Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 maggio 2020, n. 54
Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;
VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
SENTITO il Referente Sanitario Regionale per le maxiemergenze ed acquisito il parere favorevole;
RICHIAMATO il DPCM del 26.04.2020;
VISTI gli artt. 4 e 5 del DPCM del 26.04.2020: “Disposizioni in materia di ingresso in Italia” e “Transiti e soggiorni di breve durata in Italia” ed in particolare dell'art. 4, comma 3, che prevede che: “le persone, che fanno ingresso in Italia..., anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lett. b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria e per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.”;
VISTO l' art. 4, comma 5 del predetto DPCM del 26.04.2020 che dispone quanto segue: “.le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria e per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.”;
VISTO l'art. 4, comma 8, che dispone che: “l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate”;
VISTO l'art. 5, comma 1, che dispone che: “In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aerea, marittima, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato:.”
VISTO l'art. 5, comma 4, che dispone che: “Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale”.
VISTO l'art. 5, comma 6, lett. a), che dispone che: “allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima”.
VISTO che lo stesso DPCM del 26.04.2020 all'art. 1, comma 1, lett. a) dispone altresì che: “è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
PRESO atto del probabile ingresso nella Regione Abruzzo di un considerevole numero di persone provenienti da altre Regioni Italiane a far data dal 4 maggio 2020, in quanto è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, e sono già documentabili le numerose prenotazioni di viaggi tramite trasporto pubblico e sono altresì noti i probabili ingressi in Abruzzo tramite mezzo proprio;
CONSIDERATI gli enormi sacrifici che l'organizzazione sanitaria regionale e la popolazione abruzzese hanno dovuto sostenere nei mesi di marzo ed aprile a causa della pandemia di COVID19, nonché i soddisfacenti risultati attualmente raggiunti che è necessario mantenere nel tempo;
CONSIDERATA la probabilità che tra quanti giungano da regioni ad elevata circolazione del Virus SARS-COv2 vi possa essere una percentuale di portatori asintomatici del virus ancora senza clearance virale dopo le sei settimane di lock-down;
CONSIDERATA la possibilità che la circolazione dei soggetti portatori asintomatici possa comportare una rapida ripresa della diffusione del virus SARS-COv2 nella nostra Regione ed una conseguente alta probabilità del riaccendersi di focolai epidemici nel territorio regionale, nel caso in cui gli ingressi di cittadini di altre Regioni Italiane ad alta diffusione di contagio non vengano appositamente regolamentati alla stregua di quelli dei cittadini provenienti dall'estero;
CONSIDERATO che, a fronte di multipli studi e di dettagliate disposizioni di settore per la ripresa in sicurezza della fase due, nei prossimi giorni si configurino multiple situazioni di possibile esposizione di massa a portatori asintomatici residenti, eventualmente persistenti nella condizione dopo le sei settimane di lock-down stabilite per disposizione governativa sino alla data odierna, nell'ambito di circostanze come i mercati rionali o zonali all'aperto, autorizzati dalla vigente normativa senza l'obbligo esplicito dell'uso di mascherina, anche laddove non vi sia la possibilità di verificare il sistematico rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra tutti gli acquirenti e gli avventori;
CONSIDERATO ancora che la percentuale dei portatori asintomatici è destinata a diminuire progressivamente nelle prossime due settimane, e che l'uso della mascherina chirurgica e dei guanti ed il mantenimento obbligato di un adeguato distanziamento interpersonale anche nella fase di iniziale ripresa delle attività (fase 2a) è destinato a favorire in sicurezza la eventuale circolazione di portatori asintomatici di SARS-COv2 senza rischi di precoce ripresa della trasmissione interpersonale;
CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le precitate misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;
 

ORDINA
-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica- con decorrenza immediata:

1. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all'indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo ovvero al numero verde regionale 800 595 459 per l'opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell'area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;
2. Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:
a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;
4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:
a) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali
e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;
v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;
5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.
6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
c) l'applicazione delle previsioni di cui al punto 4, lettera b), punti i e vi.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
 
3 maggio 2020
 

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio