Ministero dell’Interno
Circolare 4 maggio 2020, n. 4866
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
 

Seguito:
a) f n. 15350/117(2) Uff. IlI Prot. Civ. n. 0029415 del 02.05.2020;
b) f. n. 557/PAS/U/004548/12982.D (11) del 22 aprile 2020.


1. Premessa
Come è noto, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha rimodulato il quadro complessivo delle cautele che dovranno essere osservate nell’attuale fase dello stato di emergenza, durante la quale si realizzerà la graduale ripresa delle attività produttive in virtù del positivo andamento dei dati relativi alla diffusione del COVID-19.
Le misure recate dal provvedimento sono destinate ad entrare in vigore a decorrere dal 4 maggio e fino al 17 maggio p.v. (art. 10, comma 1, D.P.C.M. 26 aprile 2020).
Fino al 4 maggio p.v. sono, invece, rimaste in vigore le disposizioni del precedente D.P.C.M. del 10 aprile scorso, integrate con le previsioni recate dall’art. 2, commi 7, 9 ed 11, del decreto presidenziale del 26 aprile 2020, funzionali, peraltro, anche a permettere lo svolgimento delle operazioni e degli interventi preliminari alla riapertura di una serie di attività fino ad oggi sospese (art. 10 D.P.C.M. 26 aprile 2020).
I contenuti del provvedimento di nuovo conio sono stati circostanziatamente illustrati dal Gabinetto nella direttiva di ordine generale indicata a seguito sub a).
Nel solco di tale atto di indirizzo ed in linea di continuità con un metodo di lavoro praticato sin dall'inizio di questa emergenza, si ritiene utile rassegnare all’attenzione delle SS.LL. alcune ulteriori indicazioni volte ad agevolare l’applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020, che presentano profili di significativo impatto per i settori economici regolati, in tutto o in parte, dalla legislazione di pubblica sicurezza.

2. Misure riguardanti il settore dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e il settore degli esercizi pubblici.
Come evidenziato nella ricordata direttiva indicata sub a), il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha confermato la sospensione generale delle attività che consistono nell’organizzazione e nell’offerta di spettacoli e trattenimenti pubblici (artt. 68 e 69 TULPS e connesse norme regolamentari).
Il provvedimento reca, invece, alcune novità per quanto concerne il settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Viene, infatti, consentito che tale attività possa essere esercitata, oltreché nella forma della ristorazione con consegna a domicilio (già permessa dai precedenti provvedimenti), anche in quella della vendita di alimenti e bevande per asporto, a condizione che siano osservate le misure individuate dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Inoltre, giusta quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. bb) del nuovo decreto presidenziale, potranno continuare ad operare:
a) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dislocati lungo la rete autostradale, limitatamente alla vendita dei prodotti da asporto;
b) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli ospedali e degli aeroporti, con l’obbligo in ogni caso del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Per quanto riguarda le altre tipologie di esercizi pubblici, va ricordato che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 conferma la clausola per effetto della quale gli esercizi alberghieri e le altre strutture simili individuate dal sistema di classificazione ATECO con il codice 55.1 continuano a poter espletare la propria attività (art. 2, comma 1, e Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020).
Di contro, resta confermata la sospensione degli esercizi di scommesse e altri giochi leciti che operano sulla base della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell’art. 88 TULPS.

3. Le novità riguardanti le attività produttive soggette ad autorizzazioni di polizia
Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 lascia invariato il meccanismo, adottato con i precedenti decreti presidenziali, in virtù del quale sono sospese tutte le attività produttive ad eccezione di quelle individuate nell’Allegato 3, attraverso il ricorso al sistema dei Codici ATECO (art. 2, comma 1).
L’elemento di novità è rappresentato dal catalogo delle attività economiche consentite che è sensibilmente più ampio rispetto a quello definito dal D.P.C.M. del 10 aprile u.s..
Nel richiamare le considerazioni svolte sul punto nella direttiva del Gabinetto evocata a seguito sub a), va sottolineato che le imprese potranno operare sulla base della semplice appartenenza ad una delle categorie produttive enucleate dal medesimo Allegato 3.
Difatti, nel sistema delineato dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 la possibilità di operare non è più subordinata al fatto che l’impresa rivesta un carattere strategico per l’economia nazionale o sia parte della filiera delle attività consentite, parametri ai quali facevano riferimento i pregressi decreti presidenziali del 10 aprile e del 22 marzo.
Ciò premesso, si evidenzia che, per effetto del cennato ampliamento, l’Allegato 3 viene ora a consentire lo svolgimento di una serie di ulteriori attività produttive, per il cui esercizio è richiesto il possesso di titoli di polizia.
Ci si riferisce ai settori economici della fabbricazione di esplosivi, la quale costituisce una "sotto-categoria" del genere "fabbricazione di prodotti chimici", individuata dal codice ATECO 20 e della fabbricazione di armi e munizioni, che, a sua volta, rientra nella più generale categoria della "fabbricazione di prodotti in metallo", contraddistinta dal codice ATECO 25.
Deve, pure, ritenersi consentita l’attività di riparazione e manutenzione di armi, sistemi di arma e munizioni, costituendo essa una declinazione particolare della categoria generale della "riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature", individuata dal codice ATECO 33.
Si segnala che non è, invece, ancora consentita la ripresa del commercio al dettaglio delle armi e munizioni (individuata dal codice ATECO 47.78.50), non essendo tale attività ricompresa tra quelle, elencate nei richiamati Allegati 1 e 3, di cui il D.P.C.M. 26 aprile 2020 permette l’esercizio.
Alla luce di ciò, conservano attualità le indicazioni formulate con l’atto di indirizzo del 22 aprile scorso, meglio indicato a seguito sub b), concernenti l’acquisto delle armi con contratto a distanza.
Resta inteso che, pur non potendo esercitare il commercio, le armerie, a decorrere dal 4 maggio p.v., quando siano in possesso delle specifico titolo di polizia, potranno comunque effettuare operazioni di manutenzione e riparazione delle anni stesse.
Un’ulteriore notazione deve essere dedicata ai settori economici che sono sottoposti al regime autorizzatorio dell’art. 134 TULPS.
L’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 conferma, innanzitutto, le previsioni racchiuse nei precedenti decreti presidenziali che hanno consentito, sin dall’inizio dell’emergenza, lo svolgimento dell’intero spettro dei servizi di vigilanza privata.
A questi vengono adesso ad aggiungersi anche i servizi di investigazione, ivi compresi quelli riguardanti l’esecuzione di indagini difensive, disciplinati più in dettaglio dagli artt. 38 e 222 delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale (D.Lgs. 26 luglio 1989, n. 271).
Si ricorda che le imprese dei diversi settori disciplinati dalla legislazione di pubblica sicurezza che vengono legittimate ad operare dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, sono tenute ad assicurare le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione di cui all’Allegato 6 del medesimo decreto presidenziale.

4. Indicazioni conclusive.
Dalle considerazioni svolte, emerge come il D.P.C.M. 26 aprile 2020 abbia operato un significativo allargamento dell’area delle attività produttive, sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza, di cui vengono consentiti lo svolgimento o la riapertura.
Ciò rende ancor più necessario proseguire in un’assidua azione di controllo volta ad accertare la completa osservanza delle condizioni di esercizio e delle altre limitazioni che il provvedimento di nuovo conio impone per assicurare un’efficace prevenzione della diffusione del contagio.
È appena il caso di sottolineare che eventuali violazioni accertate delle limitazioni e delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 sono suscettibili di integrare un abuso del titolo di polizia, valutabile anche sul piano delle misure ex art. 10 TULPS.
In questo senso, si segnala l’opportunità che, con la ripresa delle attività, venga messo a punto un coordinato piano delle verifiche che - per quanto concerne i profili afferenti la polizia amministrativa di sicurezza - veda l’impiego, oltreché delle aliquote operative delle Divisioni P.A.S./P.A.S.I. delle Questure e delle corrispondenti articolazioni dei Commissariati di P.S., anche della rete dei Comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri.
Ai fini dell’elaborazione di tali piani risulteranno particolarmente utili gli apporti propositivi che potranno emergere nel corso di sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mentre i dettagli di natura più squisitamente tecnica-operativa potranno, se del caso, trovare una definizione nel corso di momenti di confronto, il cui svolgimento potrà essere promosso dai Sig.ri Questori.
In questo contesto, risulterà particolarmente prezioso anche il coinvolgimento dei Comuni, ai fini dell’attuazione dei controlli sulle attività economiche, disciplinate dal T.U. delle Leggi di P.S. e da essi autorizzate, attraverso il coordinato impegno dei Corpi e servizi di polizia municipale.
Ciò posto, i Sig.ri Prefetti sono pregati di voler comunicare, nelle forme ritenute più appropriate, i contenuti della presente circolare ai Sindaci delle rispettive Province, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
I Sig.ri Prefetti sono altresì pregati di voler partecipare gli orientamenti qui formulati alle locali Camere di Commercio affinché ne rendano edotte le associazioni e le organizzazioni, rappresentative delle categorie economiche interessate.
Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per una puntuale ed uniforme applicazione degli orientamenti sopra riportati, si segnala che l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili per la corretta interpretazione del quadro giuridico destinato ad incidere sui profili di polizia amministrativa di sicurezza.