Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Ordinanza n. 29 del 5 maggio 2020
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto-Legge n°9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall’organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;
Considerate le strategie messe in atto dal Governo regionale per gestire le strutture sanitarie;
Viste le precedenti proprie ordinanze in materia di Trasporto Pubblico Locale nn. 8/2020, 9/2020, 12/2020 e 18/2020;
Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, in cui nel sostituire le precedenti disposizioni in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, si disciplina l’avvio della c.d. fase 2;
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ff) del DPCM 26 aprile 2020, in cui si stabilisce che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
Visti inoltre gli allegati n. 8 e n. 9 del suddetto del DPCM 26 aprile 2020, in cui si indicano le linee guida per l’erogazione dei servizi di trasporto per le varie modalità, integrabili automaticamente sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte del Ministero della Sanità e dall’OMS;
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0014916-29/04/2020-DGPRE avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2”;
Considerate le interlocuzioni avute dalla Regione con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni delle Aziende del TPL ed i Gestori stessi, nonché l’ANCI Marche, riunitisi in un tavolo di concertazione sui trasporti;
Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà della gestione dei servizi automobilistici, soprattutto di tipo urbano, rispetto alle attuali disposizioni circa il distanziamento sociale da tenere a bordo, oggetto d’intenso dibattito tra tutti gli stakeholder nazionali, e alle posizioni assunte dalla Conferenza delle Regini per mezzo della sua Commissione competente e dalle associazioni ASSTRA e AGENS;
Viste la propria ulteriore Ordinanza n. 26 del 30 aprile 2020, circa i servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario;
Considerate le nuove disposizioni di cui ai punti in premessa, gli attuali fabbisogni di mobilità e gli essenziali livelli minimi di servizio per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini marchigiani, come anche rilevato dal predetto tavolo di concertazione;
Valutata l’opportunità di rideterminare le precedenti disposizioni in materia, nonché declinare le nuove disposizioni nazionali per il territorio della Regione Marche;
 

ORDINA

Articolo 1
(Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza COVID19 nel settore del TPL)

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 7 maggio 2020 e dispone quanto segue, ad integrazione, precisazione e parziale revisione di quanto già disposto con la precedente Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020.
 

Art. 2
(Programmazione dei servizi)

1. In materia di programmazione dei servizi permangono le disposizioni di massima di cui agli artt. 4 e 5 dell’Ordinanza Marche n. 8 del 13 marzo 2020, aggiornate sulla base dei più recenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero delle progressive aperture della circolazione delle persone e del presunto aumento della domanda di mobilità in relazione anche alla capacità di trasporto dei mezzi, come rideterminata dai richiamati Decreti. Pertanto, in seguito alle evidenze sulla domanda di mobilità registrata nell’ultima settimana e al perfezionamento delle modalità di organizzazione dei servizi, sarà presumibile un assestamento di una nuova offerta di servizi, incrementata rispetto alla fase di totale lock down. Rilevato che in tale fase l’offerta di servizi si era assestata su una media di circa il 45% per i servizi urbani e il 40% per i servizi extraurbani, rispetto ad un giorno feriale medio pre-emergenza COVID19, si ritiene plausibile un ripristino dei servizi a valori dell’ordine del 60%-70% rispetto al programma di esercizio ordinario per il medesimo periodo;
2. In caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, l’operatore di esercizio è autorizzato a rifiutare l’accesso ad altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare immediatamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo, ed indicherà all’utente le motivazioni del diniego nelle forme disposte dalla propria organizzazione;
3. Al fine di rispondere tempestivamente ad eventuali picchi di domanda possono essere impiegati direttamente dai Gestori dei servizi di TPL regionale, quali scorte di rinforzo per i servizi di linea dei rispettivi ambiti di servizio, gli autobus immatricolati da noleggio con conducente in deroga alle disposizioni di cui alla DGR 1061/2002;
4. Il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli ed altri dispositivi di micromobilità elettrica a due ruote, è consentito sui mezzi di trasporto pubblico di linea regionale, dando comunque la priorità di accesso ai mezzi per l’utenza disabile;
 

Art. 3
(Modalità di organizzazione dei servizi per il contenimento del contagio)

1. Ogni tipo di servizio va organizzato seguendo le indicazioni sanitarie indicate dal Governo, a massima tutela tanto dei lavoratori quanto degli utenti. Le disposizioni di cui all’art. 6 dell’ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020, sono sostituite dal presente articolo e come di seguito riformulate. Fatte salve le disposizioni nazionali, l’organizzazione dei servizi e le modalità di erogazione da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea regionale sul territorio regionale, avvengono nel seguente modo e potranno derogarsi le attuali disposizioni in tal senso, circa il comportamento degli addetti o la vigente disciplina viaggiatori e tariffaria ordinaria:
a) dpi passeggeri: utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie da parte dei passeggeri consistenti in mascherine chirurgiche o di comunità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020. È cura di ogni passeggero procurarsi la mascherina ed indossarla preventivamente al momento in cui si approssima ai luoghi di accesso al servizio di TPL (stazioni, banchine, fermate, ...) e a bordo dei mezzi di trasporto. E’ autorizzata la sospensione della corsa o la sosta alla prima fermata utile, in caso di inosservanza della presente disposizione, fino al ripristino delle condizioni stabilite;
b) dpi addetti: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea consistenti in mascherina chirurgica per il conducente, mascherina e guanti per gli addetti di terra ed eventuali aggiunti di bordo;
c) controlleria: l’attività di controlleria, ove possibile, potrà essere organizzata e svolta dal personale abilitato ai sensi delle disposizioni regionali, con modalità ridotte ovvero con il controllo a terra o a bordo, attraverso lo stazionamento dell’operatore nei pressi dell’area del conducente, alla salita/discesa degli utenti dal mezzo. Permane sospesa la controlleria effettuata a bordo come da prassi. Tale personale, e/o addetti aggiunti, potranno svolgere anche servizio di indirizzo e informazione all’utenza sulle modalità di fruizione del servizio in tempo di COVID19;
d) vendita: è sospesa ogni vendita di titoli di viaggio a bordo ed è contestualmente incentivato l’utilizzo dei titoli elettronici;
e) salita e discesa dagli autobus: al fine di contemperare la sicurezza dell’autista e degli utenti, i gestori utilizzano modalità organizzative di accesso e deflusso dai mezzi di trasporto in modo che avvenga secondo flussi separati, ed in particolare:
i. minibus a porta singola: utilizzabili solo con protezione anti fiato del posto di guida, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
ii. bus a due porte: di prassi vanno impiegate entrambe le porte per separare i flussi di ingresso e quelli di uscita. Nelle more dell’adeguamento con protezione anti fiato del posto di guida, per la quale i Gestori dovranno intervenire se non già presenti altri separatori, nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, è consentito il non utilizzo della porta anteriore e l’interdizione dell’area di guida come per il seguente punto c, adottando separati flussi prima in discesa e poi in salita ' dalla porta posteriore, al fine di garantire il distanziamento fisico;
iii. bus a 3 porte: non utilizzo della porta anteriore limitando il posto guida tramite catenella o nastro di segnalazione bianco rosso posizionati dietro la prima fila di sedili e comunque oltre un metro dall’autista. Utilizzo delle rimanenti porte in modo separato per la salita e per la discesa;
iv. in ogni caso è vietato lo stazionamento nell’area adiacente al posto di guida o l’avvicinamento al conducente per qualsiasi motivo. Nei precedenti casi consentiti, è ammesso solo il transito attraverso tale area per l’accesso ai restanti spazi dell’autobus.
f) separatori sedili: adozione, ove possibile per il trasporto pubblico automobilistico, di possibili accorgimenti atti alla separazione dei passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio;
g) areazione: è fatto divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria o di installare paratie che impediscano la normale areazione della postazione di guida o di parti dell’abitacolo;
h) igienizzazione vicoli: è disposta da parte di ogni vettore l’igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto.
 

Art. 4
(Trasporto pubblico a fune)

Per i servizi di trasporto pubblico a fune, in relazione alle ridotte capacità dei mezzi, il gestore del servizio indicherà caso per caso il numero di passeggeri contemporaneamente ammessi a bordo in modo da garantire la distanza di un metro tra le persone. Valgono le medesime indicazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a. per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale.
 

Art. 5
(Adempimenti amministrativi dei Gestori dei servizi e dell’utenza)

È richiesto ad ogni gestore dei servizi pubblici automobilistici, di adottare e trasmettere all’ente concedente, entro le ore 12:00 di lunedì 11 maggio, il nuovo programma di esercizio revisionato sulla base della presente ordinanza ed assestato sull’effettive esigenze di mobilità emerse nella settimana precedente, dandone la massima diffusione mediante comunicati, sul sito internet e altri canali digitali, nonché presso i principali capolinea;
 

Art. 6
(Misure di regolazione della domanda di mobilità)

1. Al fine di contenere il contagio e la congestione delle reti di trasporto, si dispone l’adozione da parte delle aziende, delle organizzazioni e delle amministrazioni, anche attraverso la figura del mobility manager, di modelli comportamentali e disposizioni organizzative finalizzati alla riduzione e ridistribuzione dei picchi di domanda di utilizzo del trasporto pubblico e più in generale di domanda di spostamento, attraverso:
a) l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
b) il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi al pubblico ovvero con rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera di orario e settimanale, compatibili con i servizi di trasporto pubblico locale o con altre forme di utilizzo di mezzi privati;
c) il massimo ricorso al lavoro agile o al telelavoro, minimizzando i necessari contatti in presenza presso le sedi di lavoro in modo omogeneo nell’arco della settimana e al di fuori degli orari di punta;
d) informare con comunicazioni periodiche il personale circa le opportunità offerte dai gestori dei servizi pubblici e dalle amministrazioni territoriali e nazionali, in materia di servizi di trasporto collettivo, applicazioni mobili per la mobilità, promozioni per l’acquisto di veicoli di trasporto individuale alternativi quali biciclette, monopattini, scooter, segway.
La presente ordinanza è trasmessa a Prefetture, Comuni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, Aziende TPL automobilistico e ferroviario regionale, RFI.
La Presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.

Ancona, 5 maggio 2020

Il Presidente
Luca Ceriscioli