Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
E, p.c.
All'Ufficio di Gabinetto
SEDE
 

Oggetto: Emergenza COVID-19. Ministero del lavoro formazione e verifiche periodiche.
Prot. 211 - Interpretazione dell'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.


Si fa riferimento ai quesiti formulati da codesta Organizzazione con la nota n. 211 del 10 aprile 2020 per rappresentare quanto segue.
In merito alla possibile applicazione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, in via estensiva anche alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, questa Direzione Generale ha interessato anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero per analizzare le possibili modalità applicative della predetta disposizione emergenziale.
Tuttavia, acquisito il relativo parere, questo Ministero ritiene di dover adottare “una interpretazione restrittiva del dettato normativo che non contempla gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati”. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche in esame possa comportare “la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro”.
Per quanto invece attiene al quesito in materia di formazione si ritiene che sia possibile differire, in virtù del citato articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, l'attività di aggiornamento, adottando - in considerazione della situazione eccezionale - una lettura estensiva della predetta disposizione.
In tal senso si deve ritenere che permanendo le misure di contenimento ad oggi adottate, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non precluda lo svolgimento dell'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Peraltro, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).
 

Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Romolo de Camillis