Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 7 maggio 2020, n. 226
D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione predisposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Aprile 2020;
CONSIDERATO che, in ragione dell'andamento epidemiologico osservato, risulta percorribile la ripresa nella Regione Puglia delle attività di cui alla lettera cc) dell'art. 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, in particolare:
- servizi estetici (codice ATECO 96.02.03) e di bellezza (codice ATECO 96.02.02);
- saloni di acconciatura (codice ATECO 96.02.01)
formulando contestualmente precise prescrizioni di misure igienico-sanitarie per operatori e clienti dei servizi estetici, di bellezza e dei saloni di acconciatura al fine di garantire le più efficaci misure di prevenzione dell'infezione COVID-19 sul territorio regionale;
CONSIDERATO, che i servizi estetici e di bellezza ed i servizi erogati dai saloni di acconciatura risultano necessari al fine di evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario nella popolazione insistente nella Regione Puglia;
CONSIDERATO che, le misure di contenimento di cui ai citati D.P.C.M., per fare fronte all'emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;
CONSIDERATO che l'attività prestata dai servizi estetici e di bellezza e dai saloni di acconciatura non solo rappresenta un'importante forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone che usufruiscono delle prestazioni da essi erogate;
VALUTATA l'opportunità di consentire che l'esercizio dei servizi estetici e di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, sul territorio pugliese, sia assicurato con effetto dal 18/05/2020, con l'obbligo di rispettare il principio del distanziamento fisico, della igiene delle mani e della persona, della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, dell'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo;
RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento straordinario, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza, contenente misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute dei singoli clienti;
VISTI gli esiti degli incontri tenutisi in modalità videoconferenza in data 30/04/2020 e 07/05/2020 alla presenza delle associazioni di categoria nel corso del quale sono state condivise le motivazioni alla base del presente provvedimento nonché gli elementi prescrittivi delle misure da adottarsi da parte degli esercizi per la prevenzione del contagio da COVID-19;
RITENUTO, per tali ragioni, di fornire disposizioni applicative al fine di disciplinare l'attività dei servizi estetici e di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a) gli esercenti devono rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
b) gli operatori degli esercizi devono osservare le specifiche misure igienico-sanitarie previste dal presente provvedimento;
c) l'accesso ai servizi deve avvenire esclusivamente su appuntamento e non è consentita la presenza di altri clienti in sala d'aspetto;
d) gli esercizi devono adottare specifiche misure di sanificazione ambientale e degli strumenti di lavoro al fine di garantire la prevenzione del contagio da Covid-19;
e) deve essere garantita sempre la distanza minima di un metro fra un cliente e l'altro eventualmente presenti simultaneamente nel locale (tempo di ingresso e di uscita), indipendentemente dal fatto di indossare o meno dispositivi di protezione individuale;
f) deve essere incoraggiata la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
g) devono essere assicurato un prolungamento dei giorni di apertura anche sospendendo i turni di riposo eventualmente osservati e devono essere estesi gli orari di apertura in modo il più possibile flessibile al fine di garantire la massima distribuzione degli appuntamenti.
RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;
SENTITI, per quanto di rispettiva competenza, il Capo Dipartimento Sviluppo Economico, il Capo Dipartimento Promozione della Salute;
emana la seguente
 

ORDINANZA


Art. 1

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 18/05/2020 e operano sino al 01 giugno 2020.
 

Art. 2

È consentita l'attività da parte degli esercizi di servizi estetici (codice ATECO 96.02.03), servizi di bellezza (codice ATECO 96.02.02), saloni di acconciatura (codice ATECO 96.02.01) a condizione che il servizio venga svolto per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.
L'attività è consentita a condizione che il titolare dell'esercizio abbia posto in essere le indicazioni previste dal Documento INAIL richiamato in premessa nonché dai Protocolli condivisi allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 se ed in quanto applicabili alle tipologie di attività di cui alla presente Ordinanza.
 

Art. 3

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, i titolari degli esercizi di servizi di cui all'art. 2 che intendono operare ai sensi della presente Ordinanza, devono:
a) seguire una scrupolosa igiene personale prima di recarsi sul posto di lavoro, procedendo ad una completa detersione del corpo, compresi i capelli;
b) all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che agli operatori sia misurata la temperatura corporea e, nel caso di temperatura superiore a 37,5 C°, assicurare che l'operatore abbandoni immediatamente il luogo di lavoro con rientro a domicilio e che lo stesso si rivolga alle autorità sanitarie per l'attivazione delle procedure di isolamento, come previste per legge;
c) all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che gli operatori indossino una divisa pulita che dovrà essere cambiata ad ogni turno;
d) osservare il divieto, per gli operatori, di consumare pasti all'interno dei luoghi di lavoro;
e) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina tipo chirurgico per tutto il turno di lavoro; in caso di trattamenti che prevedano il contatto con il cliente o l'avvicinamento ad una distanza minore di un metro, è obbligatorio indossare, oltre alla mascherina, occhiali e/o visiera protettiva;
f) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina di tipo FFP2 senza filtro se l'attività in questione non consente di far indossare al cliente una mascherina chirurgica (es. taglio della barba, trattamenti estetici nella zona del naso o della bocca); le mascherine con filtro non devono essere mai utilizzate;
g) assicurare che, prima di indossare la mascherina FFP2, l'operatore abbia cura di detergersi accuratamente le mani; analoga operazione deve essere effettuata alla fine dell'utilizzo che non può essere superiore al turno di lavoro; gli occhiali e la visiera potranno, invece, essere riutilizzati avendone cura di prevedere la loro detersione e sanitizzazione prima e dopo l'utilizzo;
h) assicurare che, ad inizio turno, l'operatore proceda ad un accurato lavaggio delle mani con acqua calda e sapone e successiva disinfezione con applicazione di gel idroalcolico; una scrupolosa igiene delle mani dovrà, comunque, essere praticata durante tutta l'attività lavorativa;
i) assicurare che, fra un cliente e l'altro, sia sempre praticata la disinfezione con gel idroalcolico delle mani;
j) assicurare che sia apposto, in prossimità del lavabo, un cartello con le istruzioni sul corretto lavaggio delle mani, secondo quanto raccomandato da OMS e Ministero della Salute;
k) assicurare che l'operatore abbia cura di non portarsi mai le mani sul volto, con particolare riferimento a bocca e occhi senza prima averle lavate e disinfettate;
l) assicurare che debba essere garantita l'igienizzazione dei servizi e delle postazioni per ogni nuovo cliente; tutte le superfici da trattare dovranno essere preliminarmente sottoposte ad una accurata pulizia attraverso l'utilizzo di acqua e detergenti comuni per eliminare l'eventuale presenza di materiale organico; successivamente, dovranno esser utilizzati, ai fini della disinfezione, prodotti a base di cloro (es. l'ipoclorito di sodio 0,1%) sia disinfettanti a base alcolica (alcol etilico al 70%); per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) si possono utilizzare disinfettanti a base di cloro attivo fino allo 0,5%; tutti i dispositivi elettronici (es. touchscreen, tastiere, bancomat, cornetta del telefono) possono essere disinfettati utilizzando salviette o spray contenenti alcol etilico al 70% e successivamente asciugati per evitare l'accumulo di liquidi;
m) assicurare che gli operatori dei centri estetici utilizzino camici/grembiuli monouso e soprascarpe monouso o ciabatte monouso o autoclavabili;
n) assicurare, per i centri di estetica, l'accurata detersione dei lettini con prodotti a base di cloro o alcool denaturato, ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento,
o) laddove possibile, assicurare di utilizzare materiali monouso; qualsiasi altro materiale deve essere correttamente disinfettato e/o sterilizzato;
p) gli esercenti devono mantenere la lista giornaliera dei clienti da esibire a richiesta da parte delle autorità sanitarie in caso di attività di contact tracing da effettuarsi per i casi previsti dalle circolari del Ministero della Salute.
Gli esercenti devono, altresì, garantire che, prima della riapertura, si sia proceduto alla manutenzione degli impianti di condizionamento, in base alle indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati.
In prossimità dell'entrata del locale, deve essere disponibile un dispenser automatico contactless di gel idro-alcoolico che dovrà essere utilizzato per igienizzare le mani all'ingresso e all'uscita dal locale da ogni cliente.
Il cliente è tenuto a riporre eventuali giacche e soprabiti in un armadio o attaccapanni posto in prossimità dell'entrata. Non devono essere presenti nel locale riviste o libri ad uso dei clienti.
Gli esercenti devono fornire al cliente, all'ingresso del locale, una mascherina chirurgica da indossare obbligatoriamente durante tutte le attività che lo permettano. Se il cliente indossa una propria mascherina, dovrà essere invitato a sostituirla con quella nuova fornita dall'operatore.
Le mascherine usate, laddove non venissero portate via dal cliente, dovranno essere raccolte in un apposito contenitore e smaltite con la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
 

Art. 3

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 07 maggio 2020
 

Michele Emiliano