Tipologia: Accordo
Data firma: 19 settembre 2008
Validità: a tutto il 31.12.2009
Parti: Federlazio, Cna, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cantiere Valdaliga Nord
Fonte: FILLEA-CGIL Roma

Sommario:

 1. Aspetti contrattuali
a) Sicurezza

b) Contratti
c) Contratto a tempo determinato
d) Orario di lavoro
e) Turni
f) Mensa
g) Trasporto interno al cantiere
2. Occupazione
 3. Mobilità interna
4. Trattamento economico
5. Viaggi quadrimestrali per i trasferisti
6. Formazione
7. Diritti sindacali
8. Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale
Premio di produttività (PDR) del Cantiere Torre Valdaliga Nord
Allegato a) all’accordo Cantiere Torre Valdaliga Nord

Verbale di accordo – Cantiere Torre Valdaliga Nord

Il giorno 19 settembre 2008, presso la sede di Civitavecchia di Via Luigi Sabatini, 4 si sono incontrati: Federlazio […], Cna […], Fillea-Cgil […], Filca-Cisl […], Feneal-Uil […] per riconfermare i contenuti dell’accordo sottoscritto in data 1 agosto 2006 i quali vengono recepiti dalle associazioni e/o dalle singole imprese presenti in cantiere alla data sopra citata, con le seguenti precisazioni, integrazioni e definizioni a quanto a suo tempo rimandato a successiva contrattazione:

1. Aspetti contrattuali
a) Sicurezza:
Le associazioni imprenditoriali e/o le singole imprese ad applicare la normativa prevista dal T.U. n. 81 del 9 aprile 2008.

b) Contratti:
Si ribadisce la centralità dell’assunzione con “contratto a tempo indeterminato” quale forma comune del rapporto di lavoro.

d) Orario di lavoro:
Le Parti ribadiscono che il normale orario di lavoro resta fissato in 40 ore settimanali su 5 giorni.
Allo scopo di omogeneizzare i trattamenti normativi ed economici dei lavoratori operanti in cantiere, le parti concordano che, salvo casi di comprovata urgenza e necessità, non saranno effettuate attività di lavoro straordinario superiori a 1 ora per ogni giornata lavorativa.
Le situazioni sopra descritte dovranno essere comunicate e valutate con la RSA e/o con le OO.SS. Territoriali di categoria.
Le parti, allo scopo di facilitarne e garantirne il rispetto, si faranno carico di comunicare al committente (Enel Spa) l’impegno assunto, il quale potrà, monitorare l’andamento delle prestazioni straordinarie, attraverso opportune verifiche anche tramite i meccanismi di rilevazione delle presenze operanti ai tornelli d’ingresso al cantiere. La verifica verrà fatta come previsto dalla legge e/o dal CCNL applicato in azienda.

e) Turni:
Le aziende che intendessero gestire le loro lavorazioni attraverso dei turni, dovranno far precedere l’inizio degli stessi da una concertazione con le RSU/RSA presenti in azienda o, in assenza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria territoriali e darne comunicazione al committente. Tenendo in debita considerazione le esigenze specifiche di ogni azienda operante nel cantiere, i turni di lavoro seguiranno il seguente orario:
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00.
I turni di cui al punto precedente si realizzeranno dal lunedì al venerdì.
I lavoratori utilizzati in turni non potranno svolgere attività lavorativa tra le 22:00 e le 06:00 per più di 5 volte alla settimana e successivamente dovranno alternarsi settimanalmente con gli altri 2 turni e/o con il giornaliero.
Inderogabilmente con queste ultime ed al RLS aziendale se presente e/o ai RLSM e/o RLSC si dovranno effettuare specifiche verifiche sulle condizioni relative alla sicurezza finalizzate anche e soprattutto all’agibilità del lavoro nelle ore notturne, stabilendo comunque limiti operativi in assenza di luce naturale.
Qualora il numero dei lavoratori disponibili ed atti alla turnazione risultasse superiore alle necessità aziendali, si prevede una ulteriore rotazione da giornaliero a turnista.
Come previsto dai CCNL i lavoratori usufruiranno, all’interno della durata del proprio turno di mezz’ora retribuita per la consumazione del pasto.
L’azienda predisporrà nei pressi dell’area di lavoro, apposito locale condizionato adibito a refettorio e provvisto di scaldavivande e frigorifero.
[…]
A tutti i lavoratori impegnati nel I e II turno (06,00-14,00 e 14,00-22,00) verrà corrisposta una “indennità turno” pari ad € 1,40 lordi per ora lavorata eguale per tutti i lavoratori a prescindere dall’inquadramento, ferma restando la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro a turni dalle ore 18,00 alle ore 22,00.
A tutti i lavoratori impegnati nel III turno (22,00-06,00) verrà riconosciuta una “indennità turno” pari ad € 2,40 lordi per ogni ora lavorata eguale per tutti i lavoratori a prescindere dall’inquadramento, ferma restando la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro a turni dalle ore 22,00 alle ore 06,00.
[…]
Si ribadisce la rigidità del rispetto dell’orario di lavoro, in particolare per i lavoratori impegnati nelle turnazioni.
Nel caso in cui il ricorso alla turnazione sia di durata non superiore ad una settimana ed abbia il carattere della imprevedibilità e della contingenza, la sopra indicata concertazione sarà sostituita da una comunicazione preventiva alle RSA e RLS.

f) Mensa:
Le Parti concordano di costituire una “commissione paritetica territoriale” che si dovrà rapportare con il Comitato Interimprese, il cui primo incontro sarà stabilito in una data che sarà indicata nel presente accordo e che avrà il compito di esaminare e regolarizzare le situazioni anomale, nonché l’andamento della funzionalità del servizio mensa.
[…]

g) Trasporto interno al cantiere:
Le parti concordano che alla “commissione paritetica” di cui al precedente punto f) venga demandato il compito del confronto con il Comitato Interimprese, il quale è titolare e responsabile dei servizi interni al cantiere finalizzato un intervento organizzativo che intensifichi il proprio programma e risolva le carenze ancora in essere.

2. Occupazione
Al fine di dare una risposta concreta all’occupazione locale date le provate difficoltà al reperimento sul territorio di manodopera specializzata, ed al fine di evitare che il ricorso a quella straniera determini conflitti, le imprese s’impegnano:
• a garantire tutti i diritti contrattuali a tutti i lavoratori senza discriminazione alcuna
• a garantire alle OO.SS.LL. anche attraverso l’esibizione di debita documentazione, le professionalità possedute dai lavoratori stranieri, i quali dovranno essere adeguatamente formati sulle condizioni di sicurezza, alla pari dei lavoratori italiani (16 ore), nonché partecipare attivamente alla formazione meglio specificata al successivo punto 6. dal titolo Formazione.
• per le stesse ragioni di sicurezza e data la scarsa loro conoscenza della lingua italiana, dovranno essere create squadre omogenee.

6. Formazione
Le parti concordano che tra le finalità e gli obiettivi delle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro fondamentale sia la formazione professionale.
S’impegnano pertanto attraverso la “commissione paritetica” allo studio di percorsi formativi professionali ed al confronto con i soggetti formatori preposti.
Le parti, inoltre, riconoscendo l’importanza e la valenza del momento formativo, e ciò ancor più in considerazione della necessità che le imprese siano in grado di rispondere alle esigenze della committenza e di fornire tutte le figure professionali richieste dalla messa a regime della centrale Enel, concordano sull’introduzione di una più dettagliata disciplina che possa regolamentare la materia.
Obiettivo di tale disciplina è quella di incentivare le aziende ad investire in progetti formativi (che si realizzeranno anche attraverso gli Enti Bilaterali) volti a garantire una costante e tangibile crescita professionale dei lavoratori, spendibile sul mercato, e ad assicurare una maggiore stabilità ai rapporti di lavoro.
Al momento in cui si realizzeranno i suindicati progetti formativi le Parti, al fine di evitare effetti discorsivi s’incontreranno per studiare meccanismi correttivi volti alla salvaguardia dei maggiori costi sostenuti dalle imprese.

7. Diritti sindacali
I considerazione della lungaggine delle trattative che hanno condotto al presente accordo, si garantiranno, Una Tantum, 10 ore di permessi sindacali retribuiti, ed Una Tantum, ore 10 di assemblea retribuite oltre a quelle stabilite dal CCNL, che dovranno essere godute entro la scadenza dell’accordo.

Dichiarazione a verbale
1. le parti consegneranno alla committenza copia del presente accordo che dovrà essere portato dalla stessa a conoscenza di tutte le imprese presenti in cantiere ed allegato alle gare d’appalto eventualmente a venire.