1, comma 7, DPCM 3.3.2020 raccomanda “il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza ’’.
L’art. 4 DPCM dell’1.3.2020 stabilisce che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato..."
L’art. 39 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dispone che: "..Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. ”
a3. La ricorrente, invalida al 60%, convivente con figlia con handicap grave, sembra avere diritto, ai sensi dell’art. 39, del D.L. n. 18 del 17.3.2020 ad accedere allo smart working disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017.
In ogni caso ha effettuato tempestiva richiesta, rimasta inopportunamente senza risposta, e la compatibilità della modalità agile del lavoro con le caratteristiche della prestazione sembra evidente, poiché svolge mansioni con l'utilizzo del telefono c di strumenti informatici;
b. sembra sussistere il periculum in mora.
La ricorrente, invalida al 60%, convive con figlia con handicap grave accertato e documentato. Trattasi di due soggetti gravemente esposti al rischio di contagio, anche in forma grave, e l’emergenza sanitaria è ancora in corso. Vi è più che fondato timore di ritenere che lo svolgimento della attività di lavoro in modalità ordinarie, uscendo da casa per recarsi al lavoro, esponga la ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, al rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la salute sua e della figlia convivente;
c. si deve provvedere in via cautelare urgente, inaudita altera parte, poiché la convocazione preventiva della controparte pregiudicherebbe l’attuazione del provvedimento che, per essere efficace, deve essere necessariamente immediata.

 


ORDINA

 


a __________ in persona del legale rappresentante, di voler procedere immediatamente, dalla comunicazione del presente provvedimento, ad assegnare la ricorrente a modalità di lavoro agile Smart Working, dotandola degli strumenti necessari o concordando l'uso di quelli personali;
 

 

FISSA
 

 

per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento (non potendosi al momento provvedere alla comparizione personale delle parti presso la sede di questo Ufficio, stante la emergenza sanitaria in corso), ai sensi dell’art. 83, 7° comma, lett. h) DL 18/2020, l'udienza del 19.5.2020. per la costituzione della convenuta, assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e decreto entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e la successiva udienza del 26.5.2020 per la discussione con trattazione scritta, autorizzando il deposito telematico di note entro due giorni prima dell’udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Firenze per Bologna, il 23.4.2020.
Il Giudice